Proposta di modifica n. 5.8 (testo 2) al DDL n. 452

5.8 (testo 2) [id. a 5.9 (testo 3)]

Romeo, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto, Bergesio, Bizzotto, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Centinaio, Garavaglia, Germanà, Marti, Minasi, Murelli, Paganella, Potenti, Pucciarelli, Stefani

Approvato

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024";
  2. al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";
  3. al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono aggiunte le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".

        5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "Per l'anno 2023".

        5-ter. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito con il seguente: "Al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, i componenti elettivi e non elettivi durano in carica sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233."».

        5-quater. All'articolo 1, comma 567, legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole "non oltre il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "non oltre il 31 dicembre 2024".»