Proposta di modifica n. 37.1 al DDL n. 926

37.1

Gelmini, Lombardo

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 37

(Maggiorazione dell'assegno unico per lavoratrici madri e nuclei monoparentali)

          1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,  all'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8.  Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, interamente sostitutivo dell'articolo 37, valutati in 540 milioni a decorrere dal 2024, si provvede:

          a) per l'anno 2024, a valere sulle risorse stanziate a copertura del medesimo articolo 37;

          b) per l' anno 2025, quanto a 262 milioni a valere sulle risorse stanziate a copertura del medesimo articolo 37 e quanto a 278  milioni a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) per l'anno 2026, quanto a 268 milioni  a valere sulle risorse stanziate a copertura del medesimo articolo 37, e quanto a 272 milioni a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2