Proposta di modifica n. 3.2000 al DDL n. 935
Azioni disponibili
3.2000
Il Governo
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)
1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.
La legge disciplina il sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.
Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.
Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l'incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri."