Proposta di modifica n. 40.7 al DDL n. 926

40.7

Versace, Gelmini, Lombardo

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sopprimere le parole: "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

          b) al comma 3, sopprimere la lettera f);

          c) al comma 4, sopprimere la parola f);

          d) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Il fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50.807,485 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.