Nuovo testo n. NT al DDL n. 1136

NT

Il Relatore

Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

          1. Le disposizioni della presente legge hanno l'obiettivo di elevare il livello di protezione della salute psico-fisica dei minori rispetto alle conseguenze derivanti dall'utilizzo di servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 e dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 2

(Disposizioni per l'accesso di minori ai servizi di media sociale e alle piattaforme di

          condivisione di video)

          1. L'attivazione di account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video è consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età.

          2. Nelle more dell'adozione di ragionevoli misure tecniche uniformi europee, i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video verificano l'età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che attua la soluzione dell'Unione europea di verifica dell'età, tenendo conto delle modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il mini-portafoglio è reso disponibile entro il 30 giugno 2026.

Art. 3

(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione e vigilanza)

          1. I contratti relativi agli account già creati e detenuti da minori di età non superiore a quindici anni restano validi solo se al momento dell'entrata in vigore della presente legge il minore ha compiuto i quindici anni.

          2. Fuori dai casi di cui al comma 1 i contratti sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

          3. Il Garante per la protezione dei dati personali nei casi di violazione da parte dei fornitori di cui al presente articolo, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, adotta, ove ricorrano le condizioni, le misure di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del medesimo regolamento, secondo i criteri ivi previsti.

          4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni monitora l'attuazione del presente articolo e dell'articolo 2 e pubblica annualmente un report sui dati acquisiti.

Art. 4

(Consenso del minore)

          1. All'articolo 2-quinquies, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente: "sedici";

          b) al secondo periodo le parole: "minore di età inferiore a quattordici anni" sono sostituite dalle seguenti: "minore di età ricompresa tra quindici e sedici anni".

Art. 5

(Disciplina dell'attività promozionale svolta in rete dai minori)

          1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di minori di età superiore a quindici anni che esercitano l'attività di influencer. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di product placement volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Art. 6

(Misure per il rafforzamento della sicurezza dei minori in ambito digitale)

          1. Il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è utilizzato anche per campagne di informazione volte alla diffusione e all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché a promuovere l'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

          1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.