Proposta di modifica n. 39.0.500 al DDL n. 926
Azioni disponibili
39.0.500
I Relatori
Accolto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione)
1. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreché nell'acquisto di farmaci veterinari.
2. Al fondo di cui al comma 1, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 250,000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025, 250.000 per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore ai sessantacinque anni.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità di accesso al fondo.».
Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».