Proposta di modifica n. 33.1000 al DDL n. 926
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33.1000
Il Governo
All'articolo 33, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.»;
b) sono aggiunti infine i seguenti commi:
«5-bis. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
"10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo del presente comma. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo del presente comma, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028." All'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi" sono inserite le seguenti: "e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPJ) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti, contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028."
5-ter. Tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
5-quinquies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.
5-sexies. Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 29 - Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4. sono ridotte, in termini di competenza e cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.»
Conseguentemente:
a) all'articolo 33 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e di decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego»;
b) all'articolo 41, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.»;
c) all'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024».