Proposta di modifica n. 16.14 al DDL n. 912

16.14

Zedda, Liris

Ritirato

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione alle esigenze relative alle proprie funzioni e senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione Italiana Tiro a Segno, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, della società Sport e Salute Spa, attraverso un apposito contratto di servizio; con la previsione che le risorse umane attualmente in forza presso l'Unione Italiana Tiro a Segno transitino, con il consenso degli interessati, in Sport e Salute Spa. Ferma l'applicabilità all'Unione Italiana Tiro a Segno delle previsioni di cui art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo 31 agosto 2013 n.101 ed in particolare di quelle di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il compenso del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve essere contenuto in un importo non superiore al 20 per cento dello stipendio del Segretario generale del medesimo ente, comprensivo della tredicesima mensilità.»