Proposta di modifica n. 61.0.25 al DDL n. 926

61.0.25

Lombardo, Gelmini

Respinto

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Articolo 61-bis

(Contributo per i collegi di merito che erogano borse di studio a sostegno degli studenti universitari)

          1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per gli anni 2024 e 2025, di 1 milione di euro.

          2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.