Proposta di modifica n. 42.0.6 al DDL n. 926
Azioni disponibili
42.0.6
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 42-bis
(Deroga al divieto di cumulo di impieghi per la professione di infermiere)
1. In via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026, il personale infermieristico di cui al Decreto del Ministro della Salute del 14 settembre 1994, n. 739 e al Decreto del Ministro della Salute del 17 gennaio 1997, n. 70, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato alle dipendenze del Servizio Sanitario nazionale, può svolgere attività libero professionale intramuraria ed extramuraria, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni dell'articolo dell'articolo 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
2. L'attività libero professionale di cui al comma 1 non può comunque eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.
3. Resta ferma l'incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."