Proposta di modifica n. 20.0.7 (testo 2) al DDL n. 1222

20.0.7 (testo 2)

Liris, Orsomarso, Damiani

Approvato

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

          1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

          2.  A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

          3. Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

          4. Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

          5. I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

          6. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";

          b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».

          7. L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

          8. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.