Proposta di modifica n. 10.9 (testo 2) al DDL n. 1138
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10.9 (testo 2)
Ritirato. Vedi G/1138/7/9
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «posteriormente alla data del 31 agosto» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve eventuali deroghe stabilite previste dal piano gestionale della concessione sentito l'ISPRA»;
2) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento ove applicabili.»;
3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutta la stagione venatoria» sono aggiunte le seguenti: «con eventuale estensione a tutto l'anno sulla base di Valutazione di incidenza ambientale favorevole».
4) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;
5) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità a fini faunistici e/o venatori, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».
b) all'articolo 30, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Chiunque, intenzionalmente, impedisca, ostacoli o rallenti operazioni di controllo faunistico da effettuarsi mediante cattura, abbattimento o altre modalità previste dalla legge, adottate con atti della Pubblica Amministrazione, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
1-ter. Chiunque, intenzionalmente, impedisca, ostacoli o rallenti l'esercizio dell'attività venatoria nelle forme di cui all'articolo 12, commi 2 e 3 è punito con l'ammenda da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
1-quater. La pena è raddoppiata:
a) se il fatto è commesso con violenza o minacce su persone o cose ovvero con l'utilizzo di armi o strumenti atti ad offendere;
b) se il fatto è commesso all'interno di un'area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) se l'attività di controllo abbia a oggetto specie aliene o specie da rimuovere per motivi igienico-sanitari.".