Proposta di modifica n. 63.0.16 al DDL n. 926

63.0.16

Calenda, Lombardo, Gelmini, Versace

Respinto

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

"Articolo 63-bis

(Sperimentazione nazionale per l'estensione del tempio pieno)

          1. Ai fini dell'incremento dell'offerta di servizi a tempo pieno nella scuola primaria e secondaria di primo grado per il miglioramento delle competenze e dei risultati di apprendimento, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, è avviata una sperimentazione nazionale volta al prolungamento a 40 ore settimanali dell'orario scolastico nelle aree di crisi sociale complessa individuate sulla base dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) che preveda attività integrative di approfondimento, anche in collaborazione con il Terzo settore.

          2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree territoriali e degli Istituti scolastici nonché le modalità e le tempistiche di realizzazione della sperimentazione e di attuazione degli interventi necessari, ivi inclusi quelli di adeguamento infrastrutturale a valere sulle risorse di cui al comma 5.

          3. Al fine di coprire i maggiori oneri a carico dei Comuni coinvolti nella sperimentazione, le risorse da destinare al pagamento delle mense scolastiche per i cicli di istruzione primaria e secondaria di primo grado sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2024 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2025. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno per la durata della sperimentazione, provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse.

          4.  Al fine di consentire agli Istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione l'assunzione a tempo determinato di personale per le attività educative e del terzo settore e di personale ausiliario, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo per la sperimentazione dell'estensione del tempo pieno", con dotazione di 100 milioni di euro per il 2024 e di 500 milioni per gli anni 2025, 2026, e 2027. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2024 e fino al termine della sperimentazione provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2.

          5. Alla realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, previsti dalla sperimentazione di cui al comma 1, concorrono le risorse disponibili nel PNRR di cui alla Missione 4 C1, Investimento 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

          a) quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge;

          b) quanto a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, entro il 31 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per  gli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."