Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1720

NT1

La Commissione

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Capo I

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

    1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», è sostituita dalla seguente:

      «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». 

    2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse. 

    3.Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

    «3-bis  . Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».

      4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

      5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati», sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».

    6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

      b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

          c)   il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento  di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo». 

 

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

    1.  Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

    «13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera   b)   del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni   ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI  ».

    2.   All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «  7-bis. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano,   GPL,   elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa   a vuoto  , pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano   o GPL  , alla massa delle bombole   di gas   metano   o GPL   e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa   a vuoto   di cui al presente comma non può superare   il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata.   La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità». 

    3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

    « 4- bis  . Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78».

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

         a)   il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: ''Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento''; 

         b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso; 

         c) al comma 17, le parole: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»; 

         d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica». 

 

Art.   4.

(Modifiche agli articoli  15  , 23 e 24  nonché abrogazione dell'articolo 34-  bis   del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia  di decoro delle strade,   di pubblicità sulle strade e sui veicoli e di pertinenze delle strade)

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 

         a)   al comma 1: 

              1) alla lettera  f)  , le parole: «gettare o» sono soppresse; 

              2)   dopo la lettera  f)   è inserita la seguente: 

        « f-bis  ) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento»; 

         b)   dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

      «3- bis.   Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera  f-bis),   è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000»; 

         c)    al comma 4, le parole: «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 3- bis  ». 

    2. All' articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)al comma 6, le parole: «limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dal comma 1»;

          b)   al comma 7, nel terzo periodo la parola «cartelli» è sostituita dalla seguente: «segnali» e sono aggiunti  , in fine,   i seguenti periodi:   «Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente»  ; 

         c)   al comma 13- bis,   secondo periodo, dopo le parole: «del proprietario o possessore del suolo» sono aggiunte le seguenti: «; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario»; 

         d)   dopo il comma 13- quater   è aggiunto il seguente: 

      «13- quater.1  . In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13- bis  , e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13- quater  ». 

      3.   Nelle more di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma   2   del presente articolo, si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale. 

      4.   Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)   e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari. 

      5.   Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

    «5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste dai progetti dell'ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

      6. L'articolo 34- bis   del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato. 

 

Art. 5.

(Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnaletica stradale)

      1. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 

         a)   al comma 3, le parole: «in caso di urgenza e necessità» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale»; 

         b)   al comma 13, le parole: «del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559». 

Art. 6.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnali luminosi)

      1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera  b)   è inserita la seguente:

          « b-bis)   tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;».

 

Art. 7.

(Modifiche agli articoli 46 e 190 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di macchine per uso di bambini o di invalidi)

      1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non rientrano nella definizione di veicolo: 

         a)   le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; 

         b)   le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore». 

      2. All'articolo 190, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «riservate ai pedoni» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7». 

Art.   8.

(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

    1. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 2 è sostituito dal seguente: 

    «  2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

          a) i motocicli con o senza sidecar

          b) i tricicli;

          c) i quadricicli;

         d) le autovetture;

         e) gli autobus;

         f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

        g) i veicoli a trazione animale».

 

Art.   9.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida)

 

    1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni».

    2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parola da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono sostituite dalle seguenti: «procede al ritiro del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»;

        b) il comma 2 è abrogato.

    3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio. 

 

Art.   10.

(Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia  di rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione,   di targa personale ,   di targa dei rimorchi  e di solidarietà nel pagamento delle sanzioni  )

    1.   Il comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «  2  . L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza,   o di sede se si tratta di persona giuridica,   l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione». 

    2.   All'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

    «  3-bis  . Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione   o sospensione   dalla circolazione»; 

        b) al comma 4, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;

        c) al comma 15, le parole: «Alle violazioni di cui al comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12».

 

    3. Al comma 1 dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: «, la carta di circolazione e le targhe» sono sostituite dalle seguenti: «e la carta di circolazione»;

        b) al secondo periodo, le parole: «e delle targhe» sono soppresse.

 

    4. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli».

    5. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

    6. Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-  bis  , e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 1, 2, lettera   a),   e 3 del presente articolo, si applicano a decorrere   dal sesto mese successivo alla   data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. 

    7.   Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.

 

    8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

 

    9. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art.   11.

(Introduzione dell'articolo 94-  bis   e  modifiche agli articoli 94 e   96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)

      1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 

         a)   dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

          « 4- bis   Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera  b)  , e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3»; 

         b)   al comma 5, le parole: «previste nel comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei commi 4 e 4- bis  ». 

      2.    Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

         «Art. 94-  bis. – (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). – 1.    Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 

      2.   Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque   richieda   o abbia ottenuto il rilascio dei documenti   di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione  , nonché al soggetto proprietario dissimulato.

     3.   Il veicolo in relazione al quale   è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto   di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera   b)  , e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo. 

     4.   Con   uno o più decreti   del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1». 

    3. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93».

 

Art. 12.

(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di duplicato della carte di circolazione)

      1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «carta di circolazione,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale,».

 

Art.   13.

(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzioni per ciclomotori alterati, e disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori)

    1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)   al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro 311» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000. Alla sanzione da euro   389   a euro   1.556   è soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'articolo 52»; 

         b)   al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594»; 

        c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311».

 

    2. I ciclomotori già in circolazione non in possesso del certificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

 

Art.   14.

(Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole)

    1. Al comma 8 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuti ai sensi dell'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento.

    3. Al comma 3 dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».

    4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.

 

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida accompagnata e di requisiti per la guida dei veicoli)

    1. All'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992   sono apportate le seguenti modificazioni:

         a)   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

 

    1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

    1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122.

      1-quinquies  . Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-  bis   si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con   chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne   autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

      1-sexies. . Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.

    1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo».

         b)   al comma 2, lettera  b),   le parole «fino a sessantacinque» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settanta». 

    2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1-quater del citato articolo 115.

 

Art. 16.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)

    1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al secondo periodo, la parola: «finale» è soppressa;

        b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;

        c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguenti: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

    4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 17.

(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida)

    1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano».

    2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Art. 18.

(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida)

     1. Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da: «nonché» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera  a), e 75-bis, comma 1, lettera  f)  , del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti» 

 

Art.   19.

(Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, di esercitazioni di guida e di autoscuole)

    1.    All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

    «8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122»;

        b) al comma 11, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida».

    2. All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove»;

        b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

    «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma».

    3. Il comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    5. All'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

         a)   al comma 2 dopo le parole: «da parte delle province» sono aggiunte le seguenti: «, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11- bis  »; 

         b) al comma 4, le parole: «dell'idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria»;

       c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, maturata negli ultimi cinque anni»;

       d) al comma 7:

            1) al primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola deve» sono inserite le seguenti: «svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria,»;

            2) al secondo periodo, le parole da: «le dotazioni complessive» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte»;

       e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

    «7-bis. In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni»;

         f)   al comma 10, dopo le parole: «per conducenti;» sono inserite le seguenti: «le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-  bis;   i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10- bis  , lettera  b)  ;  »;

         g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

    «10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

          a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;

          b)   da soggetti   accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale   n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10»; 

         h)   dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

    «  11-ter  . Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla   regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano  , in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: 

         a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;

        b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;

        c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

      11-quater  .   La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono   l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera   c)   del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere   a)   e   b)   del medesimo comma»; 

         i)    al comma 13, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis».

     6. Le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

    7. I costi relativi all'organizzazione dei corsi di cui ai commi 10 e 10-bis dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificato e introdotto dal comma 5 del presente articolo, sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'organizzazione dei corsi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    8. Con il decreto di cui al comma 5-septies dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono disciplinate le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di cui al comma 11-ter dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo.

 

Art.   20.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di procedure di rinnovo di validità della patente di guida)

    1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: «un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida» sono sostituite dalle seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità»;

      b) al secondo periodo, le parole: «ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità» sono sostituite dalle seguenti: «i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo»;

        c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità».

    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

    3. Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

    4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art.   21.

(Modifiche all'articolo 126-  bis   e all'allegata tabella dei punteggi del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente a punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura)

    1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

         a)   al comma 4, dopo le parole «recuperare 9 punti» è inserito il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame»; 

         b)   al comma 6, le parole: «A tale fine,» sono sostituite dalle seguenti: «Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, »   ed il terzo periodo è soppresso  ; 

      c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

      2. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126- bis   del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

      3.  Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8 – 5» e «Commi 9 e 9-bis – 10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8 – 3», «Comma 9 – 6» e «Comma 9-bis – 10»;

          b)   al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:   «Comma 5 per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo – 5», «Comma 6 – 10», «Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7 secondo periodo – 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo periodo; per violazione dei tempi di riposo – 5» e «Comma 8 – 2»; 

          c)  al capoverso «Art. 176», le parole: «Comma 19 – 10» sono soppresse; 

          d)   al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «  Comma 5 per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 5 per violazione dei tempi di riposo – 5», «Comma 6 – 10», «Comma 7 primo periodo – 1; Comma 7 secondo periodo – 3; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida – 2; Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo – 5» e «Comma 8 – 2»; 

         e)   dopo il capoverso «Art. 186» è inserito il seguente: «Art. 186- bis   – Comma 2 – 5»; 

       f)    dopo il capoverso «Art. 187» è inserito il seguente: «Art. 188 – Comma 4 – 2»;

         g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 – 5», «Comma 2 – 2» e «Comma 3 – 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 1 – 8», «Comma 2 – 4» e «Comma 3 – 8» e le parole: «Comma 4 – 3» sono soppresse.

           h)   all'ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti». 

      4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

      5. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Art.   22.

(Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida)

    1.   All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 

          a)   al comma 2,   al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»; 

          b)   al comma 2,   dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni»  ; 

         c)   dopo il comma 2- bis   è inserito il seguente: 

      « 2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186- bis  , comma 1, lettere  b), c)   e  d),   e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente»; 

         d)   al comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2- ter  » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia»; 

         e)   il comma 5 è sostituito dal seguente: 

         «5.   Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi». 

    2.    Le spese relative all'attività di accertamento di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, inclusive degli emolumenti da corrispondere ai medici, sono poste a carico dei soggetti richiedenti.. 

      3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera  b)  , del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera  a)  , del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

      4. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2- ter   dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera  c),   del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2- ter  . 

      5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 

      6 All'articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «previsti dall'articolo 187» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dagli articoli 186 e 187»;

        b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

      1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale   se ha determinato lesioni gravi alle persone   e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 

      1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida»;

        c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «  2  . Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater»;

          d) il comma 3 è abrogato.

 

Art.   23.

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-  ter   del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero)

    1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

    «6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116.

    6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116».

    2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse;

        b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, è emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione è atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida è punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni».

    3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 24.

(Introduzione dell'articolo 139-bis  nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali)

    1. Nel titolo IV del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente: 

      «Art. 139- bis. - (Patente di servizio per autisti addetti ad organi istituzionali). –  1.   Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità di alte cariche degli organi costituzionali, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo di appartenenza. Su tale patente non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 126- bis  . 

     2.   Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello». 

 

Art.   25.

(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità)

   

    1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,»;

        b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi»;

        c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»;

        d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «12-bis. I proventi delle sanzioni  , al netto delle spese,    derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo  , svolto dagli organi di polizia stradale     di cui all'articolo 12, comma 1, lettera  e)  , attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti  , in misura pari al 50 per cento ciascuno,   all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381  , e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12- ter   e 12- quater  . Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. 

        12-ter.     Gli enti di cui al comma 12- bis   destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. 

      12-quater.   Ciascun ente di cui al comma 12- bis   trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12- bis   di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12- bis   è ridotta del 10 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12- ter  , per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze  ». 

      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12- bis   agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. 

 

Art. 26.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli)

      1. L'articolo 152 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: 

        «Art. 152. -  (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). – 1.   I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere  b)   e  c)  , e paragrafo 3, lettera  b)  , della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico».

 

Art.   27.

(Modifiche agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli e di divieto di fermata e di sosta dei veicoli)

    1. All'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 

         a)   dopo il comma 4 è inserito il seguente: 

          « 4- bis  . È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio. In ogni caso la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali»; 

         b)   al   comma 7-  bis  , le parole: «o la fermata» sono soppresse. 

    2.    All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, le parole: «da euro 78 a euro 311» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a euro 311 per i restanti veicoli»;

        b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli». 

 

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone e oggetti sui veicoli a motore a due ruote)

      1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 

         a)   al comma 1- bis   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasporto di minori fino a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 

         b)   dopo il comma 1- bis   è inserito il seguente: 

          « 1-ter  . La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti». 

      2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1- bis   dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera  a)  , del presente articolo. 

      3. Le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 1- bis  , ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera  a)  , del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. 

 

Art. 29.

(Modifica agli articoli 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi)

    1.    Al comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria».

    2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

      3. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera  a)  , della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza,».

      4. Dopo la lettera b) del comma 8 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserita la seguente:

    «b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;».

       5. Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

    «9-  bis  .   Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia  . Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter   dell'articolo 162».

 

Art. 30.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

      1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 199 è sostituito dal seguente: 

      « 1.   Il titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stessi, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida». 

 

Art. 31.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

    1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

  «Art. 174. – (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose).1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

    2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   38   a euro   152. Si applica la sanzione   da euro 200 a euro 800   al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE). 

    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite   giornaliero   massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   300   a euro   1.200.     Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. 

      6 . Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite   giornaliero   massimo di durata dei periodi di guida  ,     ovvero minimo del tempo di riposo,     prescritti   dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   400   a euro   1.600. 

     7  . Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   250   a euro   1.000  .   Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400.   Se i limiti di cui   ai periodi precedenti   non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   400   a euro   1.600. 

      8  . Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   155   a euro   620. 

      9  . Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro   1.228  . La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

    12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

    13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

    14  . L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro   1.228   per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

     15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

    16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

    17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

    18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

 

    2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

    3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «Art. 178. –   (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo)  . –1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

    2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

      4  . Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   38   a euro   152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800   al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. 

      5  . Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite   giornaliero   massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro   300   a euro   1.200  .   Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. 

      6 . Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite   giornaliero   massimo di durata dei periodi di guida  , ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti   dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   400   a euro   1.600. 

     7  . Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   250   a euro   1.000  .   Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400.   Se i limiti di durata di cui   ai periodi precedenti   non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   400   a euro   1.600. 

      8  . Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro   250   a euro   1.000. 

      9  . Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro   1.228  . La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

 

    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

    12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

   13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro   1.228   per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 

    14.   In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

    4.   All'articolo   179 del decreto legislativo n. 285 del 1992   sono apportate le seguenti modificazioni: 

         a)   al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione» sono inserite le seguenti: «o la scheda del conducente»; 

         b)   dopo il comma 8 è inserito il seguente: 

    «8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

 

    5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art.   32.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

 

   1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

 

    2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311». 

 

Art. 33.

(Modifica all'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di possesso dei documenti di guida)

      1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente: 

      « 5.   Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti». 

 

Art.   34.

(Modifiche agli articoli 186 e 187 e introduzione dell'articolo 186-  bis   del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nonché di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose)

    1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) al comma 2:

            1) alla lettera a), le parole da: «con l'ammenda» fino a: «del reato» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione»;

            2) alla lettera c), le parole da: «da tre mesi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del   capo II  , sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-  ter  »; 

          b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

    «  2-  bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-  bis   sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal   quinto   e   sesto   periodo della lettera   c)   del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del   capo II  , sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»; 

          c) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza».

         d)   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 

      « 9-bis.   Al di fuori dei casi previsti dal comma 2- bis   del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità, ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta». 

    2.    Dopo l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

    «Art. 186-  bis. – (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni , per i neopatentati   e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose). – 1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

        a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

        b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

        c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

        d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

    2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

    3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2,   lettera  a),   le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere  b)   e  c),    le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. 

     4  .   Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

     5  . La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del   capo II  , sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera   d)   del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al   quinto   e al   sesto   periodo della lettera   c)   del comma 2 dell'articolo 186. 

      6  . Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera   c)  , del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera   c)  , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del   capo II  , sezione II, del titolo VI. 

     7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età».

      3. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)   al comma 1, le parole da: «da tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-  bis  , le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-  bis  . La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del   capo II  , sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera   d)   del citato comma 1 dell'articolo 186-  bis  , ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-  ter  »; 

          b)   al comma 1-  bis  , le parole da: «e si applicano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, fatto salvo quanto previsto   dal settimo   e   dall'ottavo   periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del   capo II  , sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222»; 

          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-  bis  . Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi   in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto   sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni   liquidi biologici   prelevati a cura di personale sanitario ausiliario   del quale si avvale la polizia giudiziaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità,   da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,   sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi»;

          d)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «  3.   Nei casi previsti dal comma 2-bis  , qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»; 

       e)     al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

      f) al comma 6, dopo le parole: «sulla base» sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;

        g) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».

         h)   dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: 

      « 8-bis.   Al di fuori dei casi previsti dal comma 1- bis   del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta». 

      4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2- bis   dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera  c)  , del presente articolo, sono a carico del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6- bis   del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino a concorrenza del 50 per cento del Fondo stesso e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 42, comma 3- bis,   lettera  c)  , della presente legge. 

      5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2- bis  , del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera  c)   del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore  del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4. 

 

Art. 35.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di attraversamenti pedonali)

      1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

      « 1.   Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4». 

 

Art. 36.

(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

      1. Al comma 2- bis   dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «e 178» sono sostituite dalle seguenti: «178, 186, comma 2, lettera  a)  , e 186- bis  ». 

 

Art. 37.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

1. All'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)   al comma 1, le parole «La violazione, quando è possibile, deve essere» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1- bis  , la violazione, quando è possibile, deve essere»;

b)   il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2.   Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale».

 

 

Art.   38.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni)

    1. All'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 

          a) al comma 1,   le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro   sessanta   giorni»; 

          b) al comma 1,   dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro   novanta   giorni dall'accertamento della violazione»  ; 

         c)   al comma 1- bis  , la lettera  g)   è sostituita dalla seguente: 

        « g)   rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133- bis  , della legge 15 maggio 1997, n. 127»; 

         d)   al comma 1- bis  , dopo la lettera  g)   è inserita la seguente: 

          « g-bis)   accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento»; 

         e)    al comma 1- ter  , l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi previsti alle lettere  b), f)   e  g)   del comma 1- bis   non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1»; 

         f)   dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: 

      « 1-quater.   In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1- bis  , lettera  g-bis)  , non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico».

    2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1  , lettere  a)   e  b)  ,   del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 

 

 

Art.   39.

(Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE)

    1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

    2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

    2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».

    2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;

        b) il comma 4-bis è abrogato. 

 

Art. 40.

(Introduzione dell'articolo 202-  bis   del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie)

    1.  Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

    «Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). – 1 . I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a   200   euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. 

      2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

    3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.

    4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

    5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

    6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

    7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.

    8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

    9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

    10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1º dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1º gennaio dell'anno successivo» 

 

 

Art. 41

(Modifiche agli articoli 204-  bis   e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione)

    1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

         a)  il comma 3 è sostituito dai seguenti:

    «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo di fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

    3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.

    3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentite l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata e impugnabile con ricorso in tribunale»;

        b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

    «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

        c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

    «5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione e impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate»;

        d) al comma 6, le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;

        e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore».

    2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

 

Art.   42.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

    1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, dell'interno»;

        b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente»;

        c) i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

    «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

        a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

        b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

        c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

    5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

    5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

    5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.

    5-quater. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera c-bis) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma 2.

    5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    5-sexies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis».

 

    2. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati.

    3- bis.   Le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall'attuazione della presente legge ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con quello dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità: 

         a)   al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; 

         b)   al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere  a), b), c), d)   e  f-bis)  , destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; 

         c)   al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186- bis   e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2- bis   dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento; 

         d)   al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1; 

         e)   al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli. 

      3- ter  . Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3- bis   del presente articolo. 

 

 

Art.   43.

(Introduzione dell'articolo 214- ter  del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di destinazione dei veicoli confiscati)

 

   1. Dopo l'articolo 214-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

    «Art. 214-ter. – (Destinazione dei veicoli confiscati). – 1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

    2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati». 

  

Art.   44.

(Modifiche all'articolo 218 e introduzione dell'articolo 218-  bis   del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sanzione accessoria della sospensione della patente e di applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati)

    1. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

         a)   il comma 2 è sostituito dal seguente: 

      « 2.   L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora sia stata accolta l'istanza di cui al secondo periodo, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura»; 

        b) al comma 3, le parole: «dalle iscrizioni sulla patente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;

        c) al comma 4, le parole: «viene comunicata al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che la iscrive nei propri registri» sono sostituite dalle seguenti: «è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».

 

    2. Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

 

    «Art. 218-bis. – (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni successive.

    2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A, qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B».

 

 

Art.   45.

(Modifiche agli articoli 219 , 219-  bis   e 222, modifica dell'articolo 223 e abrogazione dell'articolo 130-  bis   del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di revoca e ritiro della patente di guida)

    1. All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)   al comma 3-  bis  , le parole: «dopo che sia trascorso almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «dopo che siano trascorsi almeno due anni»   ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli»;

          b)    sono aggiunti  , in fine,   i seguenti commi:

    «  3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato».

      3-quater. La revoca della patente di giuda ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186- bis  , comma 1, lettere  b), c)   e  d)  , che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere  b)   e  c)  , e 187 costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile  ». 

      2. All'articolo 219- bis   del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: 

         a)   il comma 1 è sostituito dal seguente: 

      « 1.   Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1- bis   e 1- ter  , ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1- quinquies  , secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126- bis  »; 

         b)   il comma 2 è abrogato. 

        3. Al comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «di cui al terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo o al terzo periodo».

    

       4. L'articolo 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «Art. 223. – (Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni.

    3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

    4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205».

    5. L'articolo 130-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.

 

Art.   46.

(Introduzione dell'articolo 224-ter   del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo e disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e dei motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

    1. Alla sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo l'articolo 224-bis è aggiunto il seguente:

    «Art. 224-ter. – (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione procede al sequestro ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213, in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, dall'agente o dall'organo accertatore, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto a sequestro è affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis.

    2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.

    3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile.

    4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili.

    5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

    6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di fermo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

    7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente o l'organo accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del citato comma 3».

 

    2. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, comma 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia.

    3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 48.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

      1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato». 

      2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di: 

         a)   coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea; 

         b)   individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale; 

         c)   coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia; 

         d)   verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie; 

         e)   rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia; 

         f)   favorire e promuovere il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 57 della presente legge; 

         g)   favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità; 

         h)   favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso; 

         i)   promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. 

      3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri: 

         a)   un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

         b)   un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 

         c)   un rappresentante del Ministero della salute; 

         d)   un rappresentante del Ministero dell'interno; 

         e)   un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 

         f)   un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 

         g)   tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 

      4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere  a), b), c), d), e)   ed  f),   hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere. 

      5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato. 

      6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

 

Art.   49.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

    1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonché di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché eventualmente, con l'esclusione degli interventi effettuati su strade e autostrade   a pedaggio   affidate in concessione, a valere sulle risorse di cui alla lettera   c  -  bis)   del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dalla lettera   a)   del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge.

    2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

 

    3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalità di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 50

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

      1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente: 

      «Art. 1-bis. – 1.   Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto legislativo, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. 

     2.   Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi. 

     3.   Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto legislativo e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante. 

     4.   Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto. 

     5.   Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

     6.   Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto legislativo con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente». 

      2. All'articolo 1, comma 4, lettera  b)  , della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo è soppresso. 

 

Art.   51.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

    1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego   in via sperimentale  , da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica. 

 

Art.   52.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attività di autotrasporto)

    1. Per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

    2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

 

    3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art.   53.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di qualificazione iniziale dell'attività di autotrasportatore)

    1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»;

      b) al comma 6 dell'articolo 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»;

         c)   all'articolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: 

      « 7-bis.   In deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità». 

 

 

Art.   54.

(Introduzione dell'articolo 46-  bis   e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

      1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

    «Art. 46-bis. – (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). – 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»;

        b) il quarto comma dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

    «Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

    2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Art. 54-bis.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

      1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è sostituito dal seguente: 

      «Art. 14. -  (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). – 1.   Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. 

     2.   Nelle medesime aree di cui al comma 1, è altresì vietata la somministrazione di bevande superalcoliche; nelle stesse aree è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7. 

     3.   La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. 

     4.   La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. 

     5.   Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione, dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni». 

      2. L'articolo 6- bis   del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, è soppresso.

 

Art. 55.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne)

      1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a)   al comma 2, alinea, le parole: «e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico» sono soppresse;

         b)   dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

      « 2-bis.   I soggetti di cui al comma 2 hanno presso ciascuna uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool»; 

         c)   al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2- bis  »; 

         d)   il comma 4 è abrogato. 

      2. All'articolo 14- bis   della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 

         a)   al comma 3, le parole: «, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni» sono soppresse; 

         b)   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 

      « 3-bis.   Ai soggetti di cui all'articolo 86, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160». 

      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

Art.   56.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

     1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

    2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

    3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosità per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

    4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

    5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

    6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 è consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

    7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

    8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

    9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

 

Art.   57.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalità stradale)

    1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

    2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Art. 58.

(Misure per il potenziamento del servizio Isoradio e del CCISS)

      1. Al fine di potenziare il servizio di informazione Isoradio e il Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) sull'intero territorio nazionale, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 

      2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: 

         a)   per una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio e il miglioramento della qualità di ricezione del segnale radio sull'intera rete autostradale italiana e sulla rete delle strade extraurbane principali; 

         b)   per una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio Isoradio e del CCISS nella fascia oraria compresa fra le ore 24 e le ore 6 del mattino; 

         c)   per una quota pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il rinnovo dei contratti di lavoro degli operatori di Isoradio e del CCISS; 

         d)   per una quota pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il potenziamento degli organici di Isoradio e del CCISS. 

      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 2. 

      4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera  a)  , pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  b-bis)  , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

      5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettere  b)  ,  c)   e  d)  , pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SOCIALE E DI SEMPLIFICAZIONE

Art.   59.

(Misure alternative alla pena detentiva)

    1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dall'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dagli articoli 186, 186-  bis   e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo, rispettivamente, modificati e introdotto dall'articolo   34   della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, preferibilmente tra i servizi sociali che esercitano l'attività nel settore dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie. 

 

Art.   60.

(Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide)

    1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata»;

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

 

 

 

Art.   61.

(Rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente)

    1. Ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRETTO ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 62.

(Caratteristiche degli impianti semaforici)

    1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici  , di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo. 

    2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.

 

 

Art.   63.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali)

    1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria   o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni   esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250. 

 


G/1720/1/8

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale».

        premesso che:

            la Carta costituzionale all'articolo 16, comma 1, riconosce in capo a ciascun cittadino il diritto di circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio ed all'articolo 3, al comma 2, dispone che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana;

            i soggetti non vedenti e gli ipovedenti dovrebbero essere considerati soggetti privilegiati della mobilità pedonale ai quali lo Stato è chiamato a garantire l'effettivo esplicarsi della mobilità mentre quotidianamente sono costretti a soccombere alle notevoli difficoltà deambulatorie;

            molto spesso ai soggetti non vedenti ed ipovedenti non è consentito neppure usufruire autonomamente dei mezzi pubblici di trasporto non dotati di appositi annunci vocali delle fermate;

            il transito pedonale nelle zone delle nostre città è spesso periglioso per i non vedenti o ipovedenti;

        considerato che:

            il decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 all'articolo 6 prevede che gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente;

            a distanza di ormai diversi anni il disposto normativo è rimasta lettera morta;

        impegna il Governo:

            a rendere effettivo l'obbligo di installare su tutti gli impianti semaforici sistemi acustici per non vedenti e, conseguentemente, ad individuare le risorse necessarie per garantire il diritto alla mobilità dei soggetti non vedenti ed ipovedenti.


G/1720/2/8

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

        premesso che:

            i costi gravanti sugli utenti in caso di acquisto di veicoli sono eccessivamente elevati. All'uopo, si rileva che l'Italia è l'unico caso in Europa e nel mondo, in cui è prevista in caso di acquisto di un'automobile una doppia registrazione, per cui oltre alla carta di circolazione è previsto anche l'aggiornamento del certificato di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico, con relativi oneri a carico degli utenti;

            con lo sportello telematico dell'automobilista, cosiddetto STA, istituito, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 14 dicembre 2000, presso circa 5500 imprese private di consulenza automobilistica, l'istruttoria e l'informatizzazione delle pratiche nonché l'imputazione di tutti i dati avviene ad opera di queste ultime, consentendo a cittadini ed imprese di trovare punti presidiati «sotto casa», con correlati risparmi di tempo ed economici;

            è necessario permettere agli Utenti dei servizi automobilistici di usufruire dei servizi e ridurre i costi dei servizi ad essi erogati, obiettivo oggi ostacolato dalle circostanze che costoro, rivolgendosi ai soggetti privati del sistema, finiscono per pagare due volte le prestazioni, una volta a vantaggio del soggetto privato erogante il servizio ed un'altra a vantaggio del soggetto pubblico che riceve la pratica. All'uopo, infatti lo STA privato nonostante si faccia carico degli oneri del sistema (lavorativi, tecnologici e di connessione) deve versare lo stesso ed in misura invariata le tariffe agli Uffici pubblici: Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione;

            quando ad operare sono i soggetti privati il Pubblico Registro Automobilistico e la Motorizzazione si limitano a ricevere le pratiche effettuate ad opera dei soggetti privati, con nessun onere aggiuntivo. Nonostante ciò, sono tenuti a corrispondere la tariffa di Motorizzazione di 9 euro, a rimborso delle spese d'accesso all'archivio e la ben più onerosa tariffa Pubblico Registro Automobilistico, di circa 21 euro, che integra un vero compenso per dei compiti non più svolti dal Pubblico Registro Automobilistico bensì dagli STA privati;

        impegna il Governo a:

            adottare le misure idonee a garantire che sull'utente che si rivolga agli STA privati gravi solo il corrispettivo per il servizio effettivamente fornito dal Pubblico Registro Automobilistico ed il cui costo è equiparabile alla tariffa corrisposta alla Motorizzazione.


G/1720/3/8

IL RELATORE

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

            la crescente mobilità su gomma dei cittadini e delle merci in tutto il territorio dell'Unione determina, ogni anno, circa 1.250.000 incidenti stradali che causano quasi 40.000 decessi e circa 1.500.000 di feriti, con un costo, diretto o indiretto, valutato pari a circa 160 miliardi di euro, ovvero pari a circa il 2 per cento del PIL dell'UE;

            anche se globalmente il livello di sicurezza stradale dell'Unione, negli ultimi anni, è nettamente migliorato (negli ultimi 30 anni, in tutti i paesi dell'UE, il volume globale del traffico stradale è triplicato, mentre il numero di morti sulla strada si è praticamente dimezzato), la situazione è, di fatto, ancora definibile come socialmente, economicamente e moralmente inaccettabile e difficilmente giustificabile per i cittadini dell'Unione;

            il trattato di Maastricht ha indicato i mezzi giuridici offerti alla Comunità per fissare un quadro e adottare idonee misure (Articolo 71 del trattato che istituisce la Comunità europea);

            la Commissione europea, nel corso del 2001, ha quindi proposto, nel «Libro bianco sulla politica europea dei Trasporti» («La politica europea dei trasporti fino al 2010: Il momento delle scelte» COM(2001) 370 def. del 12 settembre 2001) che l'Unione europea si fissi l'obiettivo di dimezzare il numero di morti entro il 2010;

            con la pubblicazione della Decisione COM(2003) 311 def. del 2 giugno 2003, la Commissione europea ha licenziato definitivamente il Terzo Programma di azione europeo per la sicurezza stradale: «Dimezzare il numero di vittime della strada nell'Unione europea entro il 2010: una responsabilità condivisa»;

            il suddetto terzo programma di azione per la sicurezza stradale ha l'obiettivo di:

                incoraggiare gli utenti ad un migliore comportamento, in particolare tramite una migliore osservanza della legislazione vigente, la formazione iniziale e continua dei conducenti privati e professionali e mediante la prosecuzione degli sforzi per lottare contro le pratiche pericolose;

                rendere i veicoli più sicuri, in particolare tramite l'armonizzazione tecnica e il sostegno al progresso tecnico (es. con l'adozione dei sistemi ITS denominati e-Safety);

                migliorare le infrastrutture stradali, in particolare tramite l'individuazione e la diffusione a livello locale delle migliori pratiche e l'eliminazione dei punti pericolosi (black spot);

            il terzo programma di azione europeo, inoltre, enumera le principali misure concrete in modo da stabilire un quadro metodologico per l'individuazione delle migliori pratiche e la loro diffusione, attraverso la redazione di guide tecniche, migliorare la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli incidenti e ai danni corporali e proseguire la ricerca e sviluppo per trovare nuove soluzioni;

            la Commissione ha auspicato che il terzo programma d'azione incontri l'adesione e la cooperazione di tutti gli Stati membri e di tutti i soggetti interessati operanti nell'Unione. A tal fine, ha proposto l'adesione ad un impegno solenne, mediante l'adesione ad una Carta europea sulla sicurezza stradale, a tutti coloro che detengono un'autorità, un potere decisionale, un potere economico o sociale o un mandato di rappresentanza. Oltre al rispetto di principi universali, ogni firmatario si impegnerà ad attuare azioni specifiche. Gli impegni così assunti saranno resi pubblici e il loro rispetto sarà controllato;

            che in ambito ferroviario, aeronautico e marittimo, pur contandosi un numero totale di morti per incidenti inferiore ad 1/100 rispetto al settore stradale, sono già attive le analoghe Agenzie europee per la sicurezza denominate, rispettivamente: ERA, EASA ed EMSA (ved. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 881/2004 del 29 aprile 2004; direttiva europea 2004/49/CE per le ferrovie; regolamento del Consiglio (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 per il settore aeronautico; Regolamento (CE) n. 1406/2002 del 27 giugno 2002 per il settore marittimo);

            che l'istituzione di una Agenzia europea per la sicurezza stradale appare una soluzione ineludibile al fine coordinare e sinergizzare le azioni esplicate dai Paesi membri tese a ridurre l'incidentalità stradale sul territorio dell'Unione, nonché la conseguente mortalità;

            che, in coerenza con il trattato di Shengen, è indispensabile accelerare il processo verso un codice della strada Europeo,

        impegna il Governo:

            in relazione alla predisposizione dei programmi e degli obiettivi relativi al Quarto programma di azione europeo per la sicurezza stradale (2011-2020) attualmente in fase di preparazione, di farsi promotore, presso la Commissione ed il Parlamento europeo, della predisposizione di una direttiva europea che istituisca una Agenzia europea per la sicurezza stradale, con compiti di indirizzo e presidio dei temi inerenti la sicurezza stradale nel territorio europeo e che operi nella direzione di un codice della strada unico europeo;

            tale Agenzia europea, analogamente a quanto già in essere in ambito ferroviario ed aeronautico, potrà coordinarsi con le Agenzie nazionali per la sicurezza stradale, da prevedersi nella direttiva stessa.

 


G/1720/4/8

STIFFONI, MURA

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

premesso che:

            l'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) vieta di utilizzare apparecchi telefonici durante la guida;

            non risulta sufficientemente chiaro, però, se anche l'utilizzo di tali apparecchi per l'invio di messaggi risulti altrettanto vietato;

            considerato che:

            l'invio e la ricezione di messaggi via telefono cellulare sono attualmente le funzioni maggiormente utilizzate nelle comunicazioni e, al pari delle telefonate, se non di più, risultano pericolosi se compiuti alla guida di un veicolo, sia perché comportano un prolungato uso delle mani, sia perché per redigere anche il più elementare dei testi, si deve distogliere lo sguardo dalla strada,

        impegna il Governo:

            a prevedere una norma che consenta di eliminare ogni dubbio interpretativo in merito al fatto che debba intendersi vietato l'utilizzo, mentre si è alla guida di un veicolo, di qualsiasi funzione attivata o attivabile su qualsiasi tipo e modello di telefono cellulare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 173, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


G/1720/5/8

SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, ZANETTA, GALLO, DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE

La 8a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

prevedere, con un'apposita disposizione,  che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda  ad istituire e tenere aggiornati la cartografia ed il catasto delle strade di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ponendo gli oneri a carico dei proprietari delle strade. Gli oneri sostenuti dovrebbero essere recuperati mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato agli enti preposti. Il catasto delle strade dovrebbe essere reso pubblico sui siti web dei  proprietari.

 


G/1720/6/8

BALDINI, MENARDI, BORNACIN, IZZO

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE

La 8a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

 

a prevedere che - sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 285 del 1992 ("Nuovo codice della strada") -  gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possano utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

a prevedere altresì che i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possano essere utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni;

a disporre poi che, nei casi suddetti, la violazione venga documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati dispositivi che  consentano di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

a stabilire infine che, nelle ipotesi cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente ordine del giorno, non vi sia l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo n. 285 del 1992. 

 


G/1720/7/8

STIFFONI, MURA

APPROVATO

La 8a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

- prevedere che coloro i quali esercitano attività professionali di autotrasporto, all'atto delle sottoscrizione del contratto di lavoro, forniscano il loro consenso a sottoporsi, a campione, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove atte a rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- prevedere che il consenso di cui sopra sia fornito attraverso la sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale nella quale sono esplicitate le modalità di svolgimento degli accertamenti e che il diniego o la mancata sottoscrizione di tale clausola costituisca causa di nullità del contratto di lavoro;

- prevedere che il datore di lavoro, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica del dipendente autotrasportatore, sottoponga, a campione, i lavoratori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili;

- prevedere che nel caso in cui gli accertamenti suddetti siano positivi, i soggetti interessati siano tenuti a recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica;

- prevedere che le strutture sanitarie rilascino al datore di lavoro la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge;

- prevedere che, qualora i primi accertamenti abbiano dato esito positivo e ricorrano fondati motivi per ritenere che il lavoratore abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, il datore di lavoro possa disporre la sospensione del rapporto di lavoro fino all'esito della seconda serie di accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni;

- prevedere che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di reiterato rifiuto a sottoporsi agli accertamenti previsti, ovvero nel caso in cui i medesimi abbiano dato per due volte esito positivo, il lavoratore sia soggetto al licenziamento per giusta causa ovvero alla revoca del contratto di lavoro.

 


G/1720/8/8

STIFFONI, MURA

APPROVATO

La 8a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

- prevedere che le farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e gli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei medicinali siano tenuti ad esporre al pubblico la lista dei medicinali che riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonchè eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale.

 


G/1720/9/8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

La 8a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

impegna il Governo a:

- predisporre, d'intesa con l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) e le associazioni impegnate nella tutela degli utenti della strada, apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida, alla realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali e a sostenere e a coadiuvare i programmi di educazione alla guida;

- a stanziare 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per le campagne di informazione, da effettuare mediante l'utilizzo delle diverse piattaforme informative, utilizzando le risorse derivanti da un incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

- a predisporre campagne di educazione alla guida nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali, stanziando ulteriori 5 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2010, utilizzando le risorse derivanti da un incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

 


G/1720/10/8

FISTAROL, MARCO FILIPPI, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

        impegna il Governo a:

inserire, nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, l'indicazione della forma, delle dimensioni e del colore del bordo ad alta visibilità da utilizzare obbligatoriamente come riquadro su cui installare i segnali stradale verticali di pericolo, prescrizione ed indicazione, che si trovano in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e scuole.

emanare apposite disposizioni di modificazione dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, prevedendo che le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole ad alta visibilità da usare come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di cui sopra, siano stabilite da apposito disciplinare, prevedendo altresì che sia l'ente proprietario della strada a scegliere quali segnali di nuova installazione devono essere bordati in relazione alla loro importanza e al risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza dell'utenza debole.

 


G/1720/11/8

MUSSO, MARCO FILIPPI, VIMERCATI

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

            impegna il Governo a:

istituire il "vehicle sharing" come servizio innovativo di trasporto pubblico non di linea, nella forma di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati, prevedendo che la gestione del servizio possa essere svolta da soggetti pubblici o privati anche in forma consortile e consentendo di fruire del servizio alle persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l'abbonamento col soggetto erogatore del servizio stesso;

prevedere che il servizio venga assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno e per l'intera giornata, individuando, con apposito decreto, i requisiti minimi cui il servizio in questione deve ottemperare anche a garanzia e tutela degli utenti, i criteri per la gestione uniforme sul territorio nazionale del servizio quale complementare al trasporto pubblico locale, i criteri per la determinazione delle relative tariffe, le procedure per l'affidamento, nonché le condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli cui devono attenersi i comuni per l'organizzazione del servizio anche in forma consortile.

 

 


G/1720/12/8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

            impegna il Governo a:

introdurre, in sede di revisione, verifiche intese ad assicurare il permanere delle caratteristiche della leggibilità della targa.

 


G/1720/13/8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

        impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure per favorire l'utilizzo volontario di cronotachigrafi digitali, conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti dell'Unione europea, su ogni tipo di veicolo a motore circolante nelle strade pubbliche, prevedendo altresì che i cronotachigrafi installati permanentemente sui veicoli a motore - qualora controllati con regolarità, sottoposti a taratura e sigillati - assumano valore legale di strumento di accertamento dell'osservanza dei limiti della velocità ai soli fini amministrativi.

 


G/1720/14/8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

            impegna il Governo a:

istituire, con sede a Roma, l'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale, con il compito di operare in piena indipendenza di giudizio e completa autonomia organizzativa e finanziaria, allo scopo di tutelare e garantire la sicurezza stradale, nonché la manutenzione e l'efficiente gestione della rete stradale nazionale, svolgendo le funzioni assegnatele nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali;

prevedere che, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale, l'Agenzia:

promuova e garantisca adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità della rete stradale nazionale;

vigili sulla realizzazione degli investimenti infrastrutturali e strutturali per l'adeguamento, la manutenzione e lo sviluppo della rete stradale nazionale a carico dei soggetti proprietario e concessionari;

stabilisca i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigili sul loro rispetto;

controlli che le condizioni di prestazione dei servizi e di realizzazione degli investimenti siano conformi alla legge, ai regolamenti, agli atti di regolazione ed ai contenuti del contratto di concessione;

richieda ai soggetti proprietari e concessionari le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

svolga ispezioni presso i soggetti vigilati, qualora sussistano elementi indicatori di possibili violazioni;

svolga indagini conoscitive di natura generale, eventualmente in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

valuti i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprio competenze;

trasferire all'Agenzia le funzioni attualmente esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS, nonché dagli altri enti strumentali, riferibili ai compiti di sicurezza del settore autostradale.

 

 


G/1720/16/8

MENARDI, BALDINI, BORNACIN, CAMBER, CICOLANI, DE TONI, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, GALLO, GRILLO, MAGISTRELLI, MORRI, MURA, MUSSO, POLI BORTONE, STIFFONI, ZANETTA, VIMERCATI

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

        impegna il Governo:

 

ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le opportune misure volte a stabilire le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di «sportello telematico dell'automobilista».

 


G/1720/17/8

CAMBER, STIFFONI

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

        impegna il Governo a:

 

valutare la possibilità, sentiti gli operatori economici interessati, di richiedere alla Commissione europea l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 10 del nuovo Regolamento europeo CE 1072/2009 sui trasporti internazionali e di cabotaggio, tenuto presente che tali misure erano già previste dal precedente regolamento CEE 3118/93. Infatti la salvaguardia è applicabile per sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi, affinché, nel tempo complessivo di dodici mesi, alcuni costi che attualmente gravano sull'autotrasporto tendano a livellarsi alla media europea. Le misure di salvaguardia vengono richieste in quanto i mezzi provenienti dall'Est Europa hanno un costo del lavoro degli autisti inferiore al 40 per cento rispetto a quello di un autista italiano, ed i costi di assicurazione dei complessi veicolari sono mediamente inferiori del 30 per cento di quelli a carico delle imprese italiano di autotrasporto;

tener conto del maggior numero di imprese di autotrasporto cessate rispetto agli anni precedenti e della messa in mobilità di autisti di imprese rimaste attive, nonché della importante circostanza che molte imprese hanno delocalizzato la propria attività e la propria sede in Paesi esteri, pur continuando ad operare in territorio italiano. In tal modo, si configura un doppio danno, in quanto imprese italiane che chiudono, e non versano più nulla al fisco italiano, aprono la propria sede legale all'estero ed operano in territorio italiano, creando ulteriore danno alle imprese che cercano di resistere in Italia.

 


G/1720/500/8

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

        premesso che:

 

- fumare durante la guida di un veicolo provoca una diminuzione del proprio livello di attenzione, in quanto anche solo l'atto di accensione della sigaretta, nonché il tenerla in mano, non permette di eseguire i movimenti in modo corretto e, soprattutto, sicuro, con conseguente aumento delle probabilità di causare incidenti, come evidenziato da numerose ricerche internazionali;

- fumare mentre si guida determina una situazione equiparabile a quanto accade in caso di uso del telefono cellulare mentre si è al volante e, a riguardo, il comma 2 dell'articolo 173 del codice della strada, vieta l'uso degli apparecchi radiotelefonici durante la marcia e prevede adeguate sanzioni in caso di violazione;

- il divieto di fumare durante la guida è già previsto nella legislazione di alcuni Paesi europei come l'Inghilterra e la Svezia,

            impegna il Governo a

valutare l'opportunità di rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza sulle strade nel nostro Paese, anche con l'introduzione di limiti per il conducente relativi all'atto del fumo durante la guida di autoveicoli.

 


G/1720/501/8

STRADIOTTO, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

        premesso che:

 

            l'articolo 63 del provvedimento stabilisce che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni alle disposizioni del codice della strada soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con canone di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,

 

            impegna il Governo

 

            ad applicare, relativamente all'articolo 63, per tutte le tipologie di accertamento strumentale, il punto 5.2  dell'Allegato I della circolare del Ministero dell'interno n. 10307 del 14 agosto 2009 recante direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione di contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade, al fine di rendere chiari quali sono i compiti che possono essere affidati e quelli di competenza esclusiva dei corpi e dei servizi di polizia locale.


G/1720/502/8

STIFFONI, MURA, PITTONI, GALLO, IZZO, AZZOLLINI

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

considerato che:

 

- l'articolo 142, comma 1,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, prevede – tra l'altro – che “sulle autostrade a tre corsie  più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa istallazione di appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio”;

 

- nell'ambito dei lavori del disegno di legge n. 1720, recante “disposizioni in materia di sicurezza stradale”  nel testo del succitato comma 1 è stato prescritto - quale ulteriore requisito, per poter elevare il limite di velocità sulle predette tratte autostradali a 150 km/h – che le stesse siano “dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”;

 

- con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2004, sono stati specificati i criteri tecnici ai quali attenersi al fine di valutare la ricorrenza, nel caso concreto, dei requisiti richiesti dall'articolo 142, comma 1, in commento per poter innalzare i limiti di velocità di percorrenza delle tratte autostradali a tre corsie più corsia di emergenza;

 

- tuttavia, a tutt'oggi la disposizione in commento non è stata mai attuata e nessun ente proprietario o concessionario ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti suddetti ed ad elevare conseguentemente la velocità consentita in autostrada fino a 150 km/h;

 

impegna il Governo:

 

- a richiedere che gli enti concedenti e i concessionari delle autostrade  provvedano, entro il 31 marzo di ogni anno, ad una ricognizione delle tratte autostradali sulle quali ricorrano le condizioni poste dall'articolo 142 del codice della strada per elevare la velocità di percorrenza consentita in autostrada fino a 150 km/h;

- a richiedere che gli enti concedenti e concessionari provvedano, a conclusione dell'attività ricognitiva suddetta, all'adozione di un provvedimento, congiunto e motivato, con il quale sono definite le tratte ove il limite di velocità deve obbligatoriamente essere elevato a 150  Km/h, fermo restando il limite di 110 km/h in caso di precipitazioni;

- a richiedere che con il medesimo provvedimento si stabilisca, se del caso, la riduzione dei limiti di velocità di tratte autostradali dove, in ragione di alterazioni dello stato manutentivo delle infrastrutture, ovvero variazioni dell'intensità del traffico o dei dati dell'incidentalità, le velocità di percorrenza stabilite non siano più adeguate;

- a prevedere la comunicazione dei risultati dell'attività ricognitiva e deliberativa di cui ai punti 1, 2 e 3, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;

- ad assicurare l'opportuna vigilanza, affinché l'ente concessionario adegui la segnaletica conseguentemente alle risultanze delle attività di cui ai punti precedenti;

- a porre in essere ogni iniziativa necessaria per l'esercizio, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 142, comma 2, terzo e quarto periodo.


G/1720/503/8

PALMIZIO

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

considerato che:

 

premesso che:

- negli ultimi tempi sono state molteplici le segnalazioni di abusi nell'uso dei cosiddetti "contrassegni invalidi" che stanno interessando le Ztl dei più grandi centri abitati della nazione. Senza voler ledere in alcun senso i diritti delle persone diversamente abili, si ritiene sia arrivato il momento di disciplinare attentamente questo aspetto attraverso una maggiore attenzione sull'applicazione delle vigenti norme del Codice della strada che, così com'è, non può più disciplinare efficacemente questo aspetto della circolazione stradale,

 

            impegna il Governo

 

- a valutare la possibilità di adottare misure urgenti tese ad una migliore e più stringente applicazione dell'attuale normativa non solo per limitare il "contrassegno invalidi" ad un numero finito di autovetture ma che altresì tale contrassegno deve avere validità non più nazionale bensì territoriale;

 

- a valutare la possibilità di predisporre, in seno alle varie Regioni, appositi albi di tutti i "contrassegni invalidi" ai quali possano accedere tutti i reparti di polizia  municipale italiani. A tali albi potrebbero rifarsi i comuni per la concessione di permessi temporanei agli interessati ed aventi diritto quando questi hanno la necessità di spostarsi al di fuori del territorio di naturale validità "contrassegno invalidi";

 

- a valutare, considerata l'aumentata incidenza degli abusi legati all'uso improprio dei "contrassegni invalidi" l'inasprimento delle sanzioni amministrative per l'uso improprio di detti contrassegni.


G/1720/504/8

FISTAROL, MURA, STIFFONI, ZANETTA, BALDINI, BORNACIN, CICOLANI, DE TONI, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, GALLO, GRILLO, IZZO, MAGISTRELLI, MORRI, POLI BORTONE, SIRCANA, VIMERCATI

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

            impegna il Governo

 

a operare affinché i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell'ANAS non siano soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e far sì che l'ANAS effettui le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario.

 

 


G/1720/505/8

POLI BORTONE, D'ALIA, PINZGER

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

            premesso che:

 

- ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali;

 

- nel 2008, 4.731 individui hanno perso la vita e 310.739 hanno subito lesioni di diversa gravità nei 218.963 incidenti stradali;

- l'indice di mortalità mostra che gli incidenti più gravi avvengono nelle strade extra urbane e nel week-end ove esso si mantiene superiore alla media nell'arco temporale che va dalle 21 alle 7 del mattino;

- i comportamenti errati di guida costituiscono le prime cause di incidente, tuttavia lo stato psico-fisico alterato del conducente va segnalato per la gravità degli eventi;

- la fascia più colpita dalle conseguenze degli incidenti stradali resta quella tra i 25 e i 29 anni;

- ora, se è vero che in Italia tra il 2000 e il 2008 gli incidenti sono passati da 256.546 a 218.963, i morti da 7.061 a 4.731, i feriti da 360.013 a 310.739, con una riduzione del tasso di mortalità dal 2,8 per cento dal 2000 al 2.2 per cento del 2008 e un indice di gravità dall'1,9 per cento all'1,5 per cento di decessi per ogni 100 infortunati, il fenomeno si conferma in proporzioni drammatiche;

- nonostante il calo di incidenti pari al -9,4 per cento nel 2009, siamo ancora lontani dall'obiettivo fissato dall'Unione europea nel libro bianco del 13 settembre 2001 che prevedeva la riduzione delal mortalità del 50 per cento nel 2010;

- la sicurezza stradale non si realizza soltanto con la minaccia di una sanzione pesante finalizzata a far desistere i potenziali trasgressori dal porre in essere violazioni del codice della strada, ma anche con la predisposizione di un capillare sistema di controlli preventivi organizzati sull'intero territorio, la formazione degli utenti soprattutto deboli e una cultura diffusa della sicurezza,

 

            impegna il Governo

 

- a stipulare un protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI ai fini di promuovere campagne di formazione e informazione presso gli enti locali per favorire da parte degli stessi la salvaguardia della sicurezza stradale nei rispettivi territori di competenza.


G/1720/506/8

GALLO, IZZO

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

            premesso che:

 

- la normativa vigente prevede una patente professionale ai conducenti addetti al servizio di taxi o di noleggio con conducente ovvero addetti ad attività di autotrasporto professionale per cose o persone,

 

            impegna il Governo:

 

- a prevedere anche per gli autisti al servizio degli organi istituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Corte Costituzionale, Presidenti di Regione e di Provincia, Sindaci dei comuni capoluogo di provincia) un'apposita patente di servizio sulla quale attribuire 20 ulteriori punti, passibili di decurtazione, qualora la violazione sia stata commessa alla guida del veicolo istituzionale e nell'esercizio dell'attività professionale, in modo da equiparare tutti i lavoratori che svolgono analoghe mansioni, senza così gravare sulla patente personale.

 


G/1720/507/8 (Testo 2)

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,


G/1720/507/8

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

VEDI TESTO 2

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

            premesso che:

 

- le microcar, omologate come motorini, sono da tempo una moda tra i ragazzi e, purtroppo, ancora più di moda è diventato "truccarle", come un tempo si modificavano i motorini, trasformandole in piccoli bolidi con gravi ripercussioni sull'incolumità delle persone;

- l'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), nella persona del Presidente,d a tempo denuncia il fenomeno preoccupante della modifica impropria delle microcar, che coinvolge sempre più le giovanissime generazioni, in virtù della normativa che consente la guida ai ragazzi di 14 anni;

- un'altra forte denuncia arriva dai report delle Forze dell'Ordine che, attraverso le tantissime contravvenzioni elevate e i relativi reati contestati, ci illustrano quali sono di fatto le pericolose modifiche che i giovani effettuano sui quadri cicli. Fra questi, ad esempio, la sostituzione di marmitte originarie con marmitte speciali, l'aggiunta di serbatoi, la sostituzione di cerchi e pneumatici con prodotti maggiorati, l'elaborazione del motore per renderlo più potente, veloce e avere più ripresa alla partenza, la modifica dei fari, dei vetri con pellicole oscuranti ed altro ancora;

 

            considerato che:

 

            la manomissione dei quadri cicli ha pesanti ripercussioni specialmente sul piano meccanico perché, alterare le caratteristiche del mezzo, provoca una riduzione degli standard di sicurezza, in particolare: riduce l'efficacia della frenata, incrementa i consumi, favorisce l'usura delle parti meccaniche, e di fatto non si hanno più i requisiti minimi di garanzia;

 

            impegna il Governo

 

- ad assumere le opportune iniziative per garantire un maggior livello di sicurezza nella circolazione stradale delle microcar;

- ad intraprendere le adeguate azioni al fine di implementare le politiche informative e le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, tra gli utenti di tutte le età, con particolare attenzione ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

 

 


G/1720/508/8

PORETTI, PERDUCA

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

 

            premesso che:

 

 

- il trasporto motorizzato privato è inadeguato alla conformazione delle città italiane e alle esigenze di chi si sposta e il suo incremento non fa che aggravare una situazione ormai al limite del collasso;

 

- gli spostamenti in bicicletta sono molto diffusi negli altri Paesi europei e costituiscono una quota percentuale significativa della mobilità urbana, con indubbi vantaggi sia per quanto riguarda la congestione nelle aree urbane sia sul piano dell'inquinamento atmosferico e acustico;

 

- l'Italia, nonostante le condizioni climatiche favorevoli, è in forte ritardo rispetto alle altre nazioni europee, a causa, oltre che di un diverso approccio "culturale", di una strutturale carenza di percorsi ciclabili che permettano di spostarsi con la bicicletta in condizioni di sicurezza;

 

- l'approvazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366, ha consentito un importante adeguamento normativo ed è stata accolta con entusiasmo da comuni ed enti locali, che hanno presentato centinaia di progetti per la realizzazione di piste ed itinerari ciclabili;

 

- attualmente la dotazione finanziaria della legge n. 366 del 1998 risulta del tutto inadeguata, sia rispetto agli obiettivi di adeguamento agli standard europei, sia rispetto alle numerose proposte di intervento elaborate in ambito locale;

 

- la disponibilità di finanziamenti europei a valere sull'Obiettivo 2 del Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) è affidata per lo più alle iniziative delle singole amministrazioni locali, spesso nell'ambito di Agende 21 locali che non registrano alcun serio supporto a livello centrale: ciò ha prodotto punte di eccellenza (è il caso di Ferrara, in cui l'utilizzo di questo mezzo coinvolge il 30 per cento della popolazione, al pari di Copenhagen che storicamente detiene il primato continentale) ma anche ampie sacche di disattenzione e di lassismo amministrativo (vedasi l'incuria in cui viene tenuta la pista ciclabile dei lungoteveri romani);

 

- la legge 15 luglio 2009, n. 94, invece di rappresentare un'opportunità di miglioramento dell'educazione stradale alla mobilità ciclabile (come pure lasciava pensare la modifica all'articolo 208 del codice della strada, secondo cui una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie doveva consentire agli organi di polizia locale "di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale", "alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti") ha dato la stura ad un approccio punitivo all'uso della bicicletta: esso è simboleggiato dall'articolo 129-bis del codice, ispirato ad una generale trasposizione ai ciclisti delle fattispecie incriminatrici penali ed amministrative previste per gli autoveicoli a motore, compresa la possibilità di decurtare i punti della patente di guida anche nel caso di infrazioni commesse in bicicletta. Nello stesso filone si porrebbe, ora, una generalizzata imposizione dell'obbligo di casco ai ciclisti, laddove le principali fonti di pericolo per la circolazione loro ed altrui risiedono nella cattiva manutenzione delle strade, nella citata penuria di piste dedicate e nella carenza di una coscienziosa educazione stradale;

 

            impegna il Governo

 

ad assicurare finanziamenti adeguati ed aggiuntivi per la realizzazione di reti per percorsi integrati ciclabili e per la valorizzazione della mobilità ciclistica, anche agevolando la presentazione di richieste di appositi finanziamenti europei, al fine di costituire una delle soluzioni concrete e praticabili per alleggerire la congestione e la crescita del traffico motorizzato.

 


G/1720/509/8

DONAGGIO

APPROVATO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

            premesso che:

 

            il provvedimento prevede una serie di modifiche al codice della strada finalizzate ad inasprire le sanzioni a carico dei cittadini italiani per la guida sotto l'influenza dell'alcol o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, al fine di prevenire e ridurre le cause di incidente sulla rete stradale nazionale;

            nel nostro Paese guidano, giornalmente, migliaia di cittadini stranieri, gran parte dei quali turisti, che pur alla guida di automobili di proprietà o in affitto, sono spesso ignari delle disposizioni del nostro codice della strada,

 

            impegna il Governo

 

            ad attivarsi al fine di diffondere la conoscenza del nostro codice della strada presso i cittadini stranieri che intendano guidare in Italia;

            a prevedere che i cittadini stranieri che intendano guidare nel nostro Paese siano muniti, oltre la patente di guida e il certificato verde di circolazione, anche di un apposito documento rilasciato dalle rispettive autorità nazionali che certifichi l'assenza di abuso di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti;

            ad attivarsi in sede europea affinché tali misure siano oggetto di una armonizzazione normativa nell'Unione.

 

 


G/1720/510/8

POLI BORTONE, D'ALIA

ACCOLTO

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

            premesso che:

 

            gli articoli 186, comma 2-bis e 187, comma 1-bis del codice della strada, come risultanti dalle modifiche introdotte con il disegno di legge in esame, prevedono che se il conducente in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene previste ai due citati articoli del codice della strada sono raddoppiate;

 

            impegna il Governo

 

            a predisporre un provvedimento di modifica del vigente codice della strada in linea con una eventuale revisione del vigente codice penale, così da prevedere che ricadano sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità, senza alcuna diminuzione della pena ordinaria, i casi in cui, dalla guida da parte di un soggetto in stato di ebbrezza, ovvero in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostante stupefacenti o psicotrope, derivi un incidente stradale in conseguenza del quale si verifichi uno dei fatti previsti dal Capo I del Titolo XII del Libro secondo del codice penale e quando il conducente versava in una delle seguenti condizioni:

- aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o l'ubriachezza ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;

- aver previsto e voluto l'evento consistente nell'incidente stradale, anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;

- aver accettato il pericolo che l'evento consistente nell'incidente stradale si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida.

 


G/1720/511/8

DE LILLO, CICOLANI

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

            impegna il Governo

 

            a valutare la modifica del codice penale, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590, inserendo l'aggravante di guida con disprezzo della vita e dell'integrità fisica altrui, per prevenire e punire in maniera più gravosa quei soggetti che adottano un comportamento di guida caratterizzato da manifesta temerarietà e aggressività, anche qualora questi non siano sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza, ma pienamente consapevoli dei loro comportamenti e accettino il verificarsi di eventi altamente dannosi per la sicurezza stradale e l'incolumità altrui.

 


G/1720/512/8

MALAN

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

            premesso che:

 

            la stragrande maggioranza delle contravvenzioni viene imposta per violazione dei limiti di velocità, del divieto di sosta, uso di corsia preferenziale o violazione delle zone a traffico limitato;

            solo l'uso di rilevatori automatici ha aumentato l'elevazione di contravvenzioni per il passaggio con il semaforo rosso;

            moltissime violazioni al codice della strada sono estremamente pericolose, come la mancata segnalazione della svolta o del cambio di corsie, il sorpasso a destra, specie da parte di veicoli a due ruote, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, il sorpasso quando in direzione opposta giungono veicoli ed altre;

 

            impegna il Governo

 

            ad intensificare i controlli su tutte le violazioni e non soltanto su quelle rilevabili automaticamente o in assenza del conducente.

 


G/1720/513/8

MALAN

La 8a Commissione permanente,

        in sede di esame del disegno di legge n. 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,

 

            premesso che:

 

            molti limiti di velocità sono irragionevoli perché concepiti non per essere rispettati ma come invito alla prudenza, ovvero perché imposti allo scopo di incassare il denaro delle sanzioni amministrative;

            tale diffusa abitudine genera contemporaneamente una tendenza a non rispettare i limiti di velocità, con il rischio che ciò avvenga anche per quelli ragionevoli, nonché un grave intralcio alla circolazione e pericolo determinato dagli automobilisti che si sforzano di viaggiare alla velocità prescritta o, per soggettiva prudenza, a una velocità inferiore;

            a questo si aggiunge la tendenza ad imporre il divieto di sorpasso anche nei tratti di strada che non lo richiedono, aggiungendo l'effetto di code che altrimenti non si formerebbero;

 

            impegna il Governo

 

            ad indurre tutti gli automobilisti a rispettare limiti e divieti intraprendendo un'azione di controllo attraverso gli organi preposti affinché gli enti proprietari e i comuni adeguino la segnaletica alle reali esigenze di sicurezza e non limitino senza giusto motivo la libertà di circolazione dei cittadini.

 

 


01.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6, dopo la parola: ''divieti'' è inserita la seguente: '', eccezioni'';

            b) all'articolo 1, al comma 2, le parole: ''al principio della sicurezza stradale'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile'';

            c) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento.'';

            d) all'articolo 2, al comma 2, alinea, le parole: '', tecniche e funzionali'' sono sostituite dalle seguenti: ''e tecniche'';

            e) all'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:

            a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere A e B;

            b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere C e D;

            c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere E e F;

            d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera F-bis»;

            f) all'articolo 3, al comma 1, dopo il numero 3) è inserito il seguente:

        ''3-bis) Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli.'';

            g) all'articolo 3, al comma 1, al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h'';

            h) all'articolo 3, al comma 1, al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''comprese, in ogni caso, le biciclette'';

            i) all'articolo 3, al comma 1, al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni'';

            l) all'articolo 3, al comma 1, al numero 45), dopo le parole: ''attraversamenti pedonali'' sono inserite le seguenti: ''e ciclabili'';

            m) all'articolo 3, al comma 1, al numero 58), dopo le parole: ''dei pedoni'' sono inserite le seguenti: '', dei ciclisti''».


01.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

All'articolo 1 premettere il seguente::

«Art. 01.

(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
)

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: ''al principio della sicurezza stradale'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile'';

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono annualmente, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale e sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi.''».


1.1

ZANETTA

RITIRATO

Sopprimere l'articolo.


1.2

RIZZI, STIFFONI, MURA

RITIRATO

Al comma 1, dopo la parola: «ghiaccio», inserire le seguenti: «, ad esclusione degli autoveicoli fuoristrada a quattro ruote motrici o trazione integrale, purché dotati di pneumatici misti strada/fuoristrada».


1.3

D'ALIA

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        ''6-bis. È fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale''».


1.4 (Testo 2)

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: “elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli” sono soppresse.


1.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sopprimere le parole: ''i veicoli ibridi o multimodali e''».


1.5 (Testo 2)

STIFFONI, MURA

APPROVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: “elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli” sono soppresse.

 


1.5

STIFFONI, MURA

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sopprimere le parole: ''i veicoli ibridi, multimodali e''».


1.6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

APPROVATO

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «pneumatici di tipo non omologato» con le seguenti: «sistemi, componenti ed entità tecniche soggetti ad omologazione di tipo non omologato, oppure privi della richiesta marcatura» e le parole: «Gli pneumatici» con le seguenti: «I sistemi, i componenti e le entità tecniche».


1.7

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

PRECLUSO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «pneumatici» con le seguenti: «sistemi, componenti ed entità tecniche»;

            b) sostituire le parole: «gli pneumatici» con le seguenti: «I sistemi, i componenti e le entità tecniche».


1.8

GALLO

APPROVATO

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «sulla carta di circolazione» con le seguenti: «sul documento di circolazione».


1.9

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

RESPINTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

        ''17. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di revisione dei veicoli di cui ai commi precedenti. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1º agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge l° agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

        18. Nei casi indicati dal comma 17, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

        19. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200.''».


1.10

IZZO

RESPINTO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 16 aggiungere i seguenti commi:

        ''17. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di revisione dei veicoli di cui ai commi precedenti. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1º agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1º agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

        18. Nei casi indicati dal comma 17, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

        19. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200.''».


1.0.1

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1, lettera e) dopo le parole: ''dei veicoli'' sono inserite le seguenti: '', riservando dei posti per i veicoli condotti da donne in gravidanza''».


1.0.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati
)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 1 la lettera i) è sostituita dalla seguente:

            i) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione di veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementare o integrativi al trasporto pubblico locale, al fine di favorire la mobilità urbana».


1.0.3

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati
)

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 9 è sostituito con il seguente:

        ''9. I comuni per favorire una migliore gestione della mobilità urbana possono con delibera della giunta comunale:

            1) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

            2) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite ‘A' dell'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 , nonché quelle definite ‘area pedonale e zona a traffico limitato';

            3) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di intervento per la sicurezza stradale adottatati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

            4) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistiche ed ambientali, all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto i) del comma 1, determinando gli importi e le modalità di riscossione e controllo;

            5) stabilire le aree di sosta ed i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestite direttamente, in concessione o in affidamento. Le modalità operative relative al pagamento saranno definite con apposita ordinanza e potranno essere gestite direttamente, in concessione o in affidamento. Le modalità operative relative al pagamento saranno definite con apposita ordinanza e potranno essere definite con apposita ordinanza e potranno essere differenziate per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

            6) fissare i corrispettivi dovuti al comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

            7) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

            8) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta di autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

            9) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e di parcheggi;

            10) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di servizio pubblico comunale, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento al capolinea, ai taxi, ed ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, ai servizi di bike sharing, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma».


1.0.4

BUTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale
)

        1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

            f-bis) al Corpo forestale dello Stato e, in relazione ai compiti di istituto, al Corpo di polizia penitenziaria».


1.0.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di pubblicità sulle strade
)

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ''Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F)'' sono inserite le seguenti: ''e nel caso di strade statali che attraversano i territori di montagna,'';

            b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

        ''6-bis. Limitatamente alle strade statali che attraversano territori di montagna, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, l'ente proprietario della strada ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e senza ostacolare la visibilità dei segnali entro lo spazio di avvistamento''».


1.0.6

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

 

(Modifiche all'articolo 61 del Codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite
)

        1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: ''Gli autobus'' fino a: ''Dipartimento per i trasporti terrestri'' sono sostituite dalle seguenti: ''Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo un regolamento stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge''».


2.1

IZZO

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «13-bis» inserire in fine le seguenti parole: «ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».


2.2

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «13-bis» inserire in fine le seguenti parole: «ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».


2.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, di sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida, si può applicare una riduzione della massa complessiva, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL alla massa delle bombole del metano o del GPL, e del relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e del loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia di cui al presente comma non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».


2.4

STIFFONI, MURA

RESPINTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        2. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida, si può applicare una riduzione della massa complessiva pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole del metano o del GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa in ordine di marcia, di cui al presente comma, non può superare il limite massimo di una tonnellata. Per i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, la riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».


2.5 (Testo 2)

GALLO

APPROVATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto , pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso

dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10% della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità»".


2.5

GALLO

VEDI TESTO 2

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        «7-bis. II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano, alla massa delle bombole e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».


2.0.1

ZANETTA

RESPINTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente dellla Repubblica n. 495 del 1992)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: ''i limiti di sagoma'', è aggiunta la seguente: ''e''.

- al comma 2, lettera b), al primo periodo, dopo la parola ''ecceda'' sopprimere la parola ''congiuntamente''; dopo le parole: ''dagli articoli 61 e'', aggiungere la seguente: «o»; al primo periodo, secondo capoverso, dopo le parole, ''nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione'', sono aggiunte le seguenti: ''e a condizione ché il trasporto sia effettuato nell'ambito di ottantacinque chilometri di percorrenza a carico, verificabili dagli appositi documenti di trasporto. Tale condizione non si applica al trasporto degli elementi prefabbricati compositi e delle apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali ricorre tuttavia il limite delle sei unità''; di conseguenza, sono soppresse le parole: ''fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità.''»;

- al comma 18, dopo le parole:''ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1'', sono aggiunte le seguenti: ''ovvero circoli con l'autorizzazione di cui al comma 2-bis con generi merceologici diversi da quelli autorizzati''.

2. All'articolo 13, comma 2, lettera a), capoverso b) del decreto del Presidente dellla Repubblica n. 495 del 1992, dopo le parole ''ove sporga'', è aggiunta la seguente ''longitudinalmente''. È aggiunto in fine il seguente periodo: ''il carico può sporgere in larghezza, nei limiti di cui alla successiva lettera f)''»


2.0.2

BUTTI

RESPINTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 in materia di veicoli eccezionali
e trasporti in condizioni di eccezionalità
)

        1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: ''il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti'' sono sostituite dalle seguenti: ''il trasporto che ecceda anche uno solo dei limiti'' e le parole da ''fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''ed a condizione che il trasporto sia effettuato nell'ambito di ottantacinque chilometri di percorrenza a carico, verificabili dagli appositi strumenti di trasporto. Tale condizione non si applica al trasporto degli elementi prefabbricati compositi e delle apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali ricorre tuttavia il limite delle sei unità''.»

 


2.0.3 (Testo 2)

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con particolare riguardo alle attività di intensificazione dei controlli stradali sulle strade di tipo A), B), C), D) ed E), la repressione dei comportamenti delle infrazioni alla guida e per il controllo dell'efficienza dei veicoli, è istituito un apposito Fondo, presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, all'acquisto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di materiali, attrezzature e mezzi per lo svolgimento delle attività di controllo stradale, nonché per le attività di analisi, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti.

        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante:

con le risorse attribuite ai sensi dell'articolo 208, comma 2-ter, lettera e), del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera a), della presente legge;

con le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni previste dagli articoli 174 e 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall'articolo 21 della presente legge.».


2.0.3

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al fine di garantire la piena funzionalità degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con particolare riguardo alle attività di intensificazione dei controlli stradali sulle strade di tipo A), B), C), D) ed E), la repressione dei comportamenti delle infrazioni alla guida e per il controllo dell'efficienza dei veicoli, è istituito un apposito Fondo, presso il Ministero dell'interno, con dotazione pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

        2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in via prioritaria, all'acquisto e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di materiali, attrezzature e mezzi per lo svolgimento delle attività di controllo stradale, nonché per le attività di analisi, ricerca e sperimentazione nel settore di contrasto della guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti. Una quota non inferiore al 15 per cento del totale annuo è destinata, altresì, al miglioramento del trattamento economico accessorio del personale addetto ai controlli stradali.

        3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.

        4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,20 per cento''.

        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.

        6. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''10 per cento.'' con le seguenti: ''12,5 per cento.''».


2.0.4

SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RITIRATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

        «6-bis. Ove gli enti proprietari delle strade non adempiano agli obblighi previsti dal comma 6, trascorsi tre anni dal termine di scadenza stabilito dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vi provvede con poteri sostitutivi il Ministero medesimo, ponendo gli oneri a carico dei proprietari delle strade. Gli oneri sostenuti vengono recuperati mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato agli enti preposti. Il catasto delle strade è reso pubblico sui siti web degli enti proprietari».


2.0.5

ZANETTA, GALLO

RITIRATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

        «6-bis. Ove gli enti proprietari delle strade non adempiano agli obblighi previsti dal comma precedente, trascorsi tre anni dal termine di scadenza stabilito dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vi provvede con poteri sostitutivi il Ministero, ponendo gli oneri a carico dei proprietari delle strade. Gli oneri sostenuti vengono recuperati con decurtazioni sui trasferimenti ordinari dello Stato agli enti preposti. Il catasto delle strade è reso pubblico sui siti web degli enti proprietari».


2.0.6

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RITIRATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di norme per la costruzione e la gestione delle strada
)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        ''6-bis. Ove gli enti proprietari delle strade non adempiano agli obblighi previsti dal comma precedente, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, vi provvede con poteri sostitutivi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ponendo gli oneri a carico dei proprietari delle strade. Gli oneri sostenuti vengono recuperati decurtando i trasferimenti ordinari dello Stato agli enti preposti. Il catasto delle strade è reso pubblico sui siti web degli enti proprietari entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge''».

 

 


2.0.100 (Testo 3)

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: “Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento”;

b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

c) al comma 17, le parole “ i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale” sono sostituite dalle seguenti “i criteri per l'imposizione della scorta tecnica”;

d) al comma 18, le parole “all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica” sono sostituite dalle seguenti “all'obbligo di scorta tecnica”.


2.0.100 (Testo 2)

IL RELATORE

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di servizi di polizia stradale e di espletamento dei servizi di polizia stradale)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: “Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento”;

b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

c) al comma 17, le parole “ i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale” sono sostituite dalle seguenti “i criteri per l'imposizione della scorta tecnica”;

d) al comma 18, le parole “all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica” sono sostituite dalle seguenti “all'obbligo di scorta tecnica”.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche.”

b) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate ai sensi del comma 3-quinquies autorizzate dal Prefetto, ovvero dal Sindaco nei centri abitati.

3-quater. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade. La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato

3-quinquies. Le persone di cui ai commi 3-bis e 3-ter, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durate l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di contestazione redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 CC.»

 

3. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


2.0.100

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche agli articoli 10,11e 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di servizi di polizia stradale e di espletamento dei servizi di polizia stradale)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: “Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento”;

b) il terzo periodo del comma 9 è soppresso;

c) al comma 17, le parole “ i criteri per l'imposizione della scorta tecnica o della Polizia stradale” sono sostituite dalle seguenti “i criteri per l'imposizione della scorta tecnica”;

d) al comma 18, le parole “all'obbligo di scorta della Polizia Stradale o tecnica” sono sostituite dalle seguenti “all'obbligo di scorta tecnica”.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la rilevazione degli incidenti stradali dai quali sono derivate la morte o lesioni personali;”

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a)al comma 3-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Con gli stessi limiti e nell'ambito del percorso di gara autorizzato, le funzioni sopraindicate possono essere svolte dalle persone abilitate a svolgere scorte a competizioni ciclistiche di cui all'articolo 9, comma 6-ter. Le stesse persone possono svolgere servizi di viabilità e scorta anche nell'ambito di manifestazioni podistiche.”

b) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:

“3-ter. La rilevazione degli incidenti stradali in cui le persone coinvolte non abbiano riportate lesioni personali, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto.

3-quater. I servizi diretti a regolare il traffico di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) in occasione di lavori, depositi, fiere o altre manifestazioni che determinano l'occupazione totale o parziale della sede stradale, possono essere effettuati da persone abilitate che dipendono da imprese autorizzate dal Prefetto, ovvero dal Sindaco nei centri abitati.

3-quinques. Nell'ambito delle autostrade e delle relative pertinenze, i dipendenti delle società concessionarie delle autostrade possono accertare le violazioni relative alla sosta o alla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157, 158 e 188, le violazioni del Titolo II relative alla tutela delle strade, nonché quelle dell'articolo 167.  La gestione dei verbali di contestazione redatti dalle persone abilitate è affidata alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato

3-sexies. Le persone di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, devono essere abilitate dal Ministero dell'interno. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i requisiti fisici e morali, i programmi e le modalità di effettuazione dell'attività di formazione, le modalità di abilitazione e di esecuzione dei servizi, le caratteristiche dei veicoli e delle attrezzature che devono essere utilizzate per svolgere il loro servizio. Con lo stesso disciplinare può essere previsto che i soggetti abilitati debbano indossare, durate l'effettuazione dei servizi di cui ai commi precedenti, capi di vestiario uniformi e dispositivi di protezione individuale, le cui caratteristiche sono determinate dallo stesso disciplinare. Con il medesimo disciplinare sono stabilite le modalità di autorizzazione delle imprese da cui dipendono. Gli atti ed i verbali di contestazione redatti dalle persone autorizzate di cui ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni sopraindicate, hanno l'efficacia probatoria di atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e 2700 CC.»

 

 


2.0.500

BARBOLINI, MARCO FILIPPI

RESPINTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Articolo 2-bis.

 

All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, sostituire le parole: "Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'Autorità di pubblica sicurezza", con le seguenti: "Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentito il parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli competente per ogni provincia la cui rete stradale è interessata dall'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori."

-al comma 3, sostituire le parole: "allegando il preventivo parere del CONI", con le seguenti. "allegando il preventivo parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli competente per ogni provincia la cui rete stradale è interessata dall'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.", e le parole: "Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza", con le seguenti: "Il preventivo parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli non è richiesto per le manifestazioni di regolarità cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la loro circolazione sia autorizzata ai sensi dell'articolo 60, comma 3".

-al comma 4, sostituire le parole: "unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori", con le seguenti: "unitamente ai tecnici esperti nella disciplina nominati dai promotori e dai rappresentanti dei promotori".

-al comma 5, sostituire le parole: "quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità", con le seguenti: "quando i promotori ne facciano richiesta motivata e corredata da un parere di tecnici esperti nella disciplina,".

 


2.0.1000

MONTI, STIFFONI, MURA, ZANETTA

APPROVATO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

 

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo, possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78.»

 


3.1

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        ''1-bis. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda visibili dai veicoli transitanti che pubblicizzino bevande alcoliche''».


3.2

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


3.3

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


3.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2.


3.5

BUTTI

APPROVATO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), sostituire le parole: «al comma 7 è aggiunto, in fine,» con le seguenti: «al comma 7, nel terzo periodo la parola: ''cartelli'' è sostituita dalla seguente: ''segnali'' ed è, in fine, aggiunto»;

            b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) dopo il comma 13-quater è aggiunto il seguente:

        ''13-quinquies. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di 60 giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di rimozione effettuata nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater''.».

 


3.6

BUTTI

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «c) all'articolo 23, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: ''del proprietario o possessore del suolo'', sono aggiunte le parole: ''; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario''».


3.7

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade di tipo A) e B), anche su fondo privato ad una distanza inferiore a 50 metri dalla carreggiata, nonché nelle zone tutelate dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari possono essere rimossi ai sensi del comma 13-bis, e nel caso di collocazione su fondo privato anche mediante accesso e rimozione da parte dei soggetti di cui all'articolo 12. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale e nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni o i soggetti di cui all'articolo 12 provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis».

 

 


3.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

RESPINTO

Al comma 3, dopo le parole: «legge 11 agosto 1991, n. 266» inserire le seguenti: «alle associazioni di promozione sociale, alle società sportive».


3.9

BALDINI

APPROVATO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel senso di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche nell'assolvimento dei prescritti oneri tributari».


3.10

D'ALIA

PRECLUSO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e la circolazione nelle rimanenti strade dentro e fuori i centri abitati solo se in regola con la relativa posizione tributaria a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».


3.11

IZZO

PRECLUSO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e la circolazione nelle rimanenti strade dentro e fuori i centri abitati solo se in regola con la relativa posizione tributaria a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».


3.12

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA

PRECLUSO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e la circolazione nelle rimanenti strade dentro e fuori i centri abitati solo se in regola con la relativa posizione tributaria a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».


3.13

ZANETTA

PRECLUSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al fine di disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e la circolazione nelle rimanenti strade dentro e fuori i centri abitati solo se in regola con la relativa posizione tributaria a norma del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».


3.14

BUTTI

RESPINTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: ''soggetti diversi dall'ente proprietario'' sono inserite le parole: ''fatta eccezione per le autostrade''».


3.15

BALDINI

APPROVATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera f) le parole: "gettare o" sono soppresse;

dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento";

dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis) Chiunque viola il divieto di cui alla lettera f-bis) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 4".

 

    3-ter. L'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 282 del 1992 è soppresso».

 


3.16

D'ALIA

PRECLUSO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: ''euro 1.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 2.000''».


3.17

IZZO

PRECLUSO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: ''euro 1.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 2.000''».


3.18

ZANETTA

PRECLUSO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992,e successive modificazioni, le parole: ''euro 1.000'' sono sostituite dalla seguenti: ''euro 2.000''».


3.100

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».


3.0.1

ZANETTA, MURA

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

        1. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 285 del 1992, le parole da: ''in caso di urgenza e necessità'', sono sostituite dalle seguenti: ''in caso di emergenza, urgenza e necessità, ivi comprese le attività di ispezioni delle reti e degli impianti tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale''».


3.0.2

BUTTI

APPROVATO

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 295 del 1992, in materia di segnaletica stradale)

        1. All'articolo 38, comma 13, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: ''del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311'', sono sostituite dalle seguenti: ''del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559''».


3.0.3

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RITIRATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di visibilità della segnaletica stradale di pericolo)

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Il regolamento stabilisce altresì la forma, le dimensioni e il colore del bordo ad alta visibilità da utilizzare obbligatoriamente come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di pericolo, prescrizione e indicazione che si trovano in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e scuole''.

        2. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposite disposizioni di modificazione dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato ''regolamento'', prevedendo che le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole ad alta visibilità da usare come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di cui al comma 1 del presente articolo siano stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Governo provvede a modificare l'articolo 79 del regolamento prevedendo altresì che sia l'ente proprietario della strada a scegliere quali segnali di nuova installazione devono essere bordati in relazione alla loro importanza e al risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza dell'utenza debole».


3.0.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 40, 41, 47, 50, 56, 61 e 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sicurezza stradale per i conducenti di velocipede)

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 40, al comma 11, le parole: ''che hanno iniziato l'attraversamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''che si accingono ad attraversare la strada'' e, in fine, è aggiunto il seguente comma:

        ''11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia'';

            b) all'articolo 41, il comma 15 è sostituito dal seguente:

        ''15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli'';

            c) all'articolo 47, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            ''c) biciclette;'';

            d) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 50. – (Biciclette). – 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

        2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

        3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta non può superare i 3,5 m.

       4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80.'';

            e) all'articolo 56, al comma 1, dopo le parole: ''essere trainati'' sono inserite le seguenti: ''dalle biciclette di cui all'articolo 50,'' e al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            ''f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50.'';

            f) all'articolo 61, al comma 1, lettera c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.'';

            g) all'articolo 68, al comma 2, le parole: ''dall'articolo 152, comma 12 sono sostituite dalle seguenti: ''dall'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495''».


3.0.5

VALLARDI, STIFFONI, MURA

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi)

        1. All'articolo 41 dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            ''b-bis) tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito;''».


3.0.6

BUTTI

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di macchine per uso di invalidi)

        1. L'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

        ''Non rientrano nella definizione di veicolo:

            a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;

            b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.''.

        2. Al comma 7 dell'articolo 190 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''riservate ai pedoni'' sono aggiunte le seguenti: '', secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.''».


3.0.7

IZZO

RESPINTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo legislativo
n.  285 del 1992
)

        1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) inserire la seguente:

            «f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani;».


3.0.8

MONTI, STIFFONI, MURA, ZANETTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285)

        1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, è soppresso il comma 1.

        2. Dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

        ''Art. 60-bis. – (Autovetture, motoveicoli e ciclomotori da competizione su strada). – 1. Sono considerati mezzi da competizione su strada le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori immatricolati in conformità delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione nazionale sportiva ACI e dalla Federazione motociclistica italiana, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funziona li, idonee ad adattarle alla partecipazione alle competizioni Sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

        2. La Federazione nazionale sportiva ACI e la Federazione motociclistica italiana rilasciano alle autovetture, ai motoveicoli ed ai ciclomotori da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sui quale sono annotati i dati della autovettura o del motoveicolo e del proprietario. Gli uffici dell'ACI, a fronte dell'avvenuto rilascio del passaporto tecnico da pate della Federazione nazionale sportiva ACI per le autovetture e della Federazione motociclistica italiana per le moto, procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura "autovettura da competizione su strada o motoveicolo da competizione su strada", su richiesta e a spese dell'interessato, dandone poi comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.

        3. Le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione o dell'allenamento, secondo quanto previsto dal regolamento particolare di gara approvata dalla federazione nazionale sportiva ACI o dalla Federazione motociclistica italiana.

        4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire in sostituzione della targa di cui all'articolo 100, custodita all'interno dell'abitacolo o apposta sul parafango posteriore, un pannello, di dimensioni ridotte rispetto all'originario, recante le indicazioni della targa originaria. Per quanto attiene ai motoveicoli e ciclomotori da competizione su strada, essi possono sostituire la targa posteriore, secondo le stesse modalità previste per le autovetture.

        5. Le autovetture e i motoveicoli da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo rispettivamente a cura della federazione nazionale sportiva ACI e della Federazione motociclistica italiana, che ne verificano, ai sensi del regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l'assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture e del motoveicoli ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun controllo. Alle autovetture e ai motoveicoli da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.

        6. Le autovetture, motoveicoli e ciclomotori in assetto da competizione su strada possono circolare su strada al di fuori delle competizioni sportive o del percorsi di allenamento solo se vengono ripristinate le caratteristiche costruttive precedenti alle modifiche adottate nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla Federazione Sportiva nazionale ACI e dalla Federazione motociclistica italiana di cui al presente articolo''».

 


3.0.9 (Testo 2)

FLERES

RESPINTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

    «Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)

        1. All'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

            c-bis) estintore;

            c-ter) martelletto frangivetro;

            c-quater) kit di pronto soccorso\

2. Le disposizioni introdotte dal comma 1, si applicano solo per gli autoveicoli di nuova immatricolazione.».


3.0.9

FLERES

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto egislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)

        1. All'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

            c-bis) estintore;

            c-ter) martelletto frangivetro;

            c-quater) kit di pronto soccorso».


4.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

APPROVATO

Al comma 1, lettera a), inserire le seguenti parole: «con e senza sidecar;».


4.2

GALLO

APPROVATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


4.0.1

MUSSO, MARCO FILIPPI, VIMERCATI

RITIRATO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione e disciplina del servizio di vehicle sharing)

        1. Ai fini del miglioramento del trasporto pubblico urbano è istituito il ''vehicle sharing'' come servizio innovativo di trasporto pubblico locale non di linea, nella forma di locazione a breve termine di veicoli a motore da parte di utenti abbonati. La gestione del servizio può essere svolta da soggetti pubblici o privati anche in forma consortile.

        2. Possono fruire del servizio le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l'abbonamento con un soggetto erogatore del servizio. Il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno e per l'intera giornata. Con il regolamento di cui al comma 7 sono stabilite le norme per la gestione del servizio.

        3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 la destinazione dei veicoli per il car sharing è intesa per uso di terzi. Possono essere adibiti al servizio di vehicle sharing i motoveicoli di cui al comma 1, lettera a) e b) dell'articolo 53, nonché gli autoveicoli della categoria M1 ed N1 di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nella disponibilità del soggetto gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente.

        4. I comuni di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e le province per i rimanenti comuni, e le regioni, per l'azione di prevenzione e di riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, e per favorire il trasporto pubblico innovativo nella forma di cui al comma 1, possono istituire il servizio di interesse pubblico denominato ''vehicle sharing'', quale servizio complementare al trasporto pubblico locale, stabilendo contratti di servizio con soggetti pubblici o privati erogatori del servizio a titolo oneroso o meno.

        5. I comuni possono stabilire che i veicoli adibiti al servizio complementare al trasporto pubblico ''vehicle-sharing'', ai fini di facilitarne la mobilità e l'utilizzo, possano accedere e sostare all'interno delle ZTL o di altre aree limitate ed usufruire delle corsie riservate al trasporto pubblico.

        6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''e per la sosta dei veicoli adibiti al servizio complementare al trasporto pubblico denominato vehicle sharing'';

            b) dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

        ''Art. 84-bis. – (Servizio di vehicle sharing). - 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a vehicle sharing quando il soggetto che ne ha la disponibilità, a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente, lo adibisce a locazione in abbonamento abitudinale per l'utilizzo da parte di più utenti.

        2. L'attività del servizio di vehicle sharing è disciplinata da norme speciali.

        3. Chiunque adibisce un veicolo al servizio di vehicle-sharing senza ottemperare alle condizioni di cui agli articoli 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di recidiva la sanzione del fenno è di sei mesi''.

            c) all'articolo 158, comma 2, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''nonché dei veicoli del vehicle sharing;'';

            d) al comma 1 dell'articolo 196, nel secondo periodo, dopo le parole: ''risponde solidalmente il locatario'' sono aggiunte le parole: ''ancorché in sublocazione''.

        7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono disciplinati: i requisiti minimi cui il servizio di car sharing in generale deve ottemperare anche a garanzia e tutela degli utenti, i criteri per la gestione uniforme sul territorio nazionale del servizio di vehicle sharing quale complementare al trasporto pubblico locale; i criteri per la determinazione delle tariffe del servizio; le procedure per l'affidamento; le condizioni di efficienza e sicurezza dei veicoli, cui devono attenersi i comuni per l'organizzazione del servizio anche in forma consortile».


4.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Servizio di noleggio con conducente)

        1. Alla legge 15 gennaio 1992, n.  21, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        ''3. Per il rilascio dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal 1º gennaio 2010 è necessario che la sede del vettore richiedente e la rimessa siano situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2009'';

            b) all'articolo 8, il comma 3, è sostituito dal seguente:

        ''3. Per poter conseguire l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente a partire dal l° gennaio 2010 è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Sono in ogni caso salve le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2009''.

            c) all'articolo 5-bis le parole: ''e/o il pagamento di un importo di accesso'' sono soppresse.

            d) all'articolo 11, il comma 4 è soppresso.


4.0.3

ZANETTA

RESPINTO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni dopo l'articolo 87, è aggiunto il seguente:

        ''Art. 87-bis. – 1. I servizi di linea per trasporto di persone denominati autobus hanno l'obbligo di montare i sensori di parcheggio posteriori.

        2. Durante le manovre e la marcia è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi nei centri abitati e fuori dai centri abitati.

        4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da e 624,00 a e 1.559,00.''».


4.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso contro apposizione di segnaletica stradale)

 

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero dei trasporti, che decide in merito. Il Ministro, anche avvalendosi dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, revoca o adegua limiti e divieti irragionevoli o immotivati o il cui rispetto ha la conseguenza di ridurre la sicurezza. L'accoglimento del ricorso comporta per gli enti di cui al comma 1 l'obbligo di eliminare o adeguare la segnaletica non idonea, di non esigere a qualsiasi titolo ulteriori pagamenti relativamente a tale segnaletica; non dà diritto al rimborso di quanto già versato, salvo che ciò sia espressamente previsto nel dispositivo di accoglimento.".»

 

 


4.0.501

MALAN

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di segnaletica inidonea)

 

1.All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il responsabile della segnaletica stradale dell'ente di cui al comma 1 che non abbia provveduto a rimuovere segnaletica apposta per situazioni o esigenze non più in atto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2000"».


4.0.502

MALAN

      Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di ricorso contro opposizione di segnaletica stradale)

 

1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono soppresse le parole: "entro sessanta giorni e"».

 


6.1

BUTTI

RESPINTO

Sopprimere l'articolo.


6.2

ZANETTA

RESPINTO

Sopprimere il comma 1 e la lettera a) del comma 2.


6.3

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».


6.4

STIFFONI, MURA

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».


6.5

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».


6.6

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».


6.7

BALDINI

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».


6.8

IZZO

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «2»,  dopo le parole: «trasferimenti di residenza» inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».


6.9

ZANETTA

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «2», dopo le parole: «trasferimenti di residenza», inserire le seguenti: «o di sede se trattasi di persona giuridica».


6.10

ZANETTA

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «2»,  dopo le parole: «Nel caso di trasferimenti di residenza», inserire le seguenti: «, di stipulazione di locazione del veicolo con facoltà di acquisto e del successivo trasferimento di proprietà dovuto all'esercizio della predetta facoltà,».


6.11

ZANETTA

RESPINTO

Al comma 2, lettera a), capoverso «3-bis» dopo le parole: «in caso di trasferimento di proprietà», inserire le seguenti: «, fatto salvo quello dovuto all'esercizio della facoltà di acquisto del veicolo preso in locazione finanziaria»  e dopo le parole: «costituzione di usufrutto,» sopprimere le seguenti: «stipulazione di locazione con facoltà di acquisto,».


6.12

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

APPROVATO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e cessazione», inserire le seguenti: «e sospensione».


6.13

IZZO

APPROVATO

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «e cessazione», inserire le seguenti: «e sospensione».


6.14

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 2, lettera a), dopo il capoverso 3-bis inserire il seguente:

        «3-ter. Ai soggetti titolari di licenza o autorizzazione di cui alla legge 21 del 1992 è rilasciata una targa personale e personalizzata con caratteri alfanumerici identificativa della tipologia di servizio, del Comune e del numero di licenza o autorizzazione».


6.15

BUTTI

RITIRATO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) al comma 12 è inserito, in fine, il seguente periodo: ''Alla stessa sanzione è soggetto chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento ovvero circola con un veicolo munito delle suddette targhe.''».


6.16

BALDINI

RESPINTO

    Al comma 5, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi;».

            Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Le disposizioni dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5. Le disposizioni degli articoli 100 e 103 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificati dai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano alle targhe prodotte a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 e comunque non prima del 1º gennaio 2011».


6.17

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

RESPINTO

Al comma 5, dopo la parola: «(PRA)» inserire le seguenti: «Con il medesimo regolamento sono definite le procedure dell'archivio nazionale dei veicoli ed i collegamenti da attivarsi per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici e privati che già detengano e gestiscano le informazioni necessarie.».


6.18

IZZO

RESPINTO

Al comma 5, dopo la parola: «(PRA)» inserire le seguenti: «Con il medesimo regolamento sono definite le procedure dell'archivio nazionale dei veicoli ed i collegamenti da attivarsi per la verifica dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici e privati che già detengano e gestiscano le informazioni necessarie.».


6.19

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RITIRATO

Al comma 5, inserire, in fine, i seguenti periodi: «Con lo stesso regolamento, tenuto conto dei requisiti tecnici già previsti dall'appendice XIII, articolo 260 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 492 del 1992, viene introdotta la definizione di vita utile della targa, nonché la sua periodica sostituzione in occasione delle revisioni di cui all'articolo 80, nonché dell'articolo 238 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 1992».


6.20

ZANETTA

RESPINTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Con lo stesso regolamento e tenuto conto dei requisiti tecnici già previsti dall'Appendice XIII, articolo 260 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 492 del 1992, viene introdotta la definizione di vita utile della targa, nonché la sua periodica sostituzione in occasione delle revisioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e Appendice IX, articolo 238 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche.».


6.21

BALDINI

RESPINTO

Al comma 6, sostituire le parole da: «a decorrere dalla data» fino alla fine del comma con le seguenti: «ai veicoli immatricolati a decorrere dal 1º gennaio 2011».


6.22

BUTTI

RESPINTO

Al comma 6, sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal secondo anno successivo alla».


6.23

BUTTI

RESPINTO

Al comma 6, sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal primo anno successivo alla».


6.24

BUTTI

APPROVATO

Al comma 6, sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal sesto mese successivo alla».


7.1

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        «4-bis Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.»;

            b) al comma 5 dopo le parole: «previste nel comma 4» sono aggiunte le seguenti: «e 4-bis».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)


7.2

MENARDI

PRECLUSO

Al comma 1 premettere il seguente:

        «0.1. All'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, anche al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3.'';

            b) al comma 5 dopo le parole: ''previste nel comma 4'' sono aggiunte le seguenti: ''e 4-bis''».


7.3

MENARDI

APPROVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:

        ''Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). – 1. Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

        2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

        3. Il veicolo in relazione al quale è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

        4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina dei commi 1, 2 e 4, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1.''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifiche agli articoli 94 e 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli)».


7.4

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

PRECLUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

        «1. Dalla carta di circolazione di cui all'articolo 93 ovvero dal certificato di circolazione di cui all'articolo 97 deve risultare in modo chiaro e diretto il soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo. I predetti documenti non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo».


7.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

PRECLUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», al secondo comma sostituire le parole: «chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità» con le seguenti: «chi richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti» e dopo le parole: «al quale si riferisce l'operazione» aggiungere le seguenti: «, nonché al soggetto proprietario dissimulato».


7.6

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

PRECLUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», sopprimere il terzo comma.


7.7

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

PRECLUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», al quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: «Sono effettuate le operazioni» con le seguenti: «è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto».


7.8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

PRECLUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», sostituire il quinto comma con il seguente:

        «5. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina dei commi 1, 2 e 4, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al primo periodo del comma l o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al secondo periodo del predetto comma 1.».


7.9

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

PRECLUSO

Al comma 1, capoverso «Art. 94-bis», nel comma 5, dopo le parole: «di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno» inserire le seguenti: «da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».


7.0.1

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

        1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', e con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale''».


8.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 2, terzo periodo, le parole: ''che può affidarle con le modalità previste dal regolamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,''.»


8.2

MENARDI

RESPINTO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) al comma 2, terzo periodo, le parole da ''che'' a ''regolamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché consentite, con specifiche modalità previste dal regolamento,''».


8.3

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1 inserire la seguente lettera:

            «b)-bis al comma 2, terzo e ultimo periodo, le parole da: ''che'' a ''regolamento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché consentite, con modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,''».


8.4

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, inserire in fine la seguente lettera:

            b)-bis dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe da ciclomotori ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale».

        Conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, premettere, alla lettera a) la seguente:

            «0a) Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista diminuzione di punti, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro 30 giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida'';»

            b) al comma 2, premettere alla letteraa) la seguente:

0a) al capoverso «Art. 141, premettere il seguente: «Art. 97, comma 11-bis-10"»

        Conseguentemente dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

        1. All'articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente comma 4: la presentazione del ricorso al Prefetto sana eventuali vizi formati in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.

        2. All'articolo 204-bis è aggiunto il seguente comma 8-bis: la presentazione del ricorso al Giudice di Pace sana eventuali vizi formali in materia di notificazione degli atti e la notificazione del verbale si intende eseguita regolarmente a carico del ricorrente stesso, anche in assenza di atti formali.

        3. Il comma 9 dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è così sostituito: le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8-bis si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205».


8.100

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: “da euro 148 a euro 594” con le seguenti: “da euro 389,00 a euro 1.556,00”;

Dopo la lettera a) inserire la seguente: “a-bis) al comma 6, le parole: “da euro 38 a euro 155,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 148 a euro 594”.


8.0.1

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.8-bis.

(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali)

        1. All'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            ''b-bis) anni sedici per guidare quadricicli purché non trasporti altre persone oltre al conducente;''».


10.1

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

RESPINTO

Sopprimere l'articolo.


10.2

IZZO

RESPINTO

Sopprimere l'articolo.


10.3

CUTRUFO, BIANCONI

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «Ai minori» fino a: «è consentita» con le seguenti: «Ai minori che hanno compiuto 16 anni, che sono titolari di patente di guida o che abbiano superato gli esami teorici è consentito».

 


10.5

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «e che sono titolari di patente di guida» inserire le seguenti: «, ovvero che abbiano frequentato venti ore di corso teorico presso un'autoscuola,».


10.6

BALDINI

RESPINTO

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-bis è soppresso ed al comma 3 le parole: ''di cui ai commi 1, 2 e 2-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 e 2'';

            b) sopprimere il comma 2».

        Conseguentemente:

        All'articolo 10, comma 1, capoverso «1-bis» sopprimere le parole: «, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis.


10.7

ZANETTA

RESPINTO

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-bis è soppresso ed al comma 3 le parole: ''di cui ai commi 1, 2 e 2-bis'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 e 2'';

            b) sopprimere il comma 2».

        Conseguentemente:

        All'articolo 10, comma 1, capoverso «1-bis» sopprimere le parole: «, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis.


10.8

IZZO

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-ter» dopo le parole: «su strade extraurbane» inserire  le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».


10.9

ZANETTA

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «su strade extraurbane» inserire le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».


10.10

BALDINI

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole «su strade extraurbane», inserire le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2».


10.11

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-ter» dopo le parole: «su strade extraurbane» inserire  le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».


10.12

BALDINI

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «1-quinquies» sostituire le parole: «legale rappresentante del conducente minore», con le seguenti: «chi esercita l'autorità parentale o tutore del conducente minorenne».


10.13

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-septies» sopprimere le parole: «indicato nell'autorizzazione».


10.14

BALDINI

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «indicato nell'autorizzazione».


10.15

IZZO

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-septies» sopprimere le parole: «indicato nell'autorizzazione».


10.16

ZANETTA

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «1-septies» sopprimere le parole: «indicato nell'autorizzazione».


10.17

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            ''b) anni sessantacinque per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a settanta anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.''».


10.18 (Testo 2)

MONTI, DIVINA, STIFFONI, MURA

APPROVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

«1-bis. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 285 del 1992,le parole "fino a sessantacinque" sono sostituite dalle seguenti: "fino a settanta"».


10.18

MONTI, DIVINA, STIFFONI, MURA

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, alla lettera a) alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: ''Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 65 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.''».


11.1

GALLO

RESPINTO

Sopprimere l'articolo.


11.2

MENARDI

RESPINTO

Al comma 1 anteporre il seguente:

        «01. Al comma 1-quater, dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: ''Fino alla data del 30 settembre 2009'' con le seguenti: ''Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)''».


11.3

GALLO

RESPINTO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

        «1. All'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti con il seguente:

        ''1-bis. Per la guida dei ciclomotori è istituita la patente di categoria AM, conforme al modello comunitario, che deve conseguire chiunque non sia titolare di una delle patenti di cui al comma 3, secondo quanto disposto nell'articolo 121. I requisiti fisici e psichici richiesti per la patente di categoria AM sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.''.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, come introdotto dal presente articolo, hanno effetto dal 1° ottobre 2010. Dalla medesima data:

            a) nello stesso articolo, è soppresso il comma 11-bis, mentre il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

        ''13-bis. I conducenti di cui al comma 1-bis che, non muniti di una delle patenti di cui al comma 3, guidano ciclomotori senza aver conseguito la patente AM, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542,00 a euro 2.168,00.'';

            b) le parole, nel presente codice, ''certificato di idoneità alla guida'' o ''certificato di idoneità alla guida di ciclomotori'', sono sostituite dalle seguenti: ''patente di categoria AM'' e ogni riferimento a detto certificato deve intendersi alla menzionata patente;

            c) ai titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è rilasciata in sostituzione una patente AM secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

        Conseguentemente la rubrica è così modificata: «(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di patente per la guida dei ciclomotori)».


11.4

MENARDI

RESPINTO

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore», con le seguenti: «una prova pratica di guida del ciclomotore, ovvero, in alternativa, idonea attività di formazione».

        Conseguentemente al comma 2 sostituire la parola: «nonché», con la parola: «ovvero».


11.5

GALLO

RESPINTO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «previa idonea attività di formazione» aggiungere le seguenti: «effettuata con le autoscuole», e dopo le parole: «una prova prativa di guida del ciclomotore», aggiungere le seguenti: «da svolgere con le stesse modalità previste per la patente di categoria A».

Al comme 2, sopprimere le parole: «e della prova pratica».


11.6 (Testo 2)

MENARDI

APPROVATO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida".

 


11.6

MENARDI

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente al superamento di una prova pratica di guida del ciclomotore ovvero di idonea attività di formazione, si applicano a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all'articolo 16 della Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la patente di guida».


11.7

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Dopo il comma 18 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aggiungere il seguente:

        ''18-bis. I soggetti cui è stata ritirata la patente non possono guidare o partecipare ai corsi per conseguire il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli di cilindrata fino a 50 cc''».


11.8

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è aggiunto il seguente comma:

        ''13-bis. Il giudice con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale o con il decreto penale qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 secondo le modalità ivi previste.

        Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità anche avvalendosi di Enti pubblici e Associazioni che operano nel settore della cura e della prevenzione dei problemi alcool, droga correlati.

        In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di pubblica utilità. In casi di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara l'estinzione del reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

        La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

        In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o d'ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale tenuto conto dei motivi, delle entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca''».


11.9

MENARDI

RESPINTO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. All'articolo 3, comma 49, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ''Disposizioni in materia di sicurezza pubblica'' sostituire le parole: ''Fino alla data del 30 settembre 2009'' con le seguenti: ''Fino la data del 18 gennaio 2013''».


11.10

MURA, STIFFONI

RESPINTO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        «3-bis. Alla lettera B del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''Coloro che abbiano conseguito il certificato di idoneità alla guida per la categoria B prima del 1º gennaio 1995, sono autorizzati alla guida di veicoli il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a otto, la cui massa complessiva totale a pieno carico non superi le 4,5 t.''».


12.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore 55 kw/t» con le seguenti: «superiore a 70 kw/t.».


12.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 1, sostituire le parole: «superiore a 55 kw/t» con le seguenti: «superiore a 60 kw/t.».


12.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 117, dopo le parole: ''purchè la persona invalida sia presente sul veicolo'', aggiungere le seguenti: '', e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un centro di guida sicura, riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso.''».


12.4

D'ALIA

RESPINTO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis Dopo il comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

        ''2-ter. Il candidato al conseguimento della patente di guida della categoria B che dimostri di aver frequentato presso un'autoscuola un corso pratico di guida certificato, consistente in almeno 5 ore di guida in autostrada o su strade extraurbane principali (di cui 2 ore in visione notturna), 10 ore su strade urbane (di cui 5 ore in visione notturna) e 5 ore su strade extraurbane secondarie, non è assoggettato alle limitazioni di cui al comma 2-bis. Detto corso può essere effettuato presso un'autoscuola anche successivamente al conseguimento della patente di guida, in tal caso le ore di guida certificate vengono ridotte della metà».

        3-ter. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Le limitazioni alla guida di cui al comma 2-bis non si applicano ai possessori della certificazione di cui al comma 2-ter primo e secondo periodo''».


12.0.1

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

        1. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Non può ottenere la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti»''.

 


12.0.2

IL GOVERNO

APPROVATO

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116)

 

Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole da "nonché" fino alla fine del medesimo comma 1, sono sostituite dalle seguenti: "nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a) e 75-bis, comma 1, lettera f) del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata delle predette sanzioni amministrative".

 


13.1

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

            «0a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        ''2-bis. Ove la prova teorica degli esami sia basata soltanto su questionari a risposta multipla, vengono poste non meno di trenta domande con tolleranza complessiva di errore pari al dieci per cento.

        2-ter. Per tutti i tipi di patente di guida è compresa tra gli argomenti della prova teorica la conoscenza della disciplina sanzionatoria prevista dal codice della strada per le infrazioni alle norme di comportamento di cui al Titolo V dello stesso codice e di quella prevista dal codice penale per le conseguenze delle dette infrazioni sulla vita e l'incolumità personale degli eventuali offesi nonché la conoscenza della situazione statistica della incidentalità e mortalità sulla strada in Italia e in Europa''».


13.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

            «a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Gli aspiranti autorizzati ad esercitarsi alla guida devono frequentare un corso di guida sicura della durata minima di quattro ore presso un Centro di Guida Sicura, laddove presente, prima di sostenere l'esame per la patente di guida per qualsiasi categoria di veicoli. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi presso i Centri di Guida Sicura''».


13.3

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

            «a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. I conducenti di motocicli durante le esercitazioni di pratica e gli esami di guida devono essere ben identificati tramite pettorine o giubbotti rifrangenti, di colore giallo, arancione o verde fluorescente, recante la lettera alfabetica ''P'', ovvero la scritta ''Scuola Guida'' per i motocicli in uso presso le autoscuole. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione saranno determinate nel regolamento;''.

            a-ter) al comma 9, dopo le parole: ''di cui al comma 4'' aggiungere le seguenti: ''e 4-bis''».


13.4

BALDINI

RESPINTO

Al comma 2, lettera b), capoverso «5-bis» dopo le parole: «su strade extraurbane», aggiungere le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».


13.5

IZZO

RESPINTO

Al comma 2, lettera b) capoverso 5-bis dopo le parole: «su strade extraurbane» aggiungere le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».


13.6

ZANETTA

RESPINTO

Al comma 2, lettera b), capoverso «5-bis», dopo le parole: «su strade extraurbane» aggiungere le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».


13.7

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 2, lettera b) capoverso «5-bis» dopo le parole: «su strade extraurbane» aggiungere le seguenti: «, eccetto quelle di tipo F e F-bis di cui all'articolo 2,».


13.8

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 2, lettera b), capoverso «5-bis», secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma», aggiungere le seguenti: «, nonché dettata la specifica disciplina delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole».


13.9

MENARDI

RESPINTO

Al comma 2, lettera b), capoverso «5-bis», secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente comma», aggiungere le seguenti: «, nonché la specifica disciplina delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole».


13.10

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

            «b-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Chi ha frequentato il corso teorico di cui al comma 1-bis e 1-ter dell'articolo 116, risulta munito di regolare ''attestato di frequenza'', rilasciato da meno di 12 mesi da un'autoscuola o da un istituto scolastico ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, può esercitarsi alla guida di un quadriciclo leggero, in uso presso le autoscuole, purché al suo fianco si trovi un istruttore abilitato che deve vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. I quadricicli per le esercitazioni devono essere muniti di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di appositi contrassegni con la scritta ''scuola guida''. Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione sono determinati nel regolamento.'';

            b-ter) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Chiunque non essendo munito di patente, del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori o dell'attestato di frequenza di cui al comma 1-bis o che sia scaduto di validità, guidi un quadriciclo leggero ma avendo a fianco un istruttore abilitato, ovvero nella medesima circostanza guidi un quadriciclo privo di doppi comandi o con accanto un istruttore non idoneo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559,00''».


13.11

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

APPROVATO

Al comma 5, alla  lettera a) premettere  la seguente:

            «0a) al comma 2 dopo le parole: ''da parte delle province'' aggiungere le seguenti: '', cui compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis''».


13.12

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 5, lettera c), numero 2) dopo le parole: «dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale» aggiungere il seguente periodo: «Presso i centri di istruzione automobilistica idoneamente costituiti e riconosciuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è possibile, per le autoscuole consorziate che già demandavano integralmente o parzialmente la formazione dei conducenti al conseguimento della patente di categoria B, continuare a demandare l'effettuazione di tali corsi di formazione».

        Conseguentemente sostituire le parole: «del periodo precedente» con le seguenti: «dei periodi precedenti».

 


13.13

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 5, lettera f), dopo il capoverso «10-bis» inserire il seguente:

        «10-ter. I programmi di esame comprendono per quanto riguarda la prova teorica la conoscenza della disciplina sanzionatoria prevista dal codice della strada per le infrazioni alle norme di comportamento di cui al Titolo V dello stesso codice e di quella prevista dal codice penale per le conseguenze delle dette infrazioni sulla vita e l'incolumità personale degli eventuali offesi nonché della situazione statistica della incidentalità e mortalità sulla strada in Italia e in Europa.».

            Conseguentemente, alla lettera f), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».


13.14

BALDINI

RESPINTO

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) al comma 11, le parole: ''euro 15.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 40.000''».


13.15

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere  la seguente:

            «f-bis) al comma 11 le parole: ''euro 15.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 40.000''».


13.16

ZANETTA

RESPINTO

Al comma 5, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) Al comma 11, le parole: ''euro 15.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 40.000''».


13.17

IZZO

RESPINTO

Al comma 5, dopo la lettera f) aggiungere  la seguente:

            «f-bis) al comma 11 le parole: ''euro 15. 000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 40.000''».


13.18

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 5, lettera g) capoverso 11-ter, lettera b), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da uno a tre mesi».


13.100

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

Alla lettera f), capoverso 10-bis, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) da soggetti accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'Accordo Stato regioni del 18 marzo 2008, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.”;

Alla lettera g), al capoverso 11-ter, sostituire le parole: “dalla provincia territorialmente”, con le seguenti: “dalla Regione territorialmente competente o dalle Province autonome di Trento e Bolzano,” ed al capoverso 11-quater, sostituire le parole: “La provincia territorialmente competente” con le seguenti: “la Regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e Bolzano”.

 


13.500

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, DELLA SETA

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: "12-bis . Chiunque circola con un quadriciclo a motore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 53 della presente legge e nell'articolo 1, coma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003, o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dalle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori o della patente per un periodo di 12 mesi.

12-ter Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio, vede un quadriciclo a motore con effetti non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'articolo 53 della presente legge e nell'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2003 o del certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dalle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione aministrativa del pagamento di una soma da euro 1.000 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace che effettua sui quadricicli a motore modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti nell'articolo 53 della presente legge e nell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 203".

 


14.1

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Premettere al comma 1 il seguente:

        «01. Al comma 1 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo la parola: ''sono valide per cinque anni'' è eliminata la ''e'' ed è inserito '','';

            b) dopo le parole: ''al settantesimo anno di età sono valide per tre anni'' sono inserite le parole: ''e a chi ha superato il settantacinquesimo anno di età sono valide per un anno''».


14.2

LEGNINI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Dopo il comma 4-bis, dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:

        ''4-ter. I soggetti che alla data del rinnovo della validità della patente hanno commesso violazioni che hanno determinato una decurtazione di punti di cui all'articolo 126-bis, possono ottenere la conferma della validità della patente solo previo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121''».


14.3

IZZO

RESPINTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al precedente periodo», inserire le seguenti: «, compreso il certificato anamnestico firmato dal medico di base relativo alle patologie che possono essere incompatibili con la guida».


14.4

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

RESPINTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al precedente periodo», inserire le seguenti: «, compreso il certificato anamnestico firmato dal medico di base relativo alle patologie che possono essere incompatibili con la guida».


14.5

BALDINI

RESPINTO

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, presso un organo di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, entro cinque giorni, che ne rilascia asseverazione dell'adempimento».


15.1

LEGNINI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: ''La frequenza ai corsi di aggiornamento per il recupero dei punti è consentita solo dopo un anno dalla data dell'ultima infrazione che ha determinato la decurtazione.''».


15.2 (Testo 2)

MUSSO

APPROVATO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 4, dopo le parole ''recuperare 9 punti'' è aggiunto il seguente periodo: ''La riacquisizione avviene all'esito di una prova di esame da effettuarsi secondo programmi e con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».


15.2

MUSSO

VEDI TESTO 2

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 4, dopo le parole ''recuperare 9 punti'' è aggiunto il seguente periodo: ''La riacquisizione avviene all'esito di una prova di esame da effettuarsi secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge''».


15.3

LEGNINI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ''due anni'' con le seguenti: ''quattro anni.''».


15.4

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 


15.5

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

PRECLUSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) sostituire le parole: «commi 5 e 9 - 5» con le seguenti «comma 5-5»;

            b) alla lettera d) sopprimere le parole: «comma 3-2 e», «rispettivamente» e «commi 5 e 9-5».


15.6

MENARDI

PRECLUSO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «Commi 5 e 9 - 5», «Commi 6 e 11 - 10»  con le seguenti: «Commi 5 e 9 - 2», «Commi 6 e 11 - 5».


15.7

GALLO

APPROVATO

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire  la seguente:

            «d-bis) dopo il capoverso ''Art. 186'' è inserito il seguente: ''Art. 186-bis. Comma 2 - 5''»


15.8

IZZO

RESPINTO

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

            «g) al capoverso «Art. 146», le parole: ''ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata'' sono sostituite con le seguenti: ''ad eccezione della segnaletica stradale che vieta la sola fermata o la sosta''».


15.9

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 2 aggiungere  la seguente lettera:

            «g) al capoverso «Art. 146», le parole: ''ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata'' sono sostituite con le seguenti: ''ad eccezione della segnaletica stradale che vieta la sola fermata o la sosta''».


15.10

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere  la seguente lettera:

            «f-bis) alla tabella dei punteggi, al capoverso finale, dopo le parole: ''entro i primi tre anni'' aggiungere il seguente periodo: ''Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti''».


15.11

D'ALIA

RESPINTO

Sopprimere il comma 3.


15.12

BUTTI

RESPINTO

Al comma 3, in fine, dopo le parole: «cinque punti» aggiungere le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 5.»

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

        «5. Il titolare della patente di guida che abbia perso per la seconda volta la totalità dei punti deve sottoporsi, oltre che all'esame di idoneità tecnica di cui agli articoli 126-bis e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, anche al superamento di un corso di guida sicura secondo le modalità da stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al precedente comma 3».


15.13

ZANETTA

RESPINTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Salvo i casi di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un punteggio, entro il limite di quaranta punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di un anno, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino ad massimo di venti punti''».


15.100

IL GOVERNO

APPROVATO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

           a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:  “ b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 – 2», «Comma 5 – 2» e «Comma 7 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Comma 5 – 2 per violazione dei tempi di guida; 5 per violazione tempi di riposo”, “Comma 6 – 10”, “Comma 7 primo periodo – 1; secondo periodo – 3, terzo periodo – 2 per violazione dei tempi di guida; 5 per violazione dei tempi di riposo”, “Comma 8 – 2”;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 – 2» e «Comma 4 – 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “Comma 5 – 2 per violazione dei tempi di guida; 5 per violazione tempi di riposo”, “Comma 6 – 10”, “Comma 7 primo periodo – 1; secondo periodo – 3, terzo periodo – 2 per violazione dei tempi di guida; 5 per violazione dei tempi di riposo”, “Comma 8 – 2”;


15.500

MARCO FILIPPI

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

 


16.1

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Sopprimere i commi 1 e 2.


16.2

STIFFONI, MURA, RIZZI

RITIRATO

Sopprimere il comma 1.

 

 

 

 


16.3 (Testo 3)

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

Dopo il comma 1 inserire i  seguenti:

        «1- bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n.  285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le Commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le Commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: la produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi."

 

1-ter. Con decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, vengono adottate linee guida per ottenere criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le Commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992.».


16.3 (Testo 2)

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1- bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n.  285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

            "5. Le Commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le Commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: la produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

5-bis) Con decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, vengono adottate linee guida per ottenere criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le Commissioni di cui al comma 4.".


16.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

VEDI TESTO 2

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'accertamento suindicato può essere altresì effettuato da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da medici iscritti in un elenco istituito presso gli Uffici delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.'';

            b) al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: ''La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.'';

            c) al comma 4, il primo periodo è così sostituito: ''L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da Commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso ogni Azienda sanitaria locale, nei riguardi:'';

            d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Le Commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le Commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione eventuali riduzioni della validità della patente ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: la produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.'';

            e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

        ''10. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un apposito Comitato tecnico, costituito presso la Direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di uniformare l'attività delle Commissioni mediche locali mediante l'emanazione di direttive di natura tecnica riguardanti gli adattamenti e/o la particolare disposizione dei comandi dei veicoli destinati alla guida dei mutilati e minorati fisici e l'elaborazione di linee di indirizzo in ordine ai criteri di valutazione dell'idoneità alla guida dei mutilati e dei minorati fisici, di coloro che hanno superato i 75 anni di età e di quanti sono affetti dalle malattie invalidanti descritte all'articolo 320, Appendice II Titolo IV del Regolamento. Il suddetto Comitato esprime altresì pareri vincolanti in ordine alla funzionalità dei dispositivi atti a compensare le disabilità dei conducenti mutilati o minorati fisici.''.

        2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 del presente articolo, è disciplinato il periodo transitorio di prima applicazione e le modalità di controllo sull'osservanza delle disposizioni, nonché conseguentemente sono adeguate le procedure per la conferma di validità della patente di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, anche espletate dalle Commissioni mediche locali ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite le modalità di comunicazione degli esiti dei ricorsi espletati ai sensi degli articoli 129 e 130 del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le modalità di previa verifica del versamento degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida e la responsabilità in solido del sanitario che effettua la visita nell'ipotesi di omesso versamento».


16.4

GALLO

RITIRATO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

            «a-bis) al secondo periodo, dopo le parole: ''un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario'' sono inserite le seguenti: ''o da un medico specialista in medicina legale''».


16.5

BALDINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la lettera d-bis, aggiungere la seguente:

        ''d-ter) dei soggetti affetti da patologie croniche cardiache, in particolar modo i portatori di defibrillatore impiantabile, per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti B. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico cardiologo specialista operante in struttura pubblica, con esperienza specifica di elettrofisiologia per i portatori di defibrillatore impiantabile, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale:'';

            1-ter. Dopo il comma 10 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aggiungere il seguente:

        ''10-bis. Il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della sanità, redige linee guida per le patologie cardiache croniche, in particolar modo per i pazienti portatori di defibrillatore impiantabile, valide su tutto il territorio nazionale, incluse regioni a statuto speciale, basandosi sulle linee guida formulate delle società scientifiche europee''».

 

        Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La commissione medica locale emetterà la sua valutazione facendo riferimento alle linee guida di cui al comma 11 dell'articolo 4».

 


16.6

RIZZI, STIFFONI, MURA

RITIRATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «c) Al termine del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta la frase: "Per il conseguimento ed il rinnovo di tutte le categorie di patenti di guida, è fatto obbligo al richiedente di produrre certificazione di negatività di presenza nell'organismo di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, basata su allegati referti rilasciati da laboratori accreditati con il Servizio sanitario regionale ed effettuati con il cosiddetto «metodo del capello», nonché certificazione degli esami di laboratorio inerenti la funzionalità epatica (Bilirubinemia totale, diretta ed indiretta, Transaminasi GO e GP, Fosfatasi alcalina, Gamma GT), atti ad escludere una dipendenza da alcool"».


16.7

RIZZI, STIFFONI, MURA

RITIRATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «c) Al termine del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta la frase: "Per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, è fatto obbligo al richiedente di produrre certificazione di negatività di presenza nell'organismo di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, basata su allegati referti rilasciati da laboratori accreditati con il Servizio sanitario regionale ed effettuati con il cosiddetto «metodo del capello», nonché certificazione degli esami di laboratorio inerenti la funzionalità epatica (Bilirubinemia totale, diretta ed indiretta, Transaminasi GO e GP, Fosfatasi alcalina, Gamma GT), atti ad escludere una dipendenza da alcool"».


16.8

IZZO

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) dopo le parole: ''i gabinetti medici'' inserire: ''previa presentazione contestuale del certificato anamnestico firmato dal medico relativo a quelle patologie che possono essere incompatibili con la guida''».


16.9

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) dopo le parole: ''i gabinetti medici'' inserire: ''previa presentazione contestuale del certificato anamnestico firmato dal medico relativo a quelle patologie che possono essere incompatibili con la guida''».

 


16.10

STIFFONI, MURA

RITIRATO

Sopprimere il comma 2.


16.11

ZANETTA

RITIRATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        ''Art. 119-bis. - (Requisiti fisici e psichici per la guida dei motocicli, motoveicoli e autoveicoli). – 1. Non può ottenere il certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e la patente di guida chi non presenti una idonea certificazione medica, accertata a seguito di apposito esame tossicologico, consistente nel prelievo di campioni di liquidi biologici, che attesti il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

        2. Tale certificazione può essere effettuata presso un medico autorizzato ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate che, in caso di esito favorevole, rilascia il certificato medico prescritto.

        3. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti suddetti.

        4. Nel caso in cui risulti la positività all'esame tossicologico, sarà sospesa la possibilità di ottenere il certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore, l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida e la patente di guida finché non si accerti, a seguito di nuovo esame tossicologico, la negatività all'utilizzo di sostanze stupefacenti e psicotrope.

        5. Tutti gli interventi previsti dal presente articolo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati''».


16.12

D'ALIA

RESPINTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 inserire i seguenti:

        ''2-ter. L'accertamento di cui al comma 2 deve comprendere una accurata e responsabile indagine in ordine ad eventuali evidenti caratteristiche di aggressività e/o di predisposizione all'abuso di alcool e droghe da parte dei candidati.

        2-quater. L'accertamento di cui al comma precedente viene effettuato da specialisti psicologi appartenenti ai servizi di cui al comma 2''».


16.13

ZANETTA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        ''4.1. L'accertamento del requisito fisico del non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli, di cui all'articolo 116, accertato a seguito di apposito esame tossicologico, consistente nel prelievo di campioni di liquidi biologici, e relativa certificazione medica, deve essere effettuato in occasione della conferma di validità della patente di guida.

        4.2. Le spese per l'accertamento sono a carico dei possessori di patente di guida.

        4.3. Tale certificazione può essere effettuata presso un medico autorizzato ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate che, in caso di esito favorevole, trasmette alla Motorizzazione civile e trasporti in concessione la documentazione dalla quale risulta che il titolare della patente è in possesso del requisito suddetto.

        4.4. Copia di tale certificato (in bollo) deve essere tenuta con la patente fino al ricevimento del tagliando di convalida.

        4.5. Nel caso in cui risulti la positività all'esame tossicologico, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, fintanto che l'interessato non produca la certificazione medica attestante il recupero dei prescritti requisiti fisici richiesti.

        4.6. L'esame suddetto deve avvenire nel termine di un mese dal primo accertamento risultato positivo.

        4.7. Tutti gli interventi previsti dal presente articolo devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati''».

 


16.14

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «al Ministero delle infrastrutture e trasporti» con le seguenti: «all'ufficio dell'unità sanitaria territorialmente competente in materia medico-legale''».


16.15 (Testo 2)

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

APPROVATO

Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quater, dopo le parole: «coinvolto in un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «se ha determinato lesioni gravi alle persone».


16.15

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

VEDI TESTO 2

Al comma 3, lettera b) capoverso 1-quater, dopo le parole: «coinvolto in un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone».


16.16

GALLO

APPROVATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Nell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 è soppresso il terzo periodo del comma 6».

 


16.100

RIZZI, STIFFONI, MURA

RITIRATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«c) Al termine del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta la frase: "Per il conseguimento ed il rinnovo di tutte le categorie di patenti di guida, è fatto obbligo al richiedente di produrre certificazione di negatività di presenza nell'organismo di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, basata su allegati referti rilasciati da laboratori accreditati con il Servizio sanitario regionale ed effettuati con il cosiddetto ''metodo del capello''"».


16.101

RIZZI, STIFFONI, MURA

RITIRATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

           «c) Al termine del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta la frase: "Per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida, è fatto obbligo al richiedente di produrre certificazione di negatività di presenza nell'organismo di abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, basata su allegati referti rilasciati da laboratori accreditati con il Servizio sanitario regionale ed effettuati con il cosiddetto ''metodo del capello''"».


16.1000 (Testo 3)

IL RELATORE

VEDI TESTO 4

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettera a), l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. I medesimi soggetti, nonché i soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), devono esibire la predetta certificazione in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute. Le relative spese sono a carico del richiedente.".

b) al comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2-ter" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.".

 

"1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998.".

 


16.1000 (Testo 2)

IL RELATORE

VEDI TESTO 3

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettera a), l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. I medesimi soggetti, nonché i soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), devono esibire la predetta certificazione in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute. Le relative spese sono a carico dell'utenza.".

al comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2-ter" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.".

 

"1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998.".

 


16.1000

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il conseguimento della patente di guida da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettera a), l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di esami clinici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. I medesimi soggetti, nonché i soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), devono esibire la predetta certificazione in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute. Le relative spese sono a carico dell'utenza.".

al comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2-ter" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.".

"1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998.".


16.2000

IL GOVERNO

APPROVATO

Al  comma 3, lettera b), sopprimere il capoverso "1-bis" .


17.0.1 (Testo 3)

GALLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali)

        1. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

        ''Art. 139-bis. - (Patente di servizio per autisti addetti ad organi costituzionali). – 1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità di alte cariche degli organi costituzionali, dei presidenti di Regione, dei presidenti di Provincia e dei sindaci dei Comuni  capoluoghi di provincia, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo di appartenenza. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo l26-bis.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello''».


17.0.1 (Testo 2)

GALLO

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali)

        1. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

        ''Art. 139-bis. - (Patente di servizio per autisti addetti ad organi costituzionali). – 1. Ai dipendenti degli organi costituzionali, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità degli organi stessi, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'organo di appartenenza. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo l26-bis.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello''».


17.0.1

GALLO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di patente di servizio per gli autisti addetti agli organi istituzionali)

        1. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

        ''Art. 139-bis. - (Patente di servizio per autisti addetti ad organi istituzionali). – 1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, ed addetti alla guida di veicoli in disponibilità delle alte cariche istituzionali, è rilasciata apposita patente di servizio per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo l26-bis.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di servizio di cui al comma 1, i criteri e le modalità di rilascio nonché le caratteristiche del relativo modello''».


17.0.2

D'ALIA

ASSORBITO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. Dopo l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

        ''Art. 139-bis. - (Patente di servizio per autisti di rappresentanza). – 1. Ai dipendenti di amministrazioni pubbliche, già in possesso della patente di guida della categoria B di cui all'articolo 116, comma 3, è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di cui all'articolo 126-bis.

        2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le condizioni di validità della patente di cui al comma 1, nonché il modello e le modalità per il rilascio''».


17.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

 

            Al comma 2, dopo le parole: "politiche sociali", inserire le seguenti: "ovvero dal medico competente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dipendente da una struttura sanitaria pubblica, in possesso dei requisiti richiesti ai fini del presente articolo".»

 


18.1

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).


18.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: ''Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempre che lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio''».


18.3

IZZO

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

            «a-bis) al comma 1, secondo periodo, le parole: ''fino a 150 km/h'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a 160 km/h''».


18.4

IZZO

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

            «a-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: ''i 110 km/h per le autostrade'' sono aggiunte le seguenti: '', i 120 km/h per le autostrade a tre corsie''».


18.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

            «a-bis) al comma 7, le parole: ''non oltre 10 Km/h'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre 20 Km/h'';

            a-ter) al comma 8, le parole: ''di oltre 10 Km/h'' sono sostituite dalle seguenti: ''di oltre 20 Km/h''».


18.6

ZANETTA

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

 


18.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

RESPINTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

            1) dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a)-bis. al comma 8, dopo le parole: ''i limiti massimi di velocità'' sono inserite le seguenti: ''di cui al comma 1'';

            2) alla lettera b) dopo le parole: ''al comma 9'' inserire le seguenti: «dopo le parole: ‘i limiti massimi di velocità' sono inserite le seguenti: ‘di cui al comma 1' e»;

            3) alla lettera c) dopo le parole: ''al comma 9-bis'' inserire le seguenti: «dopo le parole: ‘i limiti massimi di velocità' sono inserite le seguenti: ‘di cui al comma 1' e».


18.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

RESPINTO

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) al comma 9-bis, al secondo periodo, le parole: ''da sei a dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a dieci mesi''».


18.9

MURA, STIFFONI

RITIRATO

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12-bis con il seguente:

        «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 ma ciò solo nel caso in cui il tratto di strada ove è effettuato l'accertamento sia extraurbano. All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento quantificata nella misura del 30 per cento dell'ammontare totale dei proventi delle sanzioni. Si prevede inoltre con la presente legge, a parziale modifica ed integrazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2002 n. 168, e successive modificazioni, la possibilità di effettuare all'interno di tutti i centri abitati l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità».


18.10

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

RITIRATO

Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 12-bis con il seguente:

        «12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, per il 50 per cento, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e per il restante 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore».


18.11

BALDINI

PRECLUSO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, primo periodo, dopo le parole: «sono attribuiti», aggiungere le seguenti: «per il cinquanta per cento».


18.12

D'ALIA

PRECLUSO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «sono attribuiti» aggiungere le seguenti: «per un massimo del cinquanta per cento».


18.13

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RITIRATO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «sono attribuiti» aggiungere le seguenti: «per un massimo del cinquanta per cento».


18.14 (Testo 2)

GRILLO, STIFFONI

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, dopo le parole: «i proventi delle sanzioni» inserire le seguenti: «, al netto delle spese»; dopo le parole: «stabiliti dal presente articolo» inserire le seguenti: «, svolti dagli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), » e sostituire le parole da: «all'ente proprietario della strada» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, in misura pari al 50 per cento pro capite, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione.»;

            b) al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12-ter con il seguente:

        «12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.»;

            c) al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12-quater con il seguente:

        «12-quater. Ciascun ente di cui al comma 12-bis trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-bis di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 10 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.»;

            d) aggiungere in fine il seguente comma:

        «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal presente articolo e sono definiti le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma».


18.14

GRILLO

VEDI TESTO 2

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, dopo le parole: «i proventi delle sanzioni» inserire le seguenti: «, al netto delle spese»; dopo le parole: «stabiliti dal presente articolo» inserire le seguenti: «, svolti dagli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), » e sostituire le parole da: «all'ente proprietario della strada» fino alla fine del comma, con le seguenti: «, in misura pari al 50 per cento pro capite, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.»;

            b) al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12-ter con il seguente:

        «12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e dei relativi impianti, arredi, attrezzature e pertinenze, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ed ad ogni altra iniziativa intesa a realizzare più elevati standard di sicurezza stradale.»;

            c) al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12-quater con il seguente:

        «12-quater. Ciascun ente di cui al comma 12-bis trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 12-bis di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 10 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 12-ter, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.»;

            d) aggiungere in fine il seguente comma:

        «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal presente articolo e sono definiti le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma».


18.15

FLUTTERO

PRECLUSO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «22 marzo1974, n. 381.» aggiungere il seguente periodo: «Tali proventi sono vincolati per una quota non inferiore all'80 per cento per la realizzazione di interventi volti a favorire l'aumento della sicurezza stradale, così come previsto dagli articoli 28, comma 2, lettera c-bis) e 34».


18.16

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA

RITIRATO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «le spese di accertamento» aggiungere le seguenti: «e comunque almeno del cinquanta per cento».


18.17

IZZO

RITIRATO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «le spese di accertamento» aggiungere le seguenti: «e comunque almeno del cinquanta per cento».


18.18

IZZO

RITIRATO

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis dopo le parole: «sono attribuiti» aggiungere le seguenti: «per un massimo del cinquanta per cento».

 


18.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica all'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Al comma 8 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: '', mulattiere e piste ciclabili'' sono sostituite dalle seguenti: ''e mulattiere''».


18.0.2 (Testo 2)

ZANETTA, GRILLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei ciclomotori e dei motocicli)

        1. L'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 152. – (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). – 1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dai centri abitati ed i motocicli, ciclomotori, tricicli e quadricicli quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3 lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli quando di interesse storico e collezionistico."».


18.0.2

ZANETTA

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di segnalazione visiva e illuminazione dei ciclomotori e dei motocicli)

        1. L'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        «Art. 152. – (Segnalazione visiva e illuminazione dei ciclomotori e dei motocicli). – 1. Durante la marcia, per i ciclomotori e per i motocicli è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa.

        2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155».


19.1

BALDINI

RESPINTO

Al comma 1 prima della lettera a) inserire la seguente:

            «0a) al comma 1, lettera b) dopo le parole: ''per consentire la salita o la discesa delle persone,'' sono aggiunte le seguenti: ''le operazioni di raccolta dei rifiuti'' e dopo le parole: ''che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere'', sostituire la parola: ''presente'' con le seguenti: ''«nelle immediate vicinanze del mezzo''».


19.2 (Testo 2)

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

APPROVATO

Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:

            «0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali''».


19.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

VEDI TESTO 2

Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:

            «0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali''».


19.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

PRECLUSO

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali''».

 


19.4 (Testo 2)

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, VIMERCATI, FISTAROL, SIRCANA, CICOLANI, CAMBER, MUSSO, IZZO, GALLO, ZANETTA, MURA, STIFFONI, BORNACIN, GRILLO, MAGISTRELLI, MORRI

APPROVATO

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

"a) al comma 7-bis le parole: "o fermata" sono soppresse.

 


19.4

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

VEDI TESTO 2

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sopprimere la lettera a);

            b) al comma 2 sopprimere la lettera b).


19.5

STIFFONI, MURA

RITIRATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis Il comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: ''5.1 Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettere d) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38 a euro 155 per i restanti veicoli. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 lettera g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60 a euro 250''».

 


19.0.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. All'articolo 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm dalla sagoma propria del mezzo.'';

            b) al comma 6, dopo la parola: ''longitudinale'' è inserita la seguente: ''posteriore'';

            c) al comma 9, le parole: ''sistemare il carico'' sono sostituite dalle seguenti: ''verificare la sistemazione del carico''».


19.0.2 (Testo 2)

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

APPROVATO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-ter. La velocità di circolazione dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti''.


19.0.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-ter. La velocità di circolazione dei ciclomotori e dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri non può superare i 60 km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 km/h, laddove previsti'';

            b) al comma 7, le parole: ''dal comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai commi 1, 1-bis e 1-ter'' e, dopo le parole: ''dai commi 1'', sono inserite le seguenti: '', 1-bis, 1-ter''».


19.0.1000

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente :

«Art. 19-bis

(Modifiche agli articoli 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote e di uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote).

 

1. All'articolo 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola : “cinque” sono aggiunte le seguenti : “; il trasporto di bambini fini a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

            2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'art. 170, comma 1–bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, per la parte modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo (centoventesimo) giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

           a) al comma 1 le parole: ''secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria'';

            b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di motocicli di potenza pari o superiore a 35 kW è fatto obbligo di indossare dispositivo di paraschiena integrale, omologati in conformità alle norme tecniche comunitarie.'';

            c) al comma 2 le parole: ''le presenti norme'' sono sostituite dalle seguenti: ''le disposizioni di cui al comma 1 e 1-ter'' e dopo le parole: ''mancato uso del casco'' sono inserite le seguenti: ''o del paraschiena'';

            d) al comma 3, le parole: ''previste dal comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''previste dai commi 1 o 1-ter''

            e) al comma 4, dopo le parole: ''o ciclomotori'' sono inserite le seguenti: ''ovvero paraschiena non conformi alle prescrizioni in materia di omologazione'';

            f) al comma 5, le parole: ''I caschi di cui al comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''I caschi o i paraschiena di cui al comma 4''».

        Conseguentemente la rubrica dell'articolo 171 del Codice della strada è mutata in «Uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote».

 


20.1

MENARDI

PRECLUSO

Al comma 1, anteporre il seguente:

        «01. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-ter. La velocità di circolazione dei ciclomotori e dei motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore a 1,5 metri non può superare i 60 Km/h, ovvero i limiti minimi di velocità, se superiori a 60 Km/h, laddove previsti in determinate strade o tratti di strada'';

            b) al comma 7, le parole: ''dal comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai commi 1, 1-bis e 1-ter'' e, dopo le parole: ''dai commi 1'', sono inserite le seguenti: '', 1-bis, 1-ter''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifica agli articoli 170, 171, 172 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza e di circolazione dei velocipedi).


20.2

MARCO FILIPPI, BUBBICO, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RITIRATO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        «1. L'articolo 171 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote) – 1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.

        2. Ai fini di cui al comma 1:

            a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;

            b) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;

            c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;

            d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.

        3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:

            a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

            b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

        4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

        5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.

        6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

 

 


20.3 (Testo 2)

GALLO

RITIRATO

            Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

           a) al comma 1 le parole: ''secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria'';

            b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di motocicli di potenza pari o superiore a 35 kW è fatto obbligo di indossare dispositivo di paraschiena integrale, omologati in conformità alle norme tecniche comunitarie.'';

            c) al comma 2 le parole: ''le presenti norme'' sono sostituite dalle seguenti: ''le disposizioni di cui al comma 1 e 1-ter'' e dopo le parole: ''mancato uso del casco'' sono inserite le seguenti: ''o del paraschiena'';

            d) al comma 3, le parole: ''previste dal comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''previste dai commi 1 o 1-ter''

            e) al comma 4, dopo le parole: ''o ciclomotori'' sono inserite le seguenti: ''ovvero paraschiena non conformi alle prescrizioni in materia di omologazione'';

            f) al comma 5, le parole: ''I caschi di cui al comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''I caschi o i paraschiena di cui al comma 4''».

        Conseguentemente la rubrica dell'articolo 171 del Codice della strada è mutata in «Uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote».


20.3

GALLO

VEDI TESTO 2

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

 a) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

           a) al comma 1 le parole: ''secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti'' sono sostituite dalle seguenti: ''in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria'';

            b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

        ''1-ter. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di motocicli di potenza pari o superiore a 25 kW è fatto obbligo di indossare dispositivo di paraschiena integrale, omologati in conformità alle norme tecniche comunitarie.'';

            c) al comma 2 le parole: ''le presenti norme'' sono sostituite dalle seguenti: ''le disposizioni di cui al comma 1 e 1-ter'' e dopo le parole: ''mancato uso del casco'' sono inserite le seguenti: ''o del paraschiena'';

            d) al comma 3, le parole: ''previste dal comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''previste dai commi 1 o 1-ter''

            e) al comma 4, dopo le parole: ''o ciclomotori'' sono inserite le seguenti: ''ovvero paraschiena non conformi alle prescrizioni in materia di omologazione'';

            f) al comma 5, le parole: ''I caschi di cui al comma 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''I caschi o i paraschiena di cui al comma 4''».

b) al comma 4, primo capoverso, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo il capoverso «9-bis» inserire il seguente: «9-ter. Ai conducenti di velocipedi è fatto obbligo di indossare durante qualunque condizione di marcia un casco protettivo».

        Conseguentemente la rubrica dell'articolo 171 del Codice della strada è mutata in «Uso di dispositivi di sicurezza per gli utenti dei veicoli a due ruote».


20.4

D'ALIA, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, VIMERCATI, CICOLANI, SIRCANA, MORRI, DE TONI, FISTAROL, MUSSO, GALLO, ZANETTA, MURA, STIFFONI, GRILLO

APPROVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: ''Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza,''».


20.5

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Al comma 8, dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le lettere a), b), c) e d) sono soppresse».


20.6

BALDINI

RESPINTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 173 comma 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo le parole: ''al trasporto di persone in conto terzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché ai conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per raccolta e trasporto di rifiuti, dei veicoli ad uso speciale, quando impiegati in attività di igiene ambientale e nell'ambito dei centri abitati, e delle aree industriali ed artigianali''».

 

            Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Modifica agli articoli 171, 172, 173 e 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote, di uso delle cinture di sicurezza, di uso di apparecchia radiotelefonici e di circolazione dei velocipedi)".

 


20.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. Il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

        ''9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di biciclette, con le modalità stabilite nel regolamento.

        9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dimesse fino al loro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma.

        9-ter. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.''».


20.9 (Testo 2)

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

APPROVATO

Al comma 4, sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

        «9-bis. Durante la marcia ai conducenti di velocipede è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».


20.9

GIARETTA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

VEDI TESTO 2

Al comma 4, sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

        «9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».


20.10

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 4, sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

        «9-bis. Il conducente di velocipede è obbligato ad indossare, durante la marcia, un casco protettivo, di tipo omologato, e da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima del sorgere del sole ad indossare un giubbotto o le bretelle autoriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».


20.11

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 4, capoverso 9-bis, dopo le parole: «che circola nelle gallerie» aggiungere le seguenti: «fuori dai centri abitati».


20.12

DONAGGIO, VIMERCATI, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RITIRATO

Al comma 4, capoverso 9-bis, dopo le parole: «hanno l'obbligo di indossare» aggiungere le seguenti: «il casco,».


20.0.1

D'ALIA, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, VIMERCATI, CICOLANI, SIRCANA, MORRI, DE TONI, FISTAROL, MUSSO, GALLO, ZANETTA, MURA, STIFFONI, GRILLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

        1. Il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 199 è sostituito dal seguente:

        ''1. Il titolare di patente di guida o del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o del certificato stesso, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali, per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida''».


20.0.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, MENARDI, DONAGGIO, FISTAROL

RESPINTO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Divieto di fumo nei veicoli)

        1. Dopo il comma 2, dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        ''2-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del minore a bordo del veicolo''».

        Conseguentemente nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 173", aggiungere le seguenti parole: "comma 2-bis-5".

        Conseguentemente il titolo dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Uso di lenti o di determinati apparecchi e divieto di fumo durante la guida».


20.0.3

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'art. 173 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 civile in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

        1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. È altresì fatto divieto d'uso al guidatore dell'apparecchio radiotelefonico per l'invio e la ricezione di messaggi sms, mms, e-mail durante la marcia del veicolo;

        2-ter. È vietato al conducente di fumare durante la marcia''.

            b) al comma 3-bis, le parole: ''disposizioni di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter'';

            c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''(Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida)''».


20.0.4

IZZO

RESPINTO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 173 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 civile in materia di uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)

        1. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

        ''2-bis. È altresì fatto divieto d'uso al guidatore dell'apparecchio radiotelefonico per l'invio e la ricezione di messaggi sms, mms, e-mail durante la marcia del veicolo'';

        2-ter. È vietato al conducente di fumare durante la marcia''.

            b) al comma 3-bis, le parole: ''disposizioni di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter'';

            c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''(Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli da fumo durante la guida)''».


21.1

ZANETTA

RITIRATO

Al comma 1, capoverso «Art. 174», nel comma 4, dopo le parole: «il conducente che supera», aggiungere le seguenti: «di oltre il 3 per cento».


21.2

ZANETTA

RESPINTO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli con targa C.P.».


21.3

GALLO

RITIRATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione'' sono inserite le seguenti: ''o la scheda'';

            b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso''».


21.100/1

GALLO

APPROVATO

All'emendamento 21.100, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 2, dopo le parole: «oppure non inserisce il foglio di registrazione'' sono inserite le seguenti: ''o la scheda'';

            b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

        ''8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose, per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso''».


21.100 (Testo 3)

IL GOVERNO

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il  seguente:

«Art. 21

(Modifiche agli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

 

    1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «Art. 174. – (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

    2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

    6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata   superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600

    7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

 8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

    12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

    13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

    14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

    16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

    17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

    18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

    2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

    3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «Art. 178. – (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

    2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

    6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida,  ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.

    7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
    8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

    9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

    12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

    13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

    4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
    «8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
    5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


21.100 (Testo 2)

IL GOVERNO

VEDI TESTO 3

Sostituire l'articolo con il  seguente:

«Art. 21

(Modifiche agli articoli 174 e 178 e aglil articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

 

    1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «Art. 174. – (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

    2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a 152. Si applica la sanzione da euro 155 a euro 620 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Si applica la sanzione da euro 307 a euro 1.228 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento.

    6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata   superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.

    7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.

 8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

    12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

    13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

    14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

    16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

    17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

    18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

    2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

    3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «Art. 178. – (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

    2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 155 a euro 620 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 250 a euro 1.000. Si applica la sanzione da euro 307 a euro 1.228 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.

    6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida,  ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.

    7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228.

Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.
    8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.

    9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

    12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

    13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

    4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
    «8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».
    5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

 

 


21.100

IL GOVERNO

VEDI TESTO 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 21.

(Modifiche degli articoli 174 e 178 e agli articoli 176 e 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, di documenti di viaggio, di comportamenti durante la circolazione e di verifiche in caso di incidenti)

    1. L'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «Art. 174. – (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

    2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a 152. Si applica la sanzione da euro 78 a euro 312 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).

    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

    6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228.

    7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a 620. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. Se i limiti di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.

 8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

    12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

    13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

    14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

    16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

    17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

    18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395».

    2. Al comma 22 dell'articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della revoca della patente di guida».

    3. L'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

    «Art. 178. – (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

    2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

    3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

    4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a 152. Si applica la sanzione da euro 78 a euro 312 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.

    5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

    6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida,  ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228.

    7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. Se i limiti di durata di cui al periodo precedente non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.556.

    8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 620.

    9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

    11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

    12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

    13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.

    14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali».

    4. Dopo il comma 8 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

    «8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso».

    5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”


21.0.1

BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

««Art. 21-bis.

(Modifiche dell'articolo 173, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di uso di lenti
o di determinati apparecchi durante la guida
)

        All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis È vietato al conducente di fumare durante la marcia»;

            b) al comma 3-bis, le parole: ''disposizioni di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''disposizioni di cui al comma 2 e 2-bis'';

            c) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Uso di lenti, di determinati apparecchi o di articoli di fumo durante la guida''».


21.0.2

ZANETTA

RESPINTO

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"«Art. 21-bis

All'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 "1-bis – È ammesso l'uso volontario di cronotachigrafi digitali su ogni tipo di veicolo a motore circolante nelle strade pubbliche, conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti delle Comunità Europea.

                         I cronotachigrafi installati permanentemente sui veicoli a motore, se controllati con regolarità, sottoposti a taratura e sigillati, assumono valore legale di strumento di accertamento dell'osservanza dei limiti della velocità ai soli fini amministrativi."

2. All'articolo 345 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis – Nel caso di velocità rilevata mediante cronotachigrafi digitali volontari di cui all'articolo 179, comma l bis del codice, al valore rilevato viene applicata una riduzione complessiva pari al 10 per cento, con un massimo di 10 km/h."

All'articolo 1-bis della legge n. 1216 del 1961, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis – L'imposta sui premi di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore non è dovuta nel caso di cronotachigrafi digitali installati volontariamente sui veicoli assicurati, se permanenti, periodicamente controllati, tarati e sigillati.


22.1

BALDINI

RESPINTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: '', né alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora gli stalli a loro riservati risultino indisponibili''.

        Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche agli articoli 177, 188 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali, di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide e di incidenti con danni ad animali)».


22.2

D'ALIA

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 8 è soppresso».


22.3

AMATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il trasporto di un animale, certificato anche successivamente al fatto, come in gravi condizioni di salute è effettuato in stato di necessità ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689».


22.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RITIRATO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art.22-bis.

(Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità
)

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. È ammesso l'uso volontario di cronotachigrafi digitali su ogni tipo di veicolo a motore circolante nelle strade pubbliche, conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti delle comunità europee. l cronotachigrafi installati permanentemente sui veicoli a motore, qualora controllati con regolarità, sottoposti a taratura e sigillati, assumono valore legale di strumento di accertamento dell'osservanza dei limiti della velocità ai soli fini amministrativi''».


22.0.2

D'ALIA, DONAGGIO, MARCO FILIPPI, VIMERCATI, CICOLANI, SIRCANA, MORRI, DE TONI, FISTAROL, MUSSO, GALLO, ZANETTA, MURA, STIFFONI, GRILLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifica all'art. 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

        1. Il comma 5 dell'articolo 180 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

        ''5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti''».


23.1

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


23.2

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO

RITIRATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

        «1) alla lettera a), dopo le parole: ''0,8 grammi per litro (g/l)'' aggiungere le seguenti: ''La stessa ammenda è comminata ai guidatori di età inferiore ai ventuno anni e ai guidatori in possesso di patente di guida da meno di cinque anni per i quali sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l)''».


23.3

BALDINI

APPROVATO

Al comma 1, lettera a), punto 2) nel quarto periodo sostituire le parole: «del capo I, sezione II, del titolo VI», con le seguenti: «del capo II, sezione II del titolo VI».

        Conseguentemente sopprimere le parole: «Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223».


23.4

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Al comma 1, lettera a) n. 2 sopprimere le seguenti parole: «ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti».


23.5

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma l, alla lettera a), punto 2), dopo le parole: «sospensione condizionale della pena,» inserire le seguenti: «in caso di recidiva».


23.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis» dopo le parole: «Se il conducente in stato di ebbrezza» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 2, lettere b) e c).


23.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis», al primo periodo, dopo le parole: «provoca un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone» e al secondo periodo, dopo le parole: «provochi un incidente stradale» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone».

        Conseguentemente al comma 2, capoverso: «Art. 186-bis», al comma 2, dopo le parole: «provochi un incidente» aggiungere le seguenti: «con danno grave alle persone».


23.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ed è disposto» inserire le seguenti: «, in caso di recidiva,».


23.9

BALDINI

APPROVATO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «del capo I, sezione II, del titolo VI», con le seguenti: «del capo Il, sezione Il del titolo VI».

        Conseguentemente sopprimere le parole: «Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223».

 


23.10 (Testo 3)

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI, BORNACIN

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        «9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».


23.10 (Testo 2)

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI, BORNACIN

VEDI TESTO 3

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        «9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta».

 


23.10

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

VEDI TESTO 2

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

            «c-bis) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

        «9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 274 dei 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 100 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del PM o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi,della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte».


23.11

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Al comma 2, capoverso «Art. 186-bis», nel comma 1, lettera a) dopo le parole: «ventuno anni» inserire le seguenti: «, i conducenti di età superiore ai settanta anni».


23.12

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Al comma 2, capoverso «186-bis», al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

            «e) i conducenti che nei tre anni precedenti risultino già aver violato gli articoli 186 o 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992;».


23.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 2, capoverso «Art. 186-bis», sopprimere il comma 3.


23.14

GALLO

APPROVATO

Al comma 2, capoverso «Art. 186-bis», apportare le seguenti modifiche:

            a) nella rubrica, dopo le parole: «ventuno anni» inserire le seguenti: «, neopatentati»;

            b) al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 186, comma 2,» inserire le seguenti: «lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c),».


23.15

BALDINI

APPROVATO

Al comma 2, capoverso «Art. 186-bis», ai commi 5 e 6 sostituire le parole: «del capo I, sezione II, del titolo VI», con le seguenti: «del capo II, sezione II del titolo VI».


23.16

BALDINI

APPROVATO

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «del capo I, sezione lI, del titolo VI», con le seguenti: «del capo II, sezione II del titolo VI».

 

 


23.17

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

APPROVATO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «Consiglio superiore di sanità» inserire le seguenti: «da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

 


23.18 (Testo 2)

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI, BORNACIN

APPROVATO

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

        ''8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché alla partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente così come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta''.».


23.18

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

VEDI TESTO 2

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

        ''8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché alla partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente così come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 100 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte''.».

 

 

 


23.100 (Testo 4)

IL RELATORE

APPROVATO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso "2-bis", sostituire il primo periodo con il seguente: ''Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologiciprelevati a cura di personale sanitario ausiliario del quale si avvale la polizia giudiziaria. ";

b) al comma 3, lettera d), capoverso “3.”, al primo periodo, sostituire le parole «delle forze di polizia» con le seguenti «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale»;

c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

“4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c), del presente articolo, sono a carico del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino a concorrenza del 50 per cento del Fondo stesso e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 42, comma 3-bis, lettera c), della presente legge.

5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore  del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4.”.


23.100 (Testo 3)

IL RELATORE

VEDI TESTO 4

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso "2-bis", sostituire il primo periodo con il seguente: ''Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologiciprelevati a cura di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale";

b) al comma 3, lettera d), capoverso “3.”, al primo periodo, sostituire le parole «delle forze di polizia» con le seguenti «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale»;

c) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

“4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c), del presente articolo, sono a carico del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino a concorrenza del 50 per cento del Fondo stesso e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 208, comma 2-ter, lettera c), introdotto dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della presente legge.

5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore  del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4.”.


23.100 (Testo 2)

IL RELATORE

VEDI TESTO 3

Al comma 3, lettera c), capoverso "2-bis", sostituire il primo periodo con il seguente:

           ''Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologiciprelevati a cura di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale”;

Al comma 3, lettera d), capoverso “3.”, al primo periodo, sostituire le parole «delle forze di polizia» con le seguenti «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale»;

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

“4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c), del presente articolo, sono a carico, fino a concorrenza del  50 per cento, rispettivamente del Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94, e del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 208, comma 2-ter, lettera c), introdotto dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della presente legge.

            5. Sulla base delle rilevazioni trimestrali dei costi delle attività di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche antidroga - ed il Ministero dell'interno, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo contro l'incidentalità notturna in favore  del Ministero dell'interno, nella misura e per le finalità di cui al comma 4.”.



23.100

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Al comma 3, lettera c), capoverso "2-bis", sostituire il primo periodo con il seguente:

           ''Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario, ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, c.p.p.”


23.0.1 (Testo 2)

GALLO

RITIRATO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:

        2. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, commi 1 e 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni – ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra alcolici e superalcolici su spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni di qualsiasi tipo – devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 della notte e non possono riprenderla entro le tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

        2-bis Tutti i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 devono altresì interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

        2-ter Il divieto di cui ai commi 2 e 2-bis, non si applica alla vendita e alla somministrazione di alcolici e superalcolici effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

            b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

        ''3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 8.000 euro. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – tre distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.''.

        2. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente: Articolo 68-bis - 1. Nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti, unitamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche, le attività cessano entro le ore 4. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di cui al comma 1 entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

        2. I locali di cui al comma 1 deve essere chiusi entro trenta minuti dalla cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti.

        3. Le attività di cui al comma 1 non possono riprendere entro le sei ore successive.

        4. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 1 e 3 la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituita dalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 8.000 euro.''.

        3. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, nei locali di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nell'ora precedente la chiusura delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis deve essere assicurata la diminuzione graduale del livello acustico e interrotto l'uso delle luci ad intermittenza. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno sono fissate le relative modalità di programmazione della musica e i limiti acustici delle sorgenti sonore.

        4. La violazione di quanto previsto ai sensi del comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3.200, secondo la valutazione dell'autorità competente.

        5. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e Successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente: ''f-bis: divieto di accesso nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.''.

        6. All'articolo 689 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: ''Chiunque vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste condizioni di evidente alterazione psichica o appaia affetto da malattie di mente è punito con l'arresto fino a un anno.''.

        7. L'articolo 6-bis del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214 è sostituito dal seguente: ''Articolo 6-bis. - (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche) – 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è vietata la vendita per asporto delle bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

        2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la vendita e la somministrazione delle bevande superalcoliche.

        3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 8.000. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – tre distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 1 e 2 è disposta la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.''.

        8. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 è soppresso.

        9. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente: ''Articolo 18-bis. - 1. Il presente articolo si applica ai raduni a carattere musicale, organizzati in spazi non attrezzati, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

        2. I raduni di cui al comma 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si intendono svolgere.

        3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della questura almeno 15 giorni prima dello svolgimento del raduno e deve contenere:

                a) l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della durata del raduno;

                b) l'indicazione del numero massimo previsto dei partecipanti;

                c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

               d) le generalità e le firme autenticate dell'organizzatore, persona fisica o legale rappresentante dell'associazione, comitato o altra formazione che indice e organizza il raduno.

        4. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui al comma 1 e per garantire le migliori condizioni di sicurezza e di tutela dei partecipanti, gli organizzatori devono prevedere, documentandolo nella richiesta di autorizzazione:

            a) la costituzione di un servizio d'ordine;

            b) la presenza di una postazione medica dotata di appositi dispositivi sanitari;

            c) il servizio antincendio e quello di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo;

            d) la fornitura di acqua potabile.

        5. Il questore, nel caso di omessa richiesta, ovvero per ragioni di ordine pubblico, nonché di sicurezza e di incolumità pubbliche, ovvero, ancora, nel caso di inidoneo assolvimento degli obblighi di cui al capo che precede, può impedire che il raduno abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prevedere diverse modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dello stesso.

           6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'arresto fino a sei mesi. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno con i quali è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che tali attrezzature appartengano a persona estranea al reato.

           7. È attribuito ai reparti specializzati delle forze dell'ordine il compito di svolgere attività di prevenzione e di controllo sulla rete internet e sulle altre reti di comunicazione finalizzate a prendere conoscenza dell'organizzazione, della promozione e delle modalità di svolgimento dei raduni di cui al comma 1.».


23.0.1

GALLO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è sostituto dai seguenti:

        2. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, commi 1 e 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni – ivi compresi gli esercizi ove si volgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra alcolici e superalcoliche su spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni di qualsiasi tipo – devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 della notte e non possono riprenderla entro le tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

        2-bis Tutti i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli articolo 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 devono altresì interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

        2-ter Il divieto di cui ai commi 2 e 2-bis, non si applica alla vendita e alla somministrazione di alcolici e superalcolici effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

        2-quater I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

            a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

            b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.''

 

            b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

        ''3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quater comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e 2-bis è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.''.

        2. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente: Articolo 68-bis - 1. Nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti, unitamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche, le attività cessano entro le ore 4. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di cui al comma 1 entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

        2. I locali di cui al comma 1 deve essere chiusi entro trenta minuti dalla cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti.

        3. Le attività di cui al comma 1 non possono riprendere entro le sei ore successive.

        4. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 1 e 3 la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituita dalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.''.

        3. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, nei locali di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nell'ora precedente la chiusura delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-bis deve essere assicurata la diminuzione graduale del livello acustico e interrotto l'uso delle luci ad intermittenza. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno sono fissate le relative modalità di programmazione della musica e i limiti acustici delle sorgenti sonore.

        4. La violazione di quanto previsto ai sensi del comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, secondo la valutazione dell'autorità competente.

        5. Al comma 1 dell'articolo 75-bis del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e Successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente: ''f-bis: divieto di accesso nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.''.

        6. All'articolo 689 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente: ''Chiunque vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste condizioni di evidente deficienza psichica è punito con l'arresto fino a un anno.''.

        7. L'articolo 6-bis del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214 è sostituito dal seguente: ''Articolo 6-bis. - (Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche) – 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è vietata la vendita per asporto delle bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

        2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la vendita e la somministrazione delle bevande superalcoliche.

        3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 1 e 2 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.''.

        8. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 è soppresso.

        9. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente: ''Articolo 18-bis. - 1. Il presente articolo si applica ai raduni a carattere musicale, organizzati in spazi non attrezzati, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

        2. I raduni di cui al comma 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si intendono svolgere.

        3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della questura almeno 15 giorni prima dello svolgimento del raduno e deve contenere:

            a) l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della durata del raduno;

            b) l'indicazione del numero massimo previsto dei partecipanti;

            c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

            d) le generalità e le firme autenticate dell'organizzatore, persona fisica o legale rappresentante dell'associazione, comitato o altra formazione che indice e organizza il raduno.

        5. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui al comma 1 e per garantire le migliori condizioni di sicurezza e di tutela dei partecipanti, gli organizzatori devono prevedere, documentandolo nella richiesta di autorizzazione:

            a) la costituzione di un servizio d'ordine;

            b) la presenza di una postazione medica dotata di appositi dispositivi sanitari;

            c) il servizio antincendio e quello di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo;

            d) la fornitura di acqua potabile.

        6. Il questore, nel caso di omessa richiesta, ovvero per ragioni di ordine pubblico, nonché di sicurezza e di incolumità pubbliche, ovvero, ancora, nel caso di inidoneo assolvimento degli obblighi di cui al capo che precede, può impedire che il raduno abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prevedere diverse modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dello stesso.

        7. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'arresto fermo a otto mesi. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno con i quali è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che tali attrezzature appartengano a persona estranea al reato.

        8. È attribuito ai reparti specializzati delle forze dell'ordine il compito di svolgere attività di prevenzione e di controllo sulla rete internet e sulle altre reti di comunicazione finalizzate a prendere conoscenza dell'organizzazione, della promozione e delle modalità di svolgimento dei raduni di cui al comma 1.».


23.0.2 (Testo 2)

GRILLO, MARCO FILIPPI, STIFFONI, DONAGGIO, FISTAROL, GALLO, MAGISTRELLI, MORRI, MURA, VIMERCATI, ZANDA

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, . 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcoolemico" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I soggetti di cui al comma 2 hanno presso ciascuna uscita del locale un apparecchio di rilevamento del tasso alcoolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.";

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-bis";

d) il comma 4 è soppresso.

2. All'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 3, le parole: ", e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 207, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni" sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. Ai soggetti di cui all'articolo 86, primo e secondo comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 207, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni."

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


23.0.2

GRILLO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all 'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160
)

        1. All'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2 le parole: ''ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico'' sono soppresse;

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. I soggetti del comma 2 hanno presso ciascuna uscita del locale un apparecchio di rilevamento del tasso alcoolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.'';

            c) al comma 3, le parole: ''di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui ai commi 2 e 2-bis''.

 

 


23.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2007, n. 160, in materia di obblighi dei titolari e gestori di locali in cui si vendono o somministrano bevande alcoliche)

        1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: ''devono interrompere'' fino alle parole: ''una rilevazione del tasso alcolemico sono soppresse''».


23.0.4

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        All'articolo 14 della legge 125 del 2001 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la parola ''vendita'' inserire le seguenti: ''e lo somministrazione'' e dopo la parola: ''superalcoliche'' inserire le seguenti: ''ed alcoliche'' ed eliminare le parole: ''dalle ore 22 alle ore 6'';

            b) al comma 2 sostituire le parole: ''da lire 5 milioni a 10 milioni'' con le seguenti: ''da euro 5 mila ad euro 10 mila''».


23.0.5

D'ALIA, RANUCCI

RESPINTO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        1. L'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 689. – Vendita o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori o a infermi di mente. Consumo, vendita e cessione di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di minori.

        1. L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale vende o somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche e/o superalcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto da uno a tre anni. Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata.

        2. La condanna importa la chiusura dell'esercizio nonché la revoca permanente per il titolare dell'abilitazione o licenza alla vendita di bevande alcoliche e/o superalcoliche.

        3. È altresì punito con la sanzione amministrativa di curo 600 il minore di anni sedici, o persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, che acquista, cousuma, detiene o cede ad altri bevande alcoliche e/o superalcoliche e chiunque solleciti e induca il minore o l'infermo di mente a farne uso.

        4. È vietata la vendita di alcolici e superalcolici attraverso macchine e distributori automatici o apparecchi similari.

        5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcol».


23.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO

RITIRATO

Dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Divieto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche
ai minori di anni 18
)

        1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Chiunque vende per asporto e somministra bevande alcooliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno''.

        2. I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcooliche ai minori di anni diciotto, ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.

Articolo 23-ter.

(Misure per lo prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

        1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di alcool e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, all'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Nelle aree di servizio situate lungo le autostrade sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche''.»


23.0.7

GALLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

        1. Al comma 2-bis deIl'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: ''e 178'' sono sostituite dalle seguenti: ''e 178, 186, comma 2, lett. a) e 186-bis''».


23.0.8 (Testo 2)

PALMIZIO, ZANETTA

RESPINTO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        L'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 188.

(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)

        1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

        2. Per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persona invalida con capacità di deambulazione ridotta, il Sindaco della città di residenza rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito ''contrassegno invalidi''. Il contrassegno è strettamente personale ed è strettamente vincolato alle targhe al massimo di tre autovetture di proprietà dell'invalido o dei parenti più stretti (2º grado di parentela al massimo) ed ha valore su tutto il territorio della regione di residenza. Le targhe legate al permesso devono essere indicate esplicitamente sul ''contrassegno invalidi''.

        3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 possono sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato per un massimo di dodici ore previa esposizione del dispositivo denominato ''disco orario''.

        4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

        5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

        6. Vengono autorizzate le Regioni alla predisposizione di appositi albi di tutti i "contrassegni invalidi" ai quali possano accedere tutti i Comuni italiani per una migliore gestione e verifica di tali permessi. A tali albi i Comuni (attraverso i Comandi delle rispettive Polizia Municipali) devono rifarsi per la concessione di permessi temporanei validi per un massimo di ventiquattro ore agli avengi diritto quando questi abbiano la necessità di spostarsi al di fuori della Regione di residenza.».


23.0.8

PALMIZIO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

        L'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«Art. 188.

(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide)

        1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

        2. Per la circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persona invalida con capacità di deambulazione ridotta, il Sindaco della città di residenza rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito ''contrassegno invalidi''. Il contrassegno è strettamente personale ed è strettamente vincolato alle targhe al massimo di tre autovetture di proprietà dell'invalido o dei parenti più stretti (2º grado di parentela al massimo) ed ha valore su tutto il territorio della regione di residenza. Le targhe legate al permesso devono essere indicate esplicitamente sul ''contrassegno invalidi''.

        3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 possono sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato per un massimo di dodici ore previa esposizione del dispositivo denominato ''disco orario''.

        4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

        5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

        6. È istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici una banca dati di tutti i ''contrassegni invalidi'' rilasciati sul territorio nazionale alla quale possano accedere tutti i Comuni italiani per una migliore gestione e verifica di tali permessi. A tale banca dati i Comuni (attraverso i Comandi delle rispettive Polizie Municipali) devono rifarsi per la concessione di permessi temporanei validi per un massimo di ventiquattro ore agli aventi diritto quando questi abbiano la necessità di spostarsi al di fuori della Regione di residenza».


23.0.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

PRECLUSO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

        1. Il comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

        ''1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio''».


23.0.10

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

PRECLUSO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)

        1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sostituire ovunque ricorrano, le parole: ''che transitano'' con le seguenti: ''che si accingono a transitare'';

            b) al comma 4 sostituire le parole: ''da euro 150 ad euro 599'' con le seguenti: ''da euro 389 ad euro 1559''».


23.0.11

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

RITIRATO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche dell'articolo. 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

        1. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

        "5. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli di cui al precedente comma 1. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

        6. Nei casi indicati dal comma 5, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

        7. Nelle ipotesi cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200"».


23.0.12

IZZO

RITIRATO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di obbligo dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

        1. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:

        5. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli di cui al precedente comma 1. I predetti dispositivi o mezzi tecnici 'di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168, come modificato dall'art. 7 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.

        6. Nei casi indicati dal comma 5, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

        7. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200"».

 


23.0.100

IL GOVERNO

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

 

1. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono, altresì, dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare la medesima parte della carreggiata. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4''».

 


23.0.101 (Testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni)

All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “ La violazione, quando è possibile, deve essere”, sono sostituite dalle seguenti: “Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere”;

 b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale".


23.0.101

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche agli articoli 200 e 201 del decreto legislativo n.285 del 1992 in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni e di notificazione delle violazioni)

1.        All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al comma 1, le parole “ La violazione, quando è possibile deve essere”, sono sostituite dalle seguenti, “Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile deve essere”.

2.         All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis la lettera “g” è sostituita dalla seguente:

            “g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

b) al comma 1-bis, dopo la lettera g)  è inserita la seguente lettera:

“g-bis)            accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 213, 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;

c) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

     1-ter. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

d) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

     1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1 bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.»

 

Art. 24.

 


23.0.4000 (Testo 2)

POLI BORTONE, D'ALIA, MAGISTRELLI

APPROVATO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«"Articolo 23-bis.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

"Art. 14

(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade)

 

 

 

 


23.0.4000

POLI BORTONE, D'ALIA

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Articolo 23-bis.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. Al fine di prevenire gli incidenti stradali legati al consumo di bevande alcoliche e limitare i costi economici e sociali connessi al trattamento delle conseguenti lesioni e menomazioni, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 23 alle ore 7.

2. E' comunque vietata la vendita ai minori di anni 18.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 8.500 euro. Qualora siano vendute e somministrate bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 18 anni la sanzione è raddoppiata. Inoltre, qualora siano riscontrate, nel corso dell'anno, tre distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 1 e 2 è disposta la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.".


24.1 (Testo 2)

MUSSO

APPROVATO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro sessanta giorni»

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione» con le seguenti: «entro novanta giorni dall'accertamento della violazione».


24.1

MUSSO

VEDI TESTO 2

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro 30 giorni»

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione» con le seguenti: «entro 60 giorni dall'accertamento della violazione».


24.2

PORETTI, PERDUCA

RESPINTO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) le parole: ''in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''della loro identificazione''».


24.3

IZZO

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1-bis, lettera g) dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni le parole: ''di veicoli nelle zone a traffico limitato'' sono sostituite con le seguenti: ''e della circolazione di veicoli nelle zone a traffico limitato, aree pedonali, corsie riservate e delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e comma 2 lettera b)».


24.4

D'ALIA

RESPINTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 1-bis, lettera g) dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni le parole: ''di veicoli nelle zone a traffico limitato'' sono sostituite con le seguenti: ''e della circolazione di veicoli nelle zone a traffico limitato, aree pedonali, corsie riservate e delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e comma 2 lettera b)».


24.5

LATRONICO

RESPINTO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 15, comma 8-quinquiesdecies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».


24.100 (Testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono altresì apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

b) al comma 1-bis, dopo la lettera g)  è inserita la seguente: "g-bis)  accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213, 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento";

c) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:  "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1".

d) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1 bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico".»

 


24.100

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono altresì apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

b) al comma 1-bis, dopo la lettera g)  è inserita la seguente: "g-bis)            accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 213, 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento";

c) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:  "Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1".

d) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1 bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 e devono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico".»

 

 


24.500

GALLO

APPROVATO

      Sopprimere l'articolo.

 

 

 


25.1

VALLI, MAZZATORTA, STIFFONI, MURA

RESPINTO

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'art. 202, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. Per le violazioni per le quali è prevista la contestazione della violazione sulla base di fonti di prova risultanti da apparecchiature omologate e preventivamente segnalate a norma dell'art. 142, comma 6 e 6-bis, il trasgressore è ammesso a pagare, entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di contestazione, la somma fissata decurtata del 30 per cento''».


25.2

MENARDI

RESPINTO

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7» con le seguenti: «174, commi 6 e 7, e 178, commi 6 e 7».

 


25.3

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

        ''4-bis. Tutti i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE, che transitano sul territorio nazionale devono essere muniti di una traduzione in lingua italiana dei documenti di circolazione e di immatricolazione. Chiunque circoli, con un veicolo di cui al presente comma, privo di traduzione in lingua italiana dei documenti di circolazione e di immatricolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624''».


25.100 (testo 2)

IL RELATORE

RITIRATO

Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, inserire il seguente:

"2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il trasgressore è ammesso a pagare, direttamente al momento dell'accertamento della violazione o nei dieci giorni successivi, una soma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotta di un terzo. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità fissate dall'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore ed esplicitamente  riportate sul verbale di accertamento".

            Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3 ed al comma 3-bis dopo le parole "in misura ridotta" sono aggiunte le seguenti: "e quello di cui al comma 2-quinquies".».


25.100

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Al comma 1, dopo il capoverso 2-quater, inserire il seguente:

"2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il trasgressore è ammesso a pagare, direttamente al momento dell'accertamento della violazione o nei dieci giorni successivi, una soma pari al minimo fissato dalle singole norme ridotta di un terzo. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità fissate dall'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore".

            Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3 ed al comma 3-bis dopo le parole "in misura ridotta" sono aggiunte le seguenti: "e quello di cui al comma 2-quinquies".».

 


26.1 (Testo 2)

PORETTI, PERDUCA, MAGISTRELLI, VIMERCATI, DONAGGIO, DE TONI

APPROVATO

Al comma 1, capoverso «Art. 202-bis», primo comma sostituire le parole: «400 euro» con le seguenti: «200 euro».


26.1

PORETTI, PERDUCA, MAGISTRELLI, VIMERCATI, DONAGGIO, DE TONI

VEDI TESTO 2

Al comma 1, capoverso «Art. 202-bis», primo comma sostituire le parole: «400 euro» con le seguenti: «100 euro».


26.2

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «Art. 202-bis», comma 2, sostituire le parole: «euro 10.628,16» con le seguenti: «euro 15.000,00».

        Conseguentemente, inserire dopo il comma 2 dell'articolo 202-bis il seguente comma:

        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro annui.


26.3

ZANETTA

RESPINTO

Al comma 1, capoverso «Art. 202-bis», comma 2, sostituire le parole: «10.628,16», con le seguenti: «12.000,00».


26.0.1

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riscossione delle sanzioni per violazioni al Codice della strada)

        1. I Comuni devono attivare le procedure di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'ambito territoriale di competenza.

        2. La riscossione coattiva di cui al comma 1 può avvenire in proprio o attraverso i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante la procedura dell'iscrizione a ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, 2.

        3. In mancanza dell'attivazione delle procedure di cui al comma 2 il diritto di riscossione è trasferito allo Stato.

        3. Lo Stato destina i proventi percepiti in surrogazione del comune inadempiente al potenziamento dei servizi di controllo su strade e autostrade finalizzati alla sicurezza della circolazione.


26.0.2

BALDINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

        1. La presentazione del ricorso avverso le cartelle esattoriali emesse a seguito di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, sospende l'esecutività della stessa».


27.1

ZANETTA

APPROVATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


27.2

PORETTI, PERDUCA

APPROVATO

Al comma 1 sopprimere la lettera a).


27.3

VALLARDI, STIFFONI, MURA

RITIRATO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice di pace, nel valutare l'adeguatezza della sanzione accessoria della sospensione della patente, può stabilire particolari deroghe, per comprovate ragioni di lavoro, consentendo la circolazione per fasce orarie determinate, per un limite massimo di 3 ore giornaliere, prevedendo al contempo un incremento di ulteriori 30 giorni del tempo previsto per la sospensione».


28.1

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

            0a) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: ''nella misura del 7,5 per cento'' con le seguenti: ''nella misura del 50 per cento''».

 


28.2

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 2» inserire le seguenti: «, alla lettera c), sostituire le parole: ''7,5 per cento'' con le seguenti: ''10 per cento'' e».


28.3

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis) sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-ter) sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».


28.4

FLUTTERO

RESPINTO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «21 per cento».


28.5

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Piano nazionale della sicurezza stradale» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli oneri derivanti da controlli e ispezioni sullo stato delle strade a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-direzione generale vigilanza e sicurezza delle infrastrutture in attuazione della presente legge nonché della direttiva 2008/96/CE, in misura non inferiore all'1 per cento annuo».

        Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Attingendo alle stesse risorse in misura non inferiore all'1 per cento annuo, potranno essere disposti i controlli e le ispezioni sullo stato delle strade a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale vigilanza e sicurezza delle infrastrutture in attuazione della presente legge, nonché della direttiva 2008/96/CE».


28.6

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

All'articolo 28 comma 1 lettera a), dopo le parole: «Piano nazionale della sicurezza stradale» inserire le seguenti: «, ivi compresi gli oneri derivanti da controlli e ispezioni sullo stato delle strade a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale Vigilanza e Sicurezza delle Infrastrutture in attuazione della presente legge nonché della direttiva 2008/96/CE, in misura non inferiore all'1 per cento annuo».

        Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 28 della presente legge» inserire le seguenti: «Attingendo alle stesse risorse in misura non inferiore all'1 per cento annuo, potranno essere disposti i controlli e le ispezioni sullo stato delle strade a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale Vigilanza e Sicurezza delle Infrastrutture in attuazione della presente legge, nonché della direttiva 2008/96/CE».


28.7

FLUTTERO

RESPINTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale» inserire le seguenti: «e per interventi finalizzati al sostegno dell'introduzione del dispositivo elettronico protetto denominato ''scatola nera'' di cui al seguente articolo 35;».


28.8

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole da: «a interventi» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale».

        Conseguentemente, al comma 1 lettera d), capoverso comma 4, lettera a) sostituire le parole da: «a interventi fino alla fine della lettera» con le seguenti: «al potenziamento e alla realizzazione di infrastrutture atte a garantire la sicurezza stradale».


28.9

BUTTI

RESPINTO

Al comma 1, lettera a), le parole: «ad esclusione delle strade e delle autostrade», sostituire le parole: «affidate in concessione» con le seguenti: «a pedaggio».


28.10

VIMERCATI, SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «c-sexies). I titolari di concessioni stradali ed autostradali sono tenuti a predisporre un piano di infomobilità utilizzando le moderne tecnologie digitali della comunicazione. Tale piano è aggiornato con cadenza almeno triennale al fine di adeguare lo stesso alle nuove tecnologiche digitali introdotte nel mercato».


28.11

MUSSO

RESPINTO

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4.», sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «non inferiori al 50 per cento».


28.12

MUSSO

RESPINTO

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4.», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi a sostegno della mobilità sostenibile, quali la promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambio, l'incentivazione di flotte a veicoli condivisi (vehicle-sharing, car-sharing, van-sharing, bikesharing), gli incentivi alla circolazione, alla sosta, e, limitatamente ai residenti, all'acquisto di veicoli a zero emissioni o a basse emissioni, quali veicoli ibridi, elettrici, etc ...».


28.13

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis). In misura non inferiore al 10 per cento alla predisposizione, da parte degli enti locali, di appositi programmi di formazione permanente alla guida per i cittadini, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere presso strutture messe a disposizione dai medesimi enti, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».


28.14

D'ALIA

RESPINTO

All'articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

            «a) al comma 1, lettera d), dopo il capoverso: ''4.'', aggiungere il seguente:

        «4-bis. Una quota pari al 25 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata alla realizzazione di aree protette e/o campi scuola per l'addestramento degli utenti deboli. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto regolamenta con criteri minimi di fattibilità tali aree entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente al comma 1, lettera d), nel capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 25 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4».

            b) sopprimere il comma 3.


28.15

D'ALIA

RESPINTO

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso: «4.», aggiungere il seguente:

        «4-bis. Una quota pari al 25 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata alla realizzazione di aree protette e/o campi scuola per l'addestramento degli utenti deboli. Il Ministro dei Trasporti con proprio decreto regolamenta con criteri minimi di fattibilità tali aree entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

        Conseguentemente al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 25 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4».


28.16

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-ter sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti «5 per cento».


28.17

D'ALIA

RESPINTO

Sopprimere il comma 3.


28.100 (testo 5)

IL RELATORE

APPROVATO

Al  comma 1, sopprimere la lettera a) e il capoverso 5-ter della lettera d).

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

 

"3-bis. Le maggiori entrate spettanti allo Stato e derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall'attuazione della presente legge ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con quello dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b)  al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla presente legge affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal comma 3-bis del presente articolo."

 


28.100 (testo 4)

IL RELATORE

VEDI TESTO 5

Al  comma 1, sopprimere la lettera a) e il capoverso 5-ter della lettera d).

 

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

 

"3-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle accertate a legislazione vigente, derivanti dall'attuazione della presente legge ed ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio di bilancio, sono individuate a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con quello dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b)  al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1;

e) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento, per garantire la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

3-ter. Le maggiori entrate di cui al comma 3-bis sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze."

 

 


28.100 (testo 3)

IL RELATORE

VEDI TESTO 4

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

            “2-ter. La quota dei  proventi di spettanza statale delle  sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'articolo 142, comma 12-bis,  è destinata:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b)  al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali il predetto Ministero provvede solo per la parte di spesa eventualmente eccedente rispetto alla quota pari al 50 per cento del Fondo contro l'incidentalità notturna, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 54 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 5 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1;

e) per la realizzazione delle finalità proprie del Fondo per la piena funzionalità degli organi di polizia stradale, la repressione dei comportamenti delle infrazioni alla guida e per il controllo del'efficienza dei veicoli, al Ministero dell'interno nella misura del 25 per cento del totale annuo.".

 

b) sopprimere il capoverso 5-ter della lettera d).

 


28.100 (testo 2)

IL RELATORE

VEDI TESTO 3

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

“a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

            “2-ter. La quota dei  proventi di spettanza statale delle  sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dall'articolo 142, comma 12-bis,  è destinata:

a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 50 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale;

b)  al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia;

c) al Ministero dell'interno, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per il totale delle spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia, fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento;

d) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura del 10 per cento, per la predisposizione dei programmi obbligatori di cui all'articolo 230, comma 1.”;

 

b) sopprimere il capoverso 5-ter della lettera d).


28.100

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera d), capoverso 5-ter.


28.0.1 (Testo 2)

VALLARDI, STIFFONI, MURA

RITIRATO

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Abolizione TOSAP passi carrai)

1. Per le strade statali, l'importo della tassa relativa all'occupazione con i passi carrai di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è pari a quello applicato per la medesima finalità dal Comune».

            Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.

 


28.0.1

VALLARDI, STIFFONI, MURA

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Abolizione TOSAP passi carrai)

        1. Per le strade non comunali, l'importo della tassa relativa all'occupazione con i passi carrai di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è pari a quello applicato per la medesima finalità dal Comune».

        Conseguentemente per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro.

 


29.500

IL RELATORE

APPROVATO

All'articolo 29 apportare le seguenti modifiche:

Al comma 5, capoverso 9-bis, dopo le parole: "Durante la marcia ai conducenti"  inserire le seguenti: "di età non superiore ad anni quattordici";

 

Dopo il comma  5 inserire il seguente: "6.  Le disposizioni di cui all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 9-bis, come introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".


30.100 (Testo 2)

VALLARDI, STIFFONI, MURA

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la  seguente:

“a) il comma 2, è  sostituito dal seguente: "L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui  all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora sia stata accolta l'istanza di cui al periodo precedente, il periodo di sospensione è aumentato di  un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.”.

 

 


30.100

VALLARDI, STIFFONI, MURA

VEDI TESTO 2

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la  seguente:

“a) il comma 2, è  sostituito dal seguente: "L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui  all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora sia stata accolta l'istanza di cui al periodo precedente, il periodo di sospensione è aumentato di  un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.”.

 

 

 


31.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


31.2

ZANETTA

APPROVATO

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, dopo le parole: « a decorrere dalla data di accertamento del reato» inserire le seguenti: « , in questi casi l'accertamento del reato costituisce giusta causa di licenziamento del conducente trovato in stato di ebbrezza, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile».


31.3

GALLO

APPROVATO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche.

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotere, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1-bis ed 1-ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'articolo 116, comma 1-quinquies, secondo le procedure degli articoli 216, 218, 219 e 223. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli articoli 216, 218 e 219. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis''.

            b) il comma 2 è soppresso.


31.4

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

ASSORBITO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis All'articolo 219 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è soppresso il comma 2».


31.100

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

"ed è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio i soggetti ai quali è stata ritirata la patente non possono conseguire certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli.»".

 


31.0.1

GALLO

RITIRATO

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifica all'articolo 219-bis del decreto legislativo 285 del 1992 in materia di ritiro, sospensione e revoca del certificato di idoneità alla guida)

        1. All'articolo 219-bis del decreto legislativo 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''della patente di guida e'' sono sostituite dalle seguenti: ''della patente di guida, tali sanzioni accessorie, in deroga all'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano anche al minore di età titolare di patente, mentre ove'', e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: ''Sempre in deroga all'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'articolo 126-bis e quanto previsto al primo periodo del presente articolo si applicano anche al minore di età titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori'';

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le disposizioni dell'articolo 128 si applicano anche al titolare di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, nonché ai conducenti minori di età''».

        Conseguentemente la rubrica dell'articolo 219-bis è così modificata: «(Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida, di esso o della patente per i minori di età, e altre disposizioni su detto certificato e sull'applicazione specifica dell'articolo 126-bis)».


32.1

PORETTI, PERDUCA

RESPINTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «1. I ciclomotori e i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prima della data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, e ancora posti sotto sequestro o confiscati, sono restituiti ai proprietari al momento della confisca o del sequestro previo pagamento delle spese di recupero, di trasporto e di custodia».

 


32.500

IL RELATORE

APPROVATO

All'articolo 32, sostituire il comma 1 con il seguente:

 "1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.".

 


33.100 (testo 2)

IL RELATORE

RITIRATO

Al comma 3 sostituire le parole: “a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011” con le seguenti: “a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012”;

Dopo il comma 3 inserire il seguente: “4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 208, comma 2-ter, lettera d), introdotto dall'articolo 28, comma 1, lettera a) della presente legge.”.


33.100

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Sopprimere l'articolo.


33.0.1

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, punto 17, dopo le parole: ''di alcune categorie di veicoli'' sono aggiunte le seguenti: ''e utenti, ed alla circolazione subordinata al pagamento di una somma'';

            b) al comma 1, punto 54, dopo le parole: ''particolari categorie di utenti e di veicoli'' sono aggiunte le seguenti: ''o subordinate al pagamento di una somma''».


33.0.2

IZZO

RITIRATO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, punto 17, dopo le parole: ''di alcune categorie di veicoli'' sono aggiunte le seguenti: ''e utenti, ed alla circolazione subordinata al pagamento di una somma'';

            b) al comma 1, punto 54, dopo le parole: ''particolari categorie di utenti e di veicoli'' sono aggiunte le seguenti: ''o subordinate al pagamento di una somma''».


33.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

RESPINTO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            l) al comma 1, al numero 45), dopo le parole: ''attraversamenti pedonali'' sono inserite le seguenti: ''e ciclabili'';

            m) al comma 1, al numero 58), dopo le parole: ''dei pedoni'' sono inserite le seguenti: '', dei ciclisti''».


33.0.4

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) la lettera ''i'' del comma 1 è sostituita dalla seguente:

        ''i) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana'';

            b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

        ''9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono, con delibera della giunta comunale:

            1) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

            2) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite ''A'' dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite ''area pedonale'' e ''zona a traffico limitato'';

            3) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

            4) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto ''i'' del comma 1, determinando gli importi e le modalità di riscossione e controllo;

            5) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Le modalità operative relative al pagamento saranno definite con apposita ordinanza e potranno essere differenziate per ragioni territoriali, di afflusso di traffico o per motivate esigenze locali;

            6) fissare i corrispettivi dovuti al Comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

            7) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

            8) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

            9) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a reperire in maniera più razionale spazi , a titolo oneroso o gratuito, per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero;

            10) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di servizio pubblico comunale, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, ai servizi di bike sharing, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3;

        9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.

        9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell 'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecentocinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.'';

            c) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

        ''14-bis. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 157, comma 8; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di tre periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.

        14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-bis, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all'articolo 157, comma 8.

        14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque.'';

            d) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.


33.0.5

IZZO

RITIRATO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente.

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) la lettera ''i'' del comma 1 è sostituita dalla seguente:

        ''i) riservare strade, tratti di esse o corsie, anche a tempo determinato, alla circolazione dei veicoli adibiti ai servizi pubblici di trasporto nonché ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine di favorire la mobilità urbana'';

            b) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

        ''9. I comuni, per favorire una migliore gestione della mobilità urbana, possono, con delibera della giunta comunale:

            1) delimitare le aree pedonali, le zone a traffico limitato e le zone a velocità limitata, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco;

            2) determinare le zone di particolare rilevanza urbanistica e quelle definite ''A'' dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 opportunamente individuate e delimitate, nonché quelle definite ''area pedonale'' e ''zona a traffico limitato'';

            3) stabilire, conformemente alle previsioni del piano urbano del traffico o dei programmi di interventi per la sicurezza stradale adottati ai sensi dell 'articolo 36, nonché mediante appositi programmi di gestione della mobilità, le strade o i tratti di esse dove è possibile installare sistemi di controllo telematico a distanza della circolazione e di rilevamento delle violazioni con apparecchiature omologate secondo le norme previste nel regolamento;

            4) subordinare, ove ritenuto necessario per regolamentare e limitare i veicoli ammessi, ai fini della tutela delle condizioni urbanistico-ambientali, al pagamento di una somma l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato o in altre strade o aree urbane, nonché nelle strade, tratti o corsie di cui al punto ''i'' del comma 1, determinando gli importi e le modalità di riscossione e controllo;

            5) stabilire le aree di sosta e i parcheggi, anche diversificati per categoria di veicoli, libera, limitata o regolamentata, a titolo oneroso o gratuito. Tali aree di sosta e parcheggi possono essere gestiti direttamente, in concessione o in affidamento. Le modalità operative relative al pagamento saranno definite con apposita ordinanza e potranno essere differenziate per ragioni territoriali, di ajjlusso di traffico o per motivate esigenze locali;

            6) fissare i corrispettivi dovuti al Comune o al soggetto concessionario o affidatario del servizio di gestione;

            7) stabilire le modalità e i dispositivi di controllo di durata della sosta e di riscossione dei corrispettivi;

            8) individuare i parcheggi attrezzati da riservare alla sosta delle autocaravan di cui all'articolo 185, fissandone le condizioni, la durata e gli eventuali corrispettivi;

            9) provvedere, anche mediante la revisione delle aree di sosta e dei parcheggi esistenti, a re perire in maniera più razionale spazi, a titolo oneroso o gratuito, per la sosta dei motocicli, dei ciclomotori, dei velocipedi e dei veicoli ad emissione zero;

            10) stabilire i criteri per riservare determinati spazi alla sosta dei veicoli delle utenze destinate ad esigenze di servizio pubblico comunale, limitatamente allo svolgimento dei servizi di emergenza, nonché a quelli dei servizi di linea per lo stazionamento ai capolinea, ai taxi e ai servizi di trasporto complementari o integrativi al trasporto pubblico locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai servizi di car sharing di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 29 marzo 1998, ai servizi di bike sharing, nonché per la sosta operativa di carico e scarico davanti ad alberghi, da attuarsi mediante ordinanza dirigenziale a norma dell'articolo 5, comma 3.'';

        9-bis. Per corrispettivo o tariffa si intende il pagamento di una somma in ragione del tempo, del periodo dell'anno, del tipo di veicolo, delle modalità di riscossione o di altro elemento differenziale, da applicarsi nei confronti degli utenti che utilizzano l'area di sosta o il parcheggio, ovvero l'accesso o il transito in un'area, strada o corsia, finalizzati a favorire la pianificazione della mobilità e la gestione della sosta dei veicoli. In deroga all'articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a determinare l'entità del corrispettivo o della tariffa è della giunta comunale.

        9-ter. Il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni o elusioni del corrispettivo, compreso il rimborso delle spese e delle penali ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, nella misura non superiore, per queste ultime, al decuplo del corrispettivo orario previsto. Per il mancato pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso si ripeta nel tempo, superando cumulativamente l'importo di duecento cinquanta euro, il comune o il soggetto concessionario o affidatario possono inoltre agire a norma del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile.'';

            c) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

        ''14-bis. Quando la sosta è limitata ad un periodo di tempo prefissato, il superamento dello stesso per oltre quindici minuti comporta l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 157, comma 8; tale sanzione si applica per ciascuno dei periodi successivi per i quali si protrae la violazione, comunque per non più di tre periodi. Tale sanzione si applica anche nelle aree di sosta tariffata.

        14-ter. Ferma restando l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14-bis, in caso di mancata segnalazione dell'ora di arrivo o di mancato azionamento del dispositivo di controllo della durata della sosta, si applica la sanzione prevista all 'articolo 157, comma 8.

        14-quater. Chiunque omette il pagamento del corrispettivo della sosta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro trentotto a euro centocinquantacinque'';

            d) il secondo periodo del comma 15 è abrogato.


33.0.6

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, lettera b) dopo le parole: ''dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni'' sono aggiunte le seguenti: ''anche assunto a tempo determinato'';

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta ed ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

            a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

            b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

            c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

            d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato».


33.0.7

IZZO

RITIRATO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, lettera b) dopo le parole: ''dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni'' sono aggiunte le seguenti: ''anche assunto a tempo determinato'';

            b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire ai dipendenti delle aziende affidatarie o concessionarie della gestione dei parcheggi o aree di sosta ed ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa abilitazione, la qualifica per svolgere le funzioni di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

            a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

            b) regolamentazione e gestione dei parcheggi e aree di sosta, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

            c) disciplina della circolazione e della sosta nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, nonché la disciplina della fermata e della sosta nelle strade interessate agli itinerari delle linee del trasporto pubblico di persone;

            d) disciplina e controllo degli accessi e della circolazione nelle aree pedonali o zone a traffico limitato''».


33.0.8

IZZO

RITIRATO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

        1. All'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            ''c-bis) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto''».


33.0.9

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

        1. All'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

            ''c-bis) dal personale dei comuni addetto al servizio di protezione civile in relazione ai compiti d'istituto''».


33.0.10

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992)

        1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

            ''f-bis) autoveicoli per trasporti specifici da impiegarsi per l'igiene ambientale ed attrezzati per la raccolta e il trasporto specifico di rifiuti urbani''».


33.0.11

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992)

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Escludono altresì la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida caratteristiche psicologiche di particolare aggressività e/o di particolare predisposizione all'abuso di alcool e droghe''».


33.0.12 (Testo 3)

GRILLO

APPROVATO

Dopo l'articolo 33, al Capo II inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

        1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito definito ''Comitato''.

        2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

            a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

            b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

            c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

            d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS spa e dalle società concessionarie;

            e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione annuale della relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

            f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività frnalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 40 del presente disegno di legge;

            g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

            h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

            i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

        3. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

            a) un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici da lui nominato;

            b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

            c) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

            d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

            e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

            g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181, e successive modificazioni.

        4. I membri del Comitato di cui al comma 43 hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

        5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dai provvedimenti di nomina di cui al comma 4, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

        6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica».


33.0.12 (Testo 2)

GRILLO

VEDI TESTO 3

Dopo l'articolo 33, al Capo II inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

        1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito definito ''Comitato''.

        2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

            a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

            b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

            c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

            d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS spa e dalle società concessionarie;

            e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione annuale della relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

            f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività frnalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 40 del presente disegno di legge;

            g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

            h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

            i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

        3. Per lo svolgimento e nei limiti delle attività di cui al comma 2, il Comitato può avvalersi dell'accesso a banche dati direttamente o indirettamente afferenti alla materia della sicurezza stradale e dei servizi strumentali di soggetti pubblici o privati operanti nel settore.

        4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

            a) un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici da lui nominato;

            b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

            c) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

            d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

            e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

            g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181, e successive modificazioni.

        5. I membri del Comitato di cui al comma 4 hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

        6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dai provvedimenti di nomina di cui al comma 5, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

        7. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica».

 


33.0.12

GRILLO

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 33, al Capo II inserire il seguente articolo:

«Art. 33-bis.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale)

        1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attività di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, di seguito definito ''Comitato''.

        2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:

            a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea;

            b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

            c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia;

            d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS spa e dalle società concessionarie;

            e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione annuale della relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

            f) favorire e promuovere il coordinamento delle attività frnalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalità stradale di cui all'articolo 40 del presente disegno di legge;

            g) favorire e promuovere il coordinamento delle attività di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilità;

            h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilità, per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso;

            i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

        3. Per lo svolgimento e nei limiti delle attività di cui al comma 2, il Comitato può avvalersi dei servizi strumentali e dell'accesso a banche dati direttamente o indirettamente afferenti alla materia della sicurezza stradale, appartenenti all'ACI.

        4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto dai seguenti membri:

            a) un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici da lui nominato;

            b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

            c) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

            d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

            e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

            g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181, e successive modificazioni.

        5. I membri del Comitato di cui al comma 4 hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        6. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dai provvedimenti di nomina di cui al comma 5, è approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

        7. Dalle disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica».

Art. 34.


34.1

BUTTI

APPROVATO

Al comma 1, dopo le parole: «interventi effettuati su strade ed autostrade» inserire le seguenti: «a pedaggio».


34.2

STIFFONI, MURA, PITTONI, GALLO, IZZO, AZZOLLINI

RITIRATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis: Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo le parole: ''di marcia'' aggiungere le seguenti: ''e dotate del sistema di controllo automatico della velocità Tutor'' e sostituire le parole da: ''possono elevare'' con la seguente: ''elevano''».


34.500 (Testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso "2-bis", sostituire il primo periodo con il seguente: "Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia." e, all'ultimo periodo, dopo le parole: "Le modalità", inserire le seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,";

b) al comma 3, lettera d), capoverso "3.", al primo periodo, sostituire le parole «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale» con le seguenti «delle forze di polizia» con le seguenti;

c) sopprimere i commi 4 e 5.

 


34.500

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), capoverso "2-bis", sostituire il primo periodo con il seguente: "Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.";

b) al comma 3, lettera d), capoverso "3.", al primo periodo, sostituire le parole «di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale» con le seguenti «delle forze di polizia» con le seguenti;

c) sopprimere i commi 4 e 5.

 

 

 


34.501

IL RELATORE

PRECLUSO

           Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 3, lettera c) del presente articolo, sono a carico del Ministero dell'Interno fino a concorrenza del 50 per cento delle risorse di cui all'articolo 42, comma 3-bis, lettera c), della presente legge.

            Sopprimere il comma 5.

            Conseguentemente, all'articolo 42, comma 3-bis, alla lettera c), sopprimere le parole: "fatta eccezione per quelle relative agli accertamenti di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 187, per le quali provvede solo nella misura del 50 per cento".

 


34.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

ASSORBITO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125)

        1. All'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        ''3-bis. Gli esercizi pubblici di cui all'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi comprese le discoteche, che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, almeno uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

        3-ter. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        3-quater. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3-ter comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente''.

        2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo».


34.0.2

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

            nel titolo: dopo le parole: ''recante norme'' sono eliminate le parole: ''per l'autorizzazione'';  dopo le parole: ''per la rilevazione degli accessi di veicoli'' sono eliminate le parole: ''ai centri storici e''; dopo le parole: ''alle zone a traffico limitato'' ;sono aggiunte le seguenti: ''ed alle aree pedonali oltre all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e comma 2 lett. B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)'';

            a) l'articolo 1 è soppresso;

            b) all'art. 2, comma 1, il punto C è sostituito con il seguente: ''area pedonale'' zona delimitata ai sensi dell 'articolo 3, comma 1, n. 2 e dell'art. 7, comma 9, del codice della strada;

            c) all'art. 2, comma 1, è inserito il seguente punto D: ''divieto di transito'' divieto di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi per tutti i veicoli o per particolari categorie di veicoli;

            d) all'art. 3, comma 1: dopo le parole: ''dei veicoli'' sopprimere le parole: ''che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato''; dopo le parole: ''rilevando immagini'' sono aggiunte le seguenti parole: ''ai fini dell'accertamento delle infrazioni o della riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'art. 7, comma 9, del codice della strada;

            e) all'articolo 5 dopo le parole: ''norme di omologazione od approvazione'' sopprimere le parole: ''per le finalità per cui sono stati autorizzati''».


34.0.3

IZZO

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

            nel titolo: dopo le parole: ''recante norme'' sono eliminate le parole: ''per l'autorizzazione''; dopo le parole: ''per la rilevazione degli accessi di veicoli'' sono eliminate le parole: ''ai centri storici e''; dopo le parole: ''alle zone a traffico limitato'' ;sono aggiunte le seguenti: ''ed alle aree pedonali oltre all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'art. 7, comma 1 e comma 2 lett. B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)'';

            a) l'articolo 1 è soppresso;

            b) all'art. 2, comma 1, il punto C è sostituito con il seguente: ''area pedonale'' zona delimitata ai sensi dell 'articolo 3, comma 1, n. 2 e dell'art. 7, comma 9, del codice della strada;

            c) all'art. 2, comma 1, è inserito il seguente punto D: ''divieto di transito'' divieto di entrare in una strada sulla quale è vietata la circolazione nei due sensi per tutti i veicoli o per particolari categorie di veicoli;

            d) all'art. 3, comma 1: dopo le parole: ''dei veicoli'' sopprimere le parole: ''che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato''; dopo le parole: ''rilevando immagini'' sono aggiunte le seguenti parole: ''ai fini dell'accertamento delle infrazioni o della riscossione del pagamento della tariffa stabilita dall'art. 7, comma 9, del codice della strada;

            e) all'articolo 5 dopo le parole: ''norme di omologazione od approvazione'' sopprimere le parole: ''per le finalità per cui sono stati autorizzati''».


34.0.4

D'ALIA

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

        1. All'articolo 17, al comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, dopo le parole: ''delle società di gestione dei parcheggi'' sono soppresse le seguenti: ''limitatamente alle aree oggetto di concessione''.


34.0.5

IZZO

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

        1. All'articolo 17, al comma 132, della legge 15 maggio 1997 n. 127, dopo le parole: ''delle società di gestione dei parcheggi'' sono soppresse le seguenti: ''limitatamente alle aree oggetto di concessione''.


34.0.6

D'ALÌ

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

        1. Al comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: ''sono disciplinate le procedure per'' sono soppresse le seguenti «la autorizzazione''; dopo le parole: ''per la rilevazione degli accessi di veicoli'' sono soppresse le seguenti: ''ai centri storici e''; dopo le parole: ''alle zone a traffico limitato'' sono aggiunte le seguenti: ''ed alle aree pedonali'' e dopo le parole: ''delle relative anzioni'' sono aggiunte le seguenti: '', oltre all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e comma 2, lettera B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada)''».


34.0.7

IZZO

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

        1. Al comma 133-bis dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127: dopo le parole: ''sono disciplinate le procedure per'' sono soppresse le seguenti «la autorizzazione''; dopo le parole: ''per la rilevazione degli accessi di veicoli'' sono soppresse le seguenti: ''ai centri storici e''; dopo le parole: ''alle zone a traffico limitato'' sono aggiunte le seguenti: ''ed alle aree pedonali'' e dopo le parole: ''delle relative anzioni'' sono aggiunte le seguenti: '', oltre all'accertamento delle violazioni in materia di divieto di transito e della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e comma 2, lettera B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Nuovo Codice della Strada)''».


34.0.8

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni per la manutenzione ordinaria delle superfici stradali
urbane ed extraurbane
)

        1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane e di ridurre il numero degli incidenti stradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la manutenzione ordinaria delle superfici stradali urbane ed extraurbane a carico degli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie B), C, D) ed E).

        2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono tenuti a garantire:

            a) il costante monitoraggio delle condizioni delle pavimentazioni delle superfici stradali, con l'obiettivo di prevenire il loro deterioramento e di effettuare il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza ricorrendo all'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la misurazione dei parametri di sicurezza riconosciuti a livello internazionale;

            b) il controllo periodico della segnaletica orizzontale, in particolare in prossimità delle aree a maggiore rischio di incidenti, con l'obiettivo di ripristinarla laddove deteriorata o mancante, ovvero di adeguarla al fine di innalzare il livello di sicurezza stradale;

            c) l'individuazione delle aree e dei tratti stradali di maggiore rischio per la sicurezza degli utenti della strada e all'adozione delle misure necessarie per la sistemazione o la rimozione delle situazioni di pericolo;

            d) la costituzione di apposite banche dati, da realizzarsi sulla base delle risultanze delle attività di cui alle lettere a), b) e c), per il monitoraggio dei tratti stradali urbani ed extraurbani, mediante le quali avviare le attività di messa in sicurezza dei tratti ad alto tasso d'incidentalità.

        3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), è destinata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi di competenza dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Per le medesime finalità sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

        4. Ciascuno degli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie B), C), D) ed E), sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture, gli organici e i funzionari responsabili per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 nell'ambito dei tratti stradali assegnati per competenza.

        5. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasferisce annualmente le risorse di cui al comma 3 agli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previa verifica a consuntivo del programma annuale di manutenzione ordinaria delle superfici stradali urbane ed extraurbane redatto dalle strutture di cui al comma 4 e in misura proporzionale agli interventi di manutenzione ordinaria effettivamente realizzati e adeguatamente documentati dai funzionari responsabili delle strutture di cui al comma 4. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.


34.0.9

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni per la realizzazione delle pavimentazioni delle superfici stradali)

        1. Al fine di ridurre i costi di manutenzione e di garantire una maggiore durata, integrità ed efficienza delle pavimentazioni delle superfici stradali, nonché migliori condizioni di guida in sicurezza per gli utenti delle strade urbane ed extraurbane, con decreto del ministro delle infrastrutture, da emanare, d'intesa con il Ministro dei trasporti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le prescrizioni tecniche per la realizzazione delle pavimentazioni delle superfici stradali, le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali da impiegare e le caratteristiche finali richieste per i manti di usura delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 de11992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D), E) ed F), alle quali gli enti proprietari o concessionari devono attenersi, a decorrere dall'anno 2011, nonché le modalità di controllo e le strutture terze preposte al controllo delle opere realizzate.

        2. Il decreto di cui al comma 1 prevede che nella realizzazione delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie categorie A), B), C), D), E) ed F), sia garantito uno spessore minimo delle superfici, delle sovrastrutture stradali e, a seconda delle condizioni ambientali ed intrinseche delle pavimentazioni stesse, un manto d'usura o tappeto con effetto drenante, con elevata aderenza ed elasticità, ed altamente resistente alle variazioni termiche e alle deformazioni, da realizzare con i più avanzati materiali bituminosi per usi stradali, con strutture modificate da polimeri ed additivi funzionali, e con caratteristiche e prestazioni definite e certificate.

        3. Nel decreto di cui al comma 1, sono altresì precisate le modalità di controllo e definite le strutture preposte al controllo delle opere realizzate.

        4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai soggetti che realizzano tali opere si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 50.000 euro.

        5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4, sono destinate alle regioni, province e comuni per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1.


34.0.10

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della segnaletica stradale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'adeguamento e al riordino della disciplina sulla segnaletica stradale.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si conforma, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei sinistri derivanti dal traffico veicolare, nonché di maggiore fluidità della circolazione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) coordinare e armonizzare la disciplina sulla segnaletica stradale contenuta nel codice della strada con le altre norme legislative con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia;

            b) individuare le tipologie di segnaletica stradale verticale ed orizzontale da installare sulle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D), E) ed F), al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza e accessibilità per gli utenti della strada;

            c) prevedere le nuove modalità di installazione e posizionamento della segnaletica stradale al fine di assicurare il miglioramento delle condizioni di informazione per gli utenti della strada;

            d) individure una apposita segnaletica, anche elettronica, sul livello di pericolosità di ciascun tratto stradale, in grado di attivare negli utenti della rete stradale un maggiore livello di attenzione e di vigilanza nei confronti di eventuali rischi;

            e) prevedere l'installazione della segnaletica turistica in appositi spazi lungo le strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D), E) ed F), ad adeguata distanza dalla segnaletica stradale di cui alla lettera b);

            f) individuare le modalità di installazione della segnaletica e cartellonistica pubblicitaria lungo i tratti stradali, prevedendo in particolare il divieto della loro installazione in prossimità della segnaletica stadale di cui alle lettere b) e d), nonché le distanze minime del loro posizionamento da incroci, diramazioni ed accessi alle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie B), C), D), E) ed F). È comunque fatto divieto di installare segnaletica e cartellonistica pubblicitaria lungo le strade classificate nell'ambito della categoria a), anche se installata su fondi privati ad una distanza inferiore a 50 metri dalla carreggiata;

            g) prevedere l'utilizzazione obbligatoria di vernici abrasive per la segnaletica stradale orizzontale al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della strada;

            h) individuare i soggetti preposti al controllo e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), e d), nonché le sanzioni e i relativi poteri sanzionatori.

        4. Il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

        5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo di cui al comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto».


34.0.11

SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni per l'installazione di nuove barriere di contenimento
sulla rete stradale
)

        1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza delle strade, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e gli enti locali, sono definite le caratteristiche tecniche delle barriere di contenimento che i soggetti proprietari e concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), sono tenuti ad installare a decorrere dall'anno 2010. A tal fine le nuove barriere di contenimento dovranno:

            a) essere sottoposte a prove obbligatorie di crash test per autoveicoli e motoveicoli;

            b) essere prive di spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza;

            c) facilitare lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto;

        2. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le cadenze temporali per la sostituzione obbligatoria, da ultimarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015, delle barriere di contenimento con spigoli vivi, lamiere taglienti o discontinuità di qualsiasi tipo per tutta la loro lunghezza ed altezza, da parte degli enti proprietari o concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), installate fino al 31 dicembre 2009.

        3. Nella fase transitoria di cui al comma 2, i soggetti proprietari e concessionari delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), sono tenuti ad installare sulle barriere stradali esistenti elementi rotondi e che favoriscano lo scivolamento dei mezzi e delle persone in caso di impatto.

        4. Ai fini di cui al comma 3 sono stanziate, risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.


34.0.13

BALDINI

APPROVATO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete
stradale ed autostradale di interesse nazionale
)

        1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è inserito il seguente:

        ''Art. 1-bis. 1. Alle modifiche della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del presente decreto legislativo, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

        2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

        3. Alle integrazioni della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonché di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilità. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonché le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, è contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di Anas S.p.A.. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all 'inserimento delle nuove strade o tronchi nonché delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto legislativo e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.

        4. Per le integrazioni della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

        5. Per i tratti di strada della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

        6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto legislativo con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente.

        2. L'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato.».


34.0.14

VIMERCATI, SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, BUBBICO, RANUCCI

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per lo sviluppo dell'lnfomobilità)

        1. Al fine di innalzare il livello di sicurezza e informazione degli utenti sulle strade di tipo A), B), C), D) con priorità per quelle a maggiore tasso di incidentalità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per lo sviluppo dell'infomobilità, con dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato alla concessione di contributi per lo sviluppo di programmi di intervento predisposti da enti locali e dai proprietari e dagli enti concessionari delle strade, finalizzati all'installazione e allo sviluppo di dispositivi di gestione informata della mobilità, di cartelli e dispositivi luminosi e di ogni altra strumentazione idonea all'informazione in tempo reale dell'utente delle predette strade.

        2. Le somme di cui al comma 1, sono ripartite fra i soggetti di cui al comma 1, previa presentazione dei relativi programmi d'intervento, con apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro i1 30 giugno di ciascun anno a decorrere dall'anno 2010.


34.0.15

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Programma di dismissione dei rimorchi e dei semirimorchi non dotati di impianto frenante provvisto di ABS)

        1. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di declassamento della massa massima trasportabile, nonché di incentivazione alla sostituzione di rimorchi e semirimorchi della categoria 04 dei rimorchi e dei semirimorchi non dotati di impianto frenante provvisto di ABS con anzianità superiore a 15 anni.

        2. Ai fini di cui al comma 1, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.


34.0.500

POLI BORTONE, D'ALIA

RITIRATO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

"Articolo 34-bis.

 

1. Dopo l'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

"Articolo 187-bis

(Reati contro la persona commessi per guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti)

 

1. Gli articoli 186, comma 2-bis, e 187, comma 1-bis, non si applicano al conducente in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ovvero in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, quando:

a) dalla guida deriva un incidente stradale in conseguenza del quale si verifica uno dei fatti previsti dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale;

b) il conducente versava in una delle seguenti condizioni:

- aver preordinato lo stato di incapacità ai sensi dell'articolo 87 del codice penale, o di ubriachezza ai sensi dell'articolo 92 secondo comma del codice penale, ovvero l'assoggettamento a stupefacenti ai sensi delle precedenti disposizioni e dell'articolo 93 del medesimo codice;

- aver previsto e voluto l'evento di cui alla lettera a), anche come mera eventualità, presentatasi come concretamente possibile al momento in cui si metteva alla guida;

- aver accettato il pericolo che l'evento di cui alla lettera a) si verificasse, anche solo come probabile, in conseguenza della propria azione, al momento in cui si metteva alla guida.

 

1. Le fattispecie di cui al comma 1 ricadono sotto le ordinarie norme di competenza e di imputabilità. Nell'irrogare la pena relativa, il giudice competente non diminuisce la pena ai sensi dell'articolo 89 del codice penale.".

 


35.1

ZANETTA

RITIRATO

Sopprimere l'articolo 35.


35.2

MENARDI

RESPINTO

Al comma 1 sopprimere le parole: «l'impiego, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e».


35.3

MENARDI

APPROVATO

Al comma 1, dopo le parole: «l'impiego» aggiungere le seguenti: «in via sperimentale».


35.4

SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Al comma 1, dopo le parole: «la patente di guida di categoria» aggiungere la seguente: «B».


35.5

MENARDI, BORNACIN, BALDINI

RESPINTO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «scatola nera», aggiungere le seguenti: «registratore di eventi secondo le caratteristiche previste dalla norma CEI 79/56».


35.6

IZZO

RESPINTO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «scatola nera», aggiungere le seguenti: «registratore di eventi secondo le caratteristiche previste dalla norma CEI 79/56».


35.0.1

STIFFONI, MURA

ASSORBITO

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis:

        1. Al comma 48, articolo 3, della legge 15 luglio 2009, n. 94 è soppresso il terzo periodo».


36.1

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RITIRATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».


36.0.1

STIFFONI, MURA

RITIRATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Clausola contrattuale per la verifica delle condizioni psico-fisiche
degli autotrasportatori
)

        1. Coloro che esercitano attività professionale di autotrasporto, all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, forniscono il loro consenso a sottoporsi, a campione, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove atte a rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

        2. Il consenso di cui al comma 1 è fornito attraverso la sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale, nella quale sono esplicitate le modalità di svolgimento degli accertamenti, secondo lo schema definito con regolamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

        3. Con il regolamento di cui al comma 2, sono specificate le professioni soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.

        4. Il diniego o la mancata sottoscrizione della clausola contrattuale di cui al comma 1 costituisce causa di nullità del contratto di lavoro.

        5. Il datore di lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, attraverso il medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, sottopone, a campione, i lavoratori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 2.

        6. Le modalità tecniche di svolgimento degli accertamenti qualitativi, i relativi strumenti di rilevazione e gli standard quantitativi relativi alla frequenza dei controlli sono definiti con il regolamento di cui al comma 2.

        7. Quando gli accertamenti di cui al comma 5 forniscono esito positivo, i soggetti interessati sono tenuti a recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.

        8. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individua, con apposita intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, speciali modalità di accesso agli accertamenti di cui al comma 3, in deroga alle ordinarie liste di attesa e agli orari di apertura al pubblico delle strutture ambulatoriali.

        9. Le strutture sanitarie rilasciano al datore di lavoro la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Il medico competente verifica i risultati delle prove e la loro consequenzialità temporale agli accertamenti di cui al comma 5.

        10. Qualora l'esito degli accertamenti di cui al comma 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 5 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il lavoratore abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, il datore di lavoro può disporre la sospensione del rapporto di lavoro fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni.

        11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di reiterato rifiuto a sottoporsi all'accertamento di cui ai commi 5 e 7, ovvero nel caso in cui il medesimo abbia dato per due volte esito positivo, il lavoratore è soggetto al licenziamento per giusta causa ovvero alla revoca del contratto di lavoro».


36.0.2

STIFFONI, MURA

RITIRATO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Obblighi informativi delle farmacie e degli esercizi commerciali
abilitati alla vendita dei medicinali
)

        1. Le farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma l, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali che, ai sensi dell'articolo 73, comma l, letto g) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, riportano nell'etichettatura le avvertenze speciali, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché «eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale.»

        2. Il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito decreto le modalità di ottemperanza all'obbligo informativo di cui al comma 1, al fine di garantire la leggibilità e comprensibilità della lista di medicinali da esporre al pubblico».


36.0.3

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale di prevenzione dell'incidentalità
legata al consumo di alcool e di sostanze stupefacenti psicotrope
)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è istituito presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, un apposito Fondo nazionale di prevenzione dell'incidentalità legata al consumo di alcol, con dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato al finanziamento delle attività di prevenzione del consumo di alcool e di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché per le attività di ricerca nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

        2. A decorrere dallo gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcoole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».


36.0.4

DONAGGIO, MARCO FILIPPI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RESPINTO

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 125 e al decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214 in materia di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle autostrade)

        1. All'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica la parola: ''superalcoliche'' è sostituita con la parola: ''alcoliche'';

            b) al comma 1 la parola: ''superalcoliche'' è sostituita con la parola: ''alcoliche''.

        2. All'articolo 6-bis decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2003, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) nella rubrica la parola: ''superalcoliche'' è sostituita con la parola: ''alcoliche'';

            b) al comma 1 la parola: ''superalcoliche'' è sostituita con la parola: ''alcoliche''».


36.0.5

STIFFONI, MURA

ASSORBITO

Dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis.

(Modifica dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge 2 ottobre 2007, in materia di vendita
e somministrazione di bevande alcoliche
)

        1. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge 2 ottobre 2007, le parole da: ''e assicurarsi che'' fino a: ''tasso alcolemico'', sono sostituite dalle seguenti: ''. Tutti i pubblici esercizi nei quali si svolge la vendita e somministrazione di bevande alcoliche devono dotarsi di appositi dispositivi affinché i clienti possano effettuare, in maniera volontaria, una rilevazione del tasso alcolemico''».

 


37.1

MENARDI

RESPINTO

Al comma 1, lettera a) capoverso: «7-bis» sopprimere le parole: «gravi o».


37.2

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

    Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «e dall'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».


37.100

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

 


37.1000

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) all'articolo 22, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «8. In disapplicazione dei criteri di propedeuticità di cui al disposto dell'articolo 116, comma 6, può conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n.  285 del 1992, e successive modificazioni, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italiae titolare di  carta di qualificazione del conducente ivi rilasciata per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno; all'atto del rilascio della patente, al titolare è rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validità coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose, avente sede in Italia,e titolare di  carta di qualificazione del conducente ivi rilasciata per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocità richieste dall'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validità.»".

 

 


37.3000

IL GOVERNO

RITIRATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 7, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174  dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore ed al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

 

"5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad n accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente o un suo delegato alla compilazione riportano sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegato ai documenti equipollenti la dichiarazione sopraindicata, al committente è applicata la sanzione prevista dal comma 4 dell'art. 7-bis,";

 

b) al comma 3, primo periodo, dell'articolo 7-bis, dopo le parole "indicazioni relative al vettore", sono inserite le parole "comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori,";

c) al comma 5 dell'articolo 7-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, dopo le parole "od altra documentazione equivalente" sono inserite le parole "ovvero equipollente ai sensi del comma 3,";

- al secondo periodo, prima del punto, sono inserite le parole "ai sensi del comma 1";

- il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione."

d) Il comma 6 dell'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

"6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni."

e) all'articolo 8, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 7 può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.

2. in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7 la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga la responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste."

 

 


40.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, PIGNEDOLI

RITIRATO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale)

        1. È istituita, con sede nelle città di Roma, l'Agenzia nazionale di sicurezza stradale, di seguito denominata ''Agenzia''. Essa opera in piena indipendenza di giudizio, con completa autonomia organizzativa e finanziaria, anche in deroga alle norme di contabilità pubblica, allo scopo di tutelare e garantire la sicurezza stradale nonché la manutenzione e l'efficiente gestione della rete stradale nazionale.

        2. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Agenzia svolge le funzioni assegnate ai sensi della presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. A tal fine, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale, l'Agenzia:

            a) promuove e garantisce adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità della rete stradale nazionale;

            b) vigila sulla realizzazione degli investimenti infrastrutturali e strutturali per l'adeguamento, la manutenzione e lo sviluppo della rete stradale nazionale a carico dei soggetti proprietari e concessionari;

            c) stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;

            d) controlla che le condizioni di prestazione dei servizi e di realizzazione degli investimenti siano conformi alla legge, ai regolamenti, agli atti di regolazione e ai contenuti del contratto di concessione;

            e) richiede ai soggetti proprietari e concessionari le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni;

            f) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti vigilati;

            g) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

            h) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze.

        3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni attualmente esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS S.p.A. e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di sicurezza del settore autostradale sono trasferite all'Agenzia. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di finanziamento dell'Agenzia.

        4. Alle dipendenze dell'Agenzia è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 75 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell'articolo 4 della presente legge.

        5. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Agenzia, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma 4, la medesima Agenzia può avvalersi, nei limiti di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

        3. L'Agenzia può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale stabilita al comma 4. L'Agenzia può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l'Agenzia può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale stabilita al comma 1, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi di personale dipendente di altre agenzie o di autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell'ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate.

        5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 6.

        6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».


40.0.2

VIMERCATI, SIRCANA, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

(Misure per il potenziamento del servizio Isoradio e del CCISS)

        1. Al fine di potenziare il servizio di informazione Isoradio e del Centro di coordinamento informazioni sicurezza stradale sull'intero territorio nazionale, sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate:

            a) per una quota pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio e il miglioramento della qualità di ricezione del segnale radio sull'intera rete autostradale italiana e sulla rete delle strade extraurbane principali;

            b) per una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi finalizzati ad assicurare la copertura del servizio Isoradio e del Centro di coordinamento informazioni sicurezza stradale nella fascia oraria compresa fra le ore 24 e le ore 6 del mattino;

            c) per una quota pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il rinnovo dei contratti di lavoro degli operatori di Isoradio e del centro informazioni sicurezza stradale;

            d) per una quota pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per il potenziamento degli organici di Isoradio e del centro informazioni sicurezza stradale.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma2.

        4. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera a), pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

        5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettere b), c) e d), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».


40.0.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art.40-bis.

        1. L'imposta sui premi di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, di cui alla legge n. 1261 del 1961, non è dovuta nel caso di cronotachigrafi digitali installati volontariamente sui veicoli assicurati, se permanenti, periodicamente controllati, tarati e sigillati».


40.0.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RESPINTO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Nel caso di velocità rilevata mediante cronotachigrafi digitali volontari di cui all'articolo 179, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 al valore rilevato viene applicata una riduzione complessiva del 10 per cento, con un massimo di 10 km/h».


40.0.500

MALAN

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Articolo 40-bis

(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di provvedimenti del prefetto)

1. Al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'uso di procedure informatiche nella redazione delle ordinanze di cui al presente comma non può in nessun caso comportare l'omissione dell'esame delle motivazioni non palesemente infondate o irrilevanti addotte nel ricorso, il cui eventuale respingimento deve essere specificamente motivato.".»


41.1

MAGISTRELLI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA

RITIRATO

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 23 della presente legge» inserire le seguenti: «e solo quando tali condotte di reato non abbiano provocato incidenti stradali».


41.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RITIRATO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riduzione di oneri automobilistici)

        1. Per diminuire i costi a cittadini e imprese nell'acquisto di un veicolo, gli emolumenti dovuti al Pubblico Registro Automobilistico sono ridotti del sessanta per cento su qualsiasi formalità svolta da uno sportello telematico dell'automobilista (STA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, attivato presso le imprese di consulenza automobilistica.

        2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: ''0,30 per cento'' con le seguenti: ''0,20 per cento''.

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        4. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''10 per cento.'' sono sostituite con le seguenti: ''12,5 per cento''».


41.0.3

MENARDI

RITIRATO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Riduzione di oneri automobilistici)

        1. Per diminuire i costi a cittadini e imprese nell'acquisto di un veicolo, gli emolumenti dovuti al Pubblico Registro Automobilistico sono ridotti del sessanta per cento su qualsiasi formalità svolta da uno sportello telematico dell'automobilista (STA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, attivato presso le imprese di consulenza automobilistica».


41.0.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RITIRATO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Tariffe per operazioni automobilistiche)

        1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati interessati, delle formalità individuate, ai fini della sua applicabilità, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma l dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

        3. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ''10 per cento.'' sono sostituite con le seguenti: ''12,5 per cento''».


41.0.5

MENARDI

RITIRATO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Tariffe per operazioni automobilistiche)

        1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di «sportello telematico dell'automobilista».


42.1

PERDUCA, PORETTI

RESPINTO

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

            «b-bis) Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 381, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, adeguando il modello del «Contrassegno invalidi» a quello previsto dalla Raccomandazione 98/376/CE del Consiglio del 4 giugno 1998 che ha istituito il Contrassegno disabili Europeo».

 


42.0.1

GRILLO

RESPINTO

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "2.800 centimetri cubici" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "3.000 centimetri cubici".

2. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.»


43.0.1

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, ZANETTA

RESPINTO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art.43-bis.

(Canoni ANAS riferiti alle strade statali esterne ai centri abitati)

        1. Con riferimento alle strade statali esterne ai centri abitati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a decorrere dallo gennaio 2010, i canoni e corrispettivi dovuti all'ANAS S.p.A. per concessioni ed autorizzazioni diverse, come definiti ai sensi del comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono rideterminati secondo i seguenti criteri:

            a) i contratti stipulati prima del 1º gennaio 1998 sono aumentati, ai sensi dell'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 del 1997, in sede di primo adeguamento e del coefficiente di rivalutazione monetaria, secondo l'indice Istat per il periodo compreso tra la data della stipula del contratto e l'anno di riferimento del canone;

            b) i contratti stipulati dopo il 1º gennaio 1998, sono definiti nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e commisurati al livello di sicurezza della strada.

        2. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti esprime il nulla osta nell'esercizio della vigilanza prevista dall'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sentite le Organizzazioni rappresentative dei titolari di concessioni o autorizzazioni, verificando la congruità dei canoni ai prezzi di mercato. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti vigila sull'applicazione dei criteri di determinazione dei canoni.

        3. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario».


43.0.2

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MERCATALI

RESPINTO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Canoni ANAS riferiti alle strade statali esterne ai centri abitati)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione dell'ANAS non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

        2. In attuazione del presente articolo l'ANAS S.p.A. effettua le occorrenti rimodulazioni del proprio bilancio, nell'ambito degli stanziamenti di carattere ordinario».


43.0.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

RITIRATO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Campagne di informazione e di educazione alla guida)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (ANIA) e le associazioni impegnate nella tutela degli utenti della strada, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

            a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida;

            b) alla realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali;

            c) a sostenere e coadiuvare i programmi di educazione alla guida.

        2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 sono effettuate mediante l'utilizzo delle diverse piattaforme informative. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La ripartizione delle risorse è stabilita con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture, garantendo ne l'accesso alle diverse piattaforme informative.

        3. Per le finalità di cui al comma 1, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, predispone altresì campagne di educazione alla guida nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali promosse per la prevenzione degli incidenti stradali. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».


44.1

DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

RESPINTO

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «dei nuovi impianti semaforici» con le seguenti: «degli impianti semaforici»;

            b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 sono definite le caratteristiche per l'installazione sugli impianti semaforici di impianti dotati di dispositivi acustici per non vedenti. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto stabilito all'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come modificato dall'articolo 28 della presente legge.».


44.2

STIFFONI, MURA

APPROVATO

Al comma 1 dopo la parola: «semaforici» aggiungere le seguenti: «, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo».


44.500 (Testo 2)

VALLARDI, STIFFONI, MURA

APPROVATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

"2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata sospesa la patente solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri,  ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui  all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al periodo precedente ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere dell'istanza di cui al secondo periodo.  Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di  un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida  in costanza di sospensione della patente, può essere concesso una sola volta.".

 


44.500

VALLARDI, STIFFONI, MURA

VEDI TESTO 2

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2 con il seguente:

"2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente solo nel caso che dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri,  ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui  all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al periodo precedente ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere dell'istanza di cui al secondo periodo.  Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di  un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.";

 

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

 

"a-bis. Il permesso di guida  in costanza di sospensione della patente, di cui al comma 2, può essere concesso una sola volta.".

 


45.1 (Testo 2)

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI

APPROVATO

Al comma 1, sostituire le parole: ", da utilizzare" con le seguenti: "o di noleggio a canone fisso, da utilizzare ai fini dell'accertamento delle violazioni".


45.1

FISTAROL, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, ZANDA, RANUCCI, MURA, STIFFONI

VEDI TESTO 2

Al comma 1, sostituire le parole da: «da utilizzare esclusivamente» fino alla fine del comma con le seguenti: «o di noleggio a canone fisso con riscatto finale da parte dell'Ente, da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. Oltre alla manutenzione delle apparecchiature, è possibile delegare a terzi le attività materiali accessorie all'accertamento dell'infrazione».


45.0.1

MURA, STIFFONI

RESPINTO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis

        1. L'articolo 10 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dall'articolo 28 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, s'interpreta nel senso che l'impiego di veicoli eccezionali è consentito anche in assenza di un elemento di carico che ecceda i limiti di massa fissati dall'articolo 62 dello stesso decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».


45.0.2

ZANETTA

RITIRATO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 97 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
)

        1. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2 – Per i progetti di infrastrutture di trasporto, limitatamente agli aspetti di sicurezza all'utenza, viene invitata alla conferenza di Servizi la struttura tecnica territorialmente competente del Ministero delle infrastrutture e trasporti, individuata nello Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. Il relativo parere sintetico va acquisito anche in assenza di Conferenza di Servizi; in ogni caso prima dell'inizio dei lavori"».


45.0.3

ZANETTA

RITIRATO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 112 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
)

        1. All'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. – Per i progetti di infrastrutture di trasporto, compresi quelli relativi ad interventi di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 100.000,00 alla verifica in contraddittorio viene invitata la struttura tecnica territorialmente competente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La partecipazione alla seduta di verifica può essere sostituita da parere sintetico. Copia del progetto da verificare va recapitata alla struttura ministeriale territorialmente competente con almeno quindici giorni di anticipo.

        Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso di avvenuto svolgimento della conferenza di servizi"».


45.0.4

ZANETTA

RITIRATO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
)

        1. All'articolo 120 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3. Per i contratti relativi a lavori di infrastrutture di trasporto l'atto di collaudo deve riportare il visto del competente Ufficio territoriale del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici stabilisce le modalità di partecipazione alle visite di collaudo dell'Ufficio del Ministero delle infrastrutture e trasporti territorialmente competente"».


45.0.5

ZANETTA

RITIRATO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 132 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
)

 

        1. All'articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Non sono, altresì, considerate varianti ai sensi del comma l, gli interventi disposti dal direttore dei lavori unicamente per aumentare il grado di sicurezza delle infrastrutture di trasporto nei confronti dell'utenza, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento dei lavori appaltati e trovino copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera"».


45.0.6

ZANETTA

RITIRATO

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modifiche all'articolo 154 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni)

All'articolo 154 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3. Per i lavori di manutenzione delle infrastrutture di trasporto ricompresi nelle previsioni dei commi 1 e 2 e per gli altri progetti di manutenzione di dette infrastrutture approvati dalle stazioni appaltanti con quota di lavori da definirsi in corso d'opera, sono da considerare prioritarie le opere e le lavorazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza dell'utenza. Sulle priorità decide il direttore dei lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Di tali decisioni viene redatto un verbale da allegarsi agli atti di collaudo o al certificato di regolare esecuzione"».

 


55.500

IL RELATORE

APPROVATO

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "e le parole: "; inoltre" sono sostituite dalle seguenti: ". Inoltre";

 

al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, la parola: "ciascuna" è sostituita dalle seguenti: "almeno un" e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di somministrazione di bevande alcoliche entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal comma 2.";

 

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "di cui ai commi 2 e 2-bis" con le seguenti: "2, 2-bis e 2-ter".

 

al comma 2, sopprimere la lettera a);

 

al comma 2, lettera b), capoverso 3-bis,  dopo le parole: "articolo 6" inserire le seguenti: ", comma 2, secondo periodo, comma 2-bis e comma 3,".

           


58.500

IL RELATORE

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

 


60.0.500 (Testo 2)

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

 

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "2.800 centimetri cubici" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "3.000 centimetri cubici".

2. Al relativo onere, valutato in 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 29 novembre 2007, n. 222.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.»

 


60.0.500

IL RELATORE

VEDI TESTO 2

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

«Art. 60-bis

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la concessione di ulteriori agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli per soggetti diversamente abili)

 

1. Al numero 31) della Parte II della Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "2.800 centimetri cubici" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: "3.000 centimetri cubici".

2. Al relativo onere, pari a 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, 29 novembre 2007, n. 222.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.»

 


Coord. 500

IL RELATORE

All'articolo 42:

- al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies;

- sopprimere il comma 2.

 

All'articolo 49, comma 1, sopprimere le parole da: ", nonché eventualmente" fino alle parole: "della presente legge".

 


Coord.500

IL RELATORE

APPROVATO

All'articolo 42:

- al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies;

- sopprimere il comma 2.

 

All'articolo 49, comma 1, sopprimere le parole da: ", nonché eventualmente" fino alle parole: "della presente legge".

 

 

 


16.1000 Testo 4

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

            "1-bis. All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo CAP A o CAP B, l'interessato deve esibire apposito certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo CAP A o CAP B, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente".

al comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2-ter" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia".

 

"1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998".

 

 

 


16.1000 Testo 4/1

MARCO FILIPPI

VEDI TESTO 2

All'emendamento 16.1000 (Testo 4), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

“1-quater. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al predetto comma 2-ter.”

 


16.1000 Testo 3/1

MARCO FILIPPI

VEDI TESTO 4

All'emendamento 16.1000 (Testo 3) apportare le seguenti modifiche:

Al capoverso 1-bis, alla lettera a), al primo periodo sostituire le parole: “della patente di guida da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettera a)” con le seguenti: “del certificato di abilitazione professionale, della carta di qualificazione del conducente ovvero del certificato di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose”; al terzo periodo, sopprimere le parole: “, nonché i soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),”.

 

Dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:“1-quater. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”


16.1000 Testo 3/2

MARCO FILIPPI

VEDI TESTO 4

All'emendamento 16.1000 (Testo 3) apportare le seguenti modifiche:

Al capoverso 1-bis, alla lettera a), al primo periodo, sopprimere le parole: “da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettera a)”; al terzo periodo sostituire le parole: “I medesimi soggetti” con le seguenti: “Chiunque sia sottoposto alla revisione della patente”, e sopprimere le parole: “della revisione o”.

 

Dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente: “1-quater. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”

 

 


16.1000 Testo 3/3

MARCO FILIPPI

VEDI TESTO 4

All'emendamento 16.1000 (Testo 3) apportare le seguenti modifiche:

Al capoverso 1-bis, alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: “da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettera a)” con le seguenti: “di categoria B-E, C o D”; al terzo periodo sopprimere le parole: “, nonché i soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),”.

 

Dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente: “1-quater. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”


16.1000 Testo 4/1 Testo 2

MARCO FILIPPI

APPROVATO

All'emendamento 16.1000 (Testo 4), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

“1-quater. Le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al predetto comma 2-ter.”

 


19.0.1000 Testo 2

IL RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente :

«Art. 19-bis

(Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote).

 

1. All'articolo 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola : “cinque” sono aggiunte le seguenti : “; il trasporto di bambini fini a 12 anni è consentito alloggiando gli stessi in un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

            2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni tecniche, anche con riferimento all'altezza ed al peso del minore trasportato, per l'omologazione dei sedili di sicurezza di cui al comma 1-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992 come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui all'art. 170, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, per la parte modificata dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal novantesimo  giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

 


C1

IL RELATORE

APPROVATO

All'articolo 3, comma 3, come modificato dall'emendamento 3.9, sostituire le parole: "disciplinare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso limitandone l'attività pubblicitaria"  con le seguenti:  "limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso".

 

All'articolo 12-bis, come introdotto dall'emendamento 12.0.2, sostituire le parole: "delle predette sanzioni amministrative" con le seguenti: "dei predetti divieti".

 

All'articolo 13, comma 4, lettera e), dopo le parole: "verifiche di cui al comma 7-bis; " aggiungere le seguenti: "i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b);".

 

All'articolo 15,  comma 1, alla lettera 0a), introdotta dall'emendamento 15.2 (testo 2), dopo le parole: "La riacquisizione" inserire le seguenti: "di punti" e sopprimere le parole da: "da effettuarsi" fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. I programmi e le modalità di effettuazione della prova di esame di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

All'articolo 17-bis, introdotto dall'emendamento 17.0.1 (testo 3), al capoverso art. 139-bis, comma 1, sostituire le parole: "Non si applicano"  con le seguenti: "Su tale patente non si applicano".

 

All'articolo 21,  come sostituito dall'emendamento 21.100 (testo 3) e dal subemendamento 21.100/1, al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "o la scheda" con le seguenti: "o la scheda del conducente".

 

All'articolo 23, commi 2 e 3, come modificati dagli emendamenti 23.15 e 23.16, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: "Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni di cui all'articolo 223.".

 

All'articolo 23-bis, come introdotto dall'emendamento 23.0.100, sostituire le parole: "la medesima parte della carreggiata" con le seguenti: "sui medesimi attraversamenti pedonali".

 

All'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:

"3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.".

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, come modificato dall'emendamento 31.2,  sopprimere le parole da: ", in questi casi"  fino alla fine.

 

All'articolo 33-bis, introdotto dall'emendamento 33.0.12 (Testo 3), al comma 3, lettera g), sostituire le parole: " tre rappresentanti della" con le seguenti:"tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla"

Conseguentemente, al successivo comma 4, dopo le parole: "comma 3" inserire le seguenti: ", lettere a), b), c), d), e) ed f),".

 

All'articolo 33-bis, introdotto dall'emendamento 33.0.12 (Testo 3), al comma 5, sostituire le parole: "sessanta giorni dai provvedimenti di nomina di cui al comma 4" con le seguenti: "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

All'articolo 36, comma 1, sopprimere le seguenti parole: "In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,".