Proposta di modifica n. 7.0.7 al DDL n. 345

7.0.7

Ronzulli, Damiani, Lotito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

        1. Al fine di preservare la redditività del settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, all'articolo 1, commi 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

        al comma 5-sexies, lettera a), primo capoverso, le parole da: '', restando ferma'' sino alla fine del capoverso sono sostituite con le seguenti: ''. Nell'ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico intraregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, circa la non sovrapposizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche''».

        Conseguentemente, al comma 5-septies, le parole: ''a decorrere dal 31 marzo 2022'' sono sostituite con le seguenti parole: ''a decorrere dal 1º gennaio 2023''.