Proposta di modifica n. 61.0.24 al DDL n. 926
Azioni disponibili
61.0.24
Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace
Respinto
Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:
"Articolo 61-bis
(Incremento delle borse di studio per giovani con responsabilità genitoriali)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, l'importo delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è erogato in rate mensili.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come definita dall'articolo 316 del codice civile.
3. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
4. Ai fini di cui al presente articolo, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 150 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."