Proposta di modifica n. 2.0.1 al DDL n. 1425
Azioni disponibili
2.0.1
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle elettorali)
1.Al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, primo comma:
1) all'alinea, le parole «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il cognome e il nome;»;
b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), e ovunque ricorrono, le parole: «, distinto per uomini e donne,» sono soppresse;
c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono formati in duplice copia».
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Ufficio elettorale di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, provvede a una revisione straordinaria delle liste elettorali, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al 1.