Proposta di modifica n. 10.12 al DDL n. 1138

10.12

I Relatori

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

          "3. Le regioni individuano i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna e vi istituiscono zone di protezione speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge"».