Proposta di modifica n. 45.6 (testo 2) al DDL n. 564

45.6 (testo 2)

De Carlo, Nocco, Liris, Ambrogio, Mennuni, Silvestro

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

         «2-bis.Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali  sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa unionale e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale  nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1aprile 2008.

         2-ter.I crediti di cui al comma 2 bis  non possono essere utilizzati nel mercato EU-ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al Reg. UE 2392/2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas effetto serra contabilizzati da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dalcomma 2 quater, ferma restando la competenza di ISPRA per le attività connesse all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC).

         2-quater.Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2 quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del  decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dal Piano Strategico della Politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2 quinquies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

         2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2 bis e 2 ter e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

         2-sexies. Dall'attuazione dei commi da 2 bis a 2 quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».