Proposta di modifica n. 37.1 al DDL n. 926
Azioni disponibili
37.1
Dichiarato inammissibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 37
(Maggiorazione dell'assegno unico per lavoratrici madri e nuclei monoparentali)
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili".
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, interamente sostitutivo dell'articolo 37, valutati in 540 milioni a decorrere dal 2024, si provvede:
a) per l'anno 2024, a valere sulle risorse stanziate a copertura del medesimo articolo 37;
b) per l' anno 2025, quanto a 262 milioni a valere sulle risorse stanziate a copertura del medesimo articolo 37 e quanto a 278 milioni a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) per l'anno 2026, quanto a 268 milioni a valere sulle risorse stanziate a copertura del medesimo articolo 37, e quanto a 272 milioni a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2