Nuovo testo n. NT alla congiunzione n. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556
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NT
Il relatore
Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti Locali
Art. 1
(Disposizioni generali)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane, in attuazione degli articoli 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
2. In armonia con i principi di cui alla Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439, le province e le città metropolitane sono enti rappresentativi delle rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono e coordinano lo sviluppo, ciascuno in base alle rispettive competenze e specificità; i componenti degli organi consiliari delle province e delle città metropolitane sono eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale.
3. Per quanto non disposto dalla presente legge, restano applicabili le disposizioni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le altre disposizioni in materia di enti locali previste dalla legislazione vigente.
Art. 2
(Organi di governo delle province)
1. Sono organi di governo delle province:
a) il presidente della provincia;
b) la giunta provinciale;
c) il consiglio provinciale.
2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore provinciale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere provinciale. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da venti componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventiquattro componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
4. La presidenza del consiglio provinciale è disciplinata dall'articolo 39 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.
6. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. Il presidente della provincia e i componenti delle rispettive giunte cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario.
Art. 3
(Organi di governo delle città metropolitane)
1. Sono organi di governo delle città metropolitane:
a) sindaco metropolitano;
b) la giunta metropolitana;
c) il consiglio metropolitano.
2. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti. Nella composizione delle giunte, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. L'esercizio delle funzioni di assessore metropolitano è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere metropolitano. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventiquattro componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trenta componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.
4. Il consiglio metropolitano è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri metropolitani nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio metropolitano sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Il presidente del consiglio metropolitano è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco metropolitano, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Il presidente del consiglio metropolitano assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
7. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
8. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
9. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente, le quali trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge. Le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche nei confronti del sindaco metropolitano.
10. Il sindaco metropolitano e la giunta metropolitana cessano in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio metropolitano. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco metropolitano, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio metropolitano e la nomina di un commissario
Art. 4
(Funzioni fondamentali delle province)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale. D'intesa con i comuni interessati la provincia può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della provincia come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito provinciale;
g) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
h) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
i) gestione dell'edilizia scolastica;
l) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.
Art. 5
(Province montane confinanti con Stati esteri)
1. In attuazione degli articoli 44 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, è riconosciuta la specificità delle province con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri.
2. Alle province di cui al comma 1 spettano le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
3. Le province di cui al comma 1 possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 1 forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
Art. 6
(Elezione del presidente della provincia)
1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio provinciale. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio provinciale.
2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara:
a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;
b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio provinciale e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.
4. Ciascun elettore può votare:
a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
b) soltanto per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso collegati, tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.
5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.
6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di presidente della provincia da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:
a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;
b) in caso di parità, l'anzianità di età.
7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.
8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di presidente della provincia ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.
10. È proclamato eletto presidente della provincia in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.
Art. 7
(Elezione del consiglio provinciale)
1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.
3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.
6. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.
7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
8. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insiemi di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.
11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.
13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
Art. 8
(Elezione del sindaco metropolitano)
1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio metropolitano. La circoscrizione elettorale coincide con il territorio della città metropolitana.
2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara:
a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia, sindaco o sindaco metropolitano in alcun altro ente locale eventualmente coinvolto nello stesso turno elettorale;
b) di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio metropolitano e reca, al di sotto dei nomi e dei cognomi dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di candidati al consiglio cui ciascun candidato ha dichiarato di collegarsi. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.
4. Ciascun elettore può votare:
a) soltanto per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano, tracciando un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di sindaco metropolitano collegato;
b) soltanto per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
c) per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso collegato tracciando un ulteriore segno sul relativo contrassegno. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio metropolitano ad esso non collegato, la scheda è nulla.
5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.
6. Qualora nessun candidato soddisfi le condizioni di cui al comma 5, primo periodo, si procede ad un turno elettorale di ballottaggio, che ha inizio la seconda domenica successiva a quella del primo turno. L'individuazione dei due candidati alla carica di sindaco metropolitano da ammettere a tale turno si basa sui seguenti criteri:
a) ottenimento, al primo turno, del maggior numero di voti;
b) in caso di parità, l'anzianità di età.
7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei due candidati ammessi ai sensi del comma 6, partecipa al turno di ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria del primo turno. Detto ballottaggio ha inizio la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento di cui al primo periodo del presente comma.
8. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio mantiene i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati per il primo turno. Ciascuno dei candidati ammessi al ballottaggio ha facoltà, entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno, di dichiarare il collegamento con gruppi di candidati ulteriori a quelli dichiarati al primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
9. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano ammessi, ciascuno scritto entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i contrassegni dei gruppi di candidati collegati ai sensi del comma 8. L'elettore esprime il proprio voto esclusivamente tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.
10. È proclamato eletto sindaco metropolitano in esito al turno di ballottaggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato il candidato più anziano di età.
Art. 9
(Elezione del consiglio metropolitano)
1. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al sindaco metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi plurinominali ai quali, di norma, è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
2. Si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.
3. I gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. Nei gruppi dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nel gruppo di candidati contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
4. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco metropolitano e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più gruppi presentino lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
5. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate in corrispondenza del medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome e, se necessario, anche il nome e la data di nascita di non più di due candidati compresi nel gruppo votato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso dello stesso gruppo, pena l'annullamento della seconda preferenza.
6. Nel caso in cui il candidato alla carica di sindaco metropolitano sia collegato ad un solo gruppo, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b), sono interamente attribuiti a quest'ultimo. Nel caso in cui lo stesso sia collegato a più gruppi, i voti conseguiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera b), sono ripartiti tra i gruppi in proporzione ai voti validi conseguiti nel collegio. La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è determinata sommando al numero dei voti validi rispettivamente ottenuti quelli attribuiti ai sensi dei periodi precedenti. La cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere è uguale alla somma dei voti di preferenza ottenuti ai sensi del comma 5.
7. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
8. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.
9. Fermo restando quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di candidati o insieme di gruppi di candidati collegati con i rispettivi candidati alla carica di sindaco metropolitano si divide la cifra elettorale di ciascun gruppo o insieme di gruppi successivamente per 1, 2, 3, 4, . sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo o insieme di gruppi avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essi appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo o insieme di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo o insieme di gruppi di candidati spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi o insiemi di gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
10. Nell'ambito di ciascun insieme di gruppi collegati la cifra elettorale di ciascuno di essi, determinata secondo i criteri di cui al comma 6, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti all'insieme dei gruppi. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo secondo i criteri previsti dal comma 9. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra gli altri gruppi collegati, secondo l'ordine dei quozienti.
11. Qualora il gruppo o l'insieme dei gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi da assegnare, a tale gruppo o all'insieme dei gruppi di candidati è assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
12. Nel caso previsto dal comma 11, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 9.
13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
Art. 10
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)
1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;
b) la popolazione di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
c) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi tiene conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 5, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme ai pareri parlamentari, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
4. In caso di mancata espressione dei pareri di cui al comma 3 entro il termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
5. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega recata dal presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui ai commi precedenti, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure rispettivamente previste dai commi 2, 3 e 4.
Art. 11
(Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani)
1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia o della città metropolitana interessata.
Art. 12
(Delega al Governo sulle funzioni e sul sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge ed alle città metropolitane dalla legislazione vigente, riordino e adeguamento delle funzioni fondamentali di ciascuno dei due enti alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;
b) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
c) individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle città metropolitane, che tenga conto delle esigenze di interconnessione e di sviluppo omogeneo delle diverse aree del territorio metropolitano e assicuri alle medesime aree condizioni uniformi di fruibilità dei servizi;
d) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alle lettere b) e c) da attribuire alle province e alle città metropolitane è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;
e) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;
f) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province e alle città metropolitane continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;
g) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;
h) nel rispetto dei principi e criteri direttivi, riferiti alle città metropolitane, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, riordino del sistema di finanziamento delle città metropolitane, anche attraverso le coerenti innovazioni relative ai tributi propri assegnati alle medesime, al fine di garantire un'effettiva autonomia finanziaria in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite alle città metropolitane e alle peculiari esigenze del territorio metropolitano;
i) integrazione, ai fini di cui alle lettere g) e h), delle disposizioni di cui ai capi II e III del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
l) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province e delle città metropolitane anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Ciascuno schema di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri approva una relazione che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega recata dal presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi precedenti, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e con le procedure previste dai commi 3 e 4.
Art. 13
(Trasferimento delle risorse)
1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, nel rispetto della legge 5 maggio 2009, n. 42 e relative disposizioni di attuazione.
Art. 14
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogati i commi da 19 a 22, da 24 a 43, da 54 a 56, da 58 a 88 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali; copertura finanziaria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge dura sino allo svolgimento delle elezioni ai sensi del periodo precedente.
2. L'abrogazione dell'articolo 1, comma 84 della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha effetto a partire dalle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sindaco metropolitano può nominare gli assessori secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della presente legge, ai quali, fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, si applica l'articolo 1, comma 84, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
5. Le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, relative all'assemblea dei sindaci e alla conferenza metropolitana continuano ad applicarsi sino alla prima applicazione sul territorio delle disposizioni relative all'elezione del consiglio provinciale o del consiglio metropolitano ai sensi della presente legge.
6. All' articolo 51, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, dopo le parole "carica di sindaco" aggiungere le parole ", sindaco metropolitano"
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 51, commi 2, ultimo periodo, e 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, come modificati dal comma 6, non si considerano i mandati di Presidente di provincia o Sindaco metropolitano ricoperti ai sensi della normativa previgente.
8. Il trasferimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi della presente legge e delle corrispondenti risorse avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13.
9. Le province e le città metropolitane adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.
10. Sono fatte salve le condizioni e forme speciali di autonomia riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 9, valutati in euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.