Proposta di modifica n. 2.2000/23 al DDL n. 2448
Azioni disponibili
2.2000/23
Respinto
All'emendamento 2.2000, all'articolo 17-bis, dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. A fronte del mancato utilizzo nell'anno 2021 delle risorse del Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, determinato dalla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1019 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1 comma 1020 della stessa legge le parole: ''con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''con la dotazione di 16 milioni nell'anno 2022 e di 8 milioni a decorrere dall'anno 2023''.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis del presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».