Proposta di modifica n. 8.0.1 al DDL n. 1143
Azioni disponibili
8.0.1
Enrico Borghi, Musolino, Scalfarotto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)
1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. (Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva) - 1. È istituita l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione comunque denominati, ivi incluse le piattaforme informatiche e i siti internet, al fine di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali applicazione di tattiche di guerra ibrida volte al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.
2. L'ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l'AISE, l'AISI, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità garante nelle comunicazioni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L'ADISC provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
4. L'ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Le risorse umane dell'AGIS sono composte:
a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;
c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
6. Il direttore dell'ADISC risponde costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri e, al termine di ogni bimestre, trasmette un rapporto sull'attività svolta e sulle minacce individuate al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all'articolo 33, comma 1".
2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2,
1) al comma 1, le parole: "e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)";
2) al comma 2, le parole: "l'AISE e l'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, L'AISI e l'ADISC";
b) all'articolo 4, comma 3,
1) alla lettera a), le parole: "dall'AISE e dall'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dall'AISE, dall'AISI e dall'ADISC";
2) alla lettera c), le parole: "dell'AISE e dell'AISI", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";
3) alla lettera e), le parole: "tra l'AISE, l'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, l'AISI, l'ADISC";
4) alla lettere g) e h), le parole: "l'AISE e l'AISI", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, l'AISI e l'ADISC";
5) alla lettera i), le parole: "sull'AISE e sull'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "sull'AISE, sull'AISI e sull'ADISC";
6) alla lettera n-bis), le parole: "dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";
c) all'articolo 5, comma 5, le parole: "i direttori dell'AISE e dell'AISI," sono sostituite dalle seguenti: "i direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC,";
d) all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: "al DIS, all'AISE e all'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "al DIS, all'AISE e all'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC";
f) all'articolo 31, comma 1, le parole: "dei direttori dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dei direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";
g) all'articolo 33, comma 8, le parole: "del DIS, dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "del DIS, dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC"».