Proposta di modifica n. 2.0.1 (testo 3) al DDL n. 935

2.0.1 (testo 3)

Pera

Approvato

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

          1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          "Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere."».