Nuovo testo n. NT alla congiunzione n. 180, 1041

NT

Il Relatore

Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi

Art. 1

(Finalità)

          1. La presente legge è finalizzata a:

          a) prevedere interventi finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere il migliore sviluppo delle loro potenzialità e di ridurre i disagi relazionali ed emotivi;

          b) garantire agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo il diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione;

          c) favorire la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

          d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società. 

Art. 2

(Definizione degli alunni o studenti ad alto potenziale cognitivo)

          1. Ai fini della presente legge, per alunno o studente ad alto potenziale cognitivo si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze rispetto ai coetanei con un medesimo grado di istruzione.  

          2. Gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali. 

Art. 3

(Delega al Governo per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

          1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, di realizzare l'effettivo processo di inclusione e integrazione scolastica degli alunni e degli studenti e di assicurare una tempestiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel territorio nazionale, nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglie, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società;

          b) prevedere una procedura finalizzata all'individuazione precoce e al riconoscimento degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo, attraverso criteri multidisciplinari di natura sanitaria, pedagogica e psicologica;

          c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali valorizzando le abilità interpersonali, psicomotorie, intellettuali e artistiche degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo;

          d) garantire il concreto ed effettivo diritto allo studio degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo commisurando il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive;

          e) realizzare misure appropriate affinché le famiglie degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo ricevano un'adeguata consulenza continuativa e individualizzata, nonché le informazioni necessarie sull'assistenza educativa rivolta ai loro figli;

          f) prevedere criteri uniformi per l'adozione del Piano didattico personalizzato (PDP) destinato agli alunni e agli studenti ad alto potenziale cognitivo al fine di adeguare la didattica alle necessità formative di alunni e studenti.

          3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

          4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 4

(Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo)

          1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo.

          2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso al momento dell'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

          a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;

          b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

          c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

          3. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che aderiscono al Piano triennale sperimentale di cui al comma 1 attivano, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di studente ad alto potenziale cognitivo. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, riconoscimento di alto potenziale cognitivo.

          4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.

          5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 4 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 5

(Formazione dei docenti)

          1. Le attività di formazione dei docenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento degli studenti e degli alunni ad alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.

Art. 6

(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)

          1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado alla sperimentazione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.

          2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.    

          3. Fatte salve le attività di cui al comma 2, al fine di personalizzare gli apprendimenti per gli alunni e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, all'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, nell'ambito dell'adozione del PDP si tiene conto dei bisogni, anche relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno o studente.

Art. 7

(Relazione alle Camere)

          1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.

Art. 8

(Clausola di salvaguardia)

          1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.