Proposta di modifica n. 14.6 (testo 2) al DDL n. 2598

14.6 (testo 2)

Russo

approvato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente è istituito il profilo professionale del ricercatore, a tempo determinato e indeterminato, con preminenti funzioni di ricerca nonché obblighi didattici nel limite massimo del cinquanta per cento dell'orario di lavoro e al quale non può essere affidata la piena responsabilità didattica di cattedre di docenza. Nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni di cui all'art.1 individuano i posti da ricercatore nell'ambito delle relative dotazioni organiche.";

            b) al comma 8, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

        "l-bis) programmazione triennale dei fabbisogni di personale, decentramento delle procedure di reclutamento a livello di singola istituzione e previsione del ciclo di reclutamento di durata corrispondente a quella dell'offerta formativa e conseguente disciplina della mobilità del personale, anche in deroga, quanto al personale docente, all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

            l-ter) facoltà di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo definito, con impegno orario pari al cinquanta per cento delle cattedre a tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica delle istituzioni di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo diversa disciplina contrattuale.";

            4-ter.  Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'art. 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 21 giugno 2017, n. 96, , gli elenchi "Elenco A" ed "Elenco B" previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021 sono mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce, nonché quali graduatorie d'istituto valide ai fini del reclutamento a tempo determinato da parte di tutte le istituzioni AFAM.»