Proposta di modifica n. 36.7 al DDL n. 926
Azioni disponibili
36.7
Respinto
Prima del comma 1, inserire i seguenti:
«01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
2) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".
01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge, e del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».