Proposta di modifica n. 39.0.55 (testo 3) al DDL n. 926

39.0.55 (testo 3)

Gelmini, Versace, Lombardo

Accolto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. Al  fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

          2-ter. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.

        2-quater. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168 a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2-quinquies. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          2-sexies. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 2-quater spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

          2-septies. I benefici di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni per l'anno 2026, 2,5 milioni per l'anno 2027 e 0,7 milioni per l'anno 2028.L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 2-quinquies e 2 sexies e qualora, anche in via prospettiva, risultasse il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo ente non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi. ».

          2-octies. All'articolo 19, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119.»

     Conseguentemente:

 -          Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2 è ridotto di 17,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 di 3,7 milioni di euro per l'anno 2028 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

          -          Il fondo di cui all'articolo 86 comma 2-bis è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 18,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.