Proposta di modifica n. 39.0.43 al DDL n. 926
Azioni disponibili
39.0.43
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Articolo 39-bis
(Disposizioni in materia di bonus psicologo)
1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»