Ordine del Giorno n. G/693/1/2 al DDL n. 693

G/693/1/2 [già em. 1.15 (testo 2)]

Marcheschi, Berrino, Campione, Rapani, Rastrelli, Sallemi, Sisler

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 693 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"

        premesso che

            la legge n. 22 del 2022 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale, con i quali sono puniti, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali. In particolare l'articolo 518-duodecies c.p. disciplina il reato di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;

            i commi 1 e 2 dell'articolo unico del disegno di legge puniscono rispettivamente:

        . con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;

            . con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 40.000 chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico

            i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate sono versati in un apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della Cultura, affinchè siano impegnati prioritariamente per il ripristino dei beni;

            entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, ma non qualora il destinatario della stessa si sia già avvalso di tale facoltà nei cinque anni precedenti;

        considerato che

            l'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non consente la disponibilità gratuita e priva di qualsiasi forma di controllo delle immagini del patrimonio culturale, a meno che, come disposto dal comma 3 del citato articolo 3, le riproduzioni siano richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. Tuttavia, anche in quest'ultimo caso, ove vi siano spese sostenute dall'amministrazione, occorre pagarle;

            quanto appena affermato trova conferma in una sentenza dell'Aprile 2023 del Tribunale di Firenze, con riferimento alla causa promossa dalla Galleria dell'Accademia di Firenze per illecita riproduzione del David di Michelangelo, la quale stabilisce «l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione»;

            trattandosi, infatti, di beni culturali pubblici, occorre, ancor prima del pagamento di un canone, che sia valutata dall'Amministrazione la compatibilità dell'uso rispetto alla dignità e al decoro del bene;

            inoltre, l'articolo 107, comma 1, del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, riconosce al Ministero, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali la facoltà di consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore;

            visto inoltre che

            i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;

            il Decreto del Ministero della Cultura 11 aprile 2023, n. 161, sono state adottate le Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali, superando alcune lacune contenute nel tariffario adottato nel 1994 dal Ministro Ronchey;

        impegna il Governo a

            valutare l'opportunità di prevedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecunaria da euro 20.000 a euro 60.000 nei confronti di chiunque, in violazione degli articoli 107, comma 1, e 108 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riproduca un bene culturale o ne commercializzi la riproduzione in assenza o in difformità del provvedimento dell'autorità che ha in consegna il bene stesso;

            valutare l'opportunità di consentire che l'organo che accerta la violazione provveda al sequestro amministrativo delle cose che costituiscono il prodotto delle violazioni, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione, salvo che si tratti di prodotti editoriali di cui all'articolo uno, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

            valutare l'opportunità estendere il versamento del provente derivante dalla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo impegno in un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati al Ministero della Cultura, affinchè siano impegnati prioritariamente per il ripristino dei beni.