Proposta di modifica n. 5.200 (testo 2) al DDL n. 274

5.200 (testo 2)

Il Governo

Approvato

        Apportare le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 

        «Articolo 633-bis

            (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica)

            Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

        È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.»;

 b) Sopprimere i commi 2 e 3.