Proposta di modifica n. 3.0.1 (testo 2) al DDL n. 912

3.0.1 (testo 2)

Zaffini, Mancini, Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Lisei

Approvato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

          "3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

          3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."