Proposta di modifica n. 103.19 (testo 2) al DDL n. 2448

103.19 (testo 2)

Russo, Maiorino, Vanin, Trentacoste, Campagna

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:            

        a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca», aggiungere, in fine, le seguenti: «nelle Università e nelle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

            b) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente: «e bis) 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati a promuovere investimenti strategici per lo sviluppo delle attività di ricerca, creazione di infrastrutture, avvio di una programmazione di borse di studio di ricerca AFAM destinate a studenti diplomati AFAM o titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse.»;

            c) dopo il comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «7-bis. Ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte e della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, nonché a fini di tutela perequativa, a decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, è istituito un fondo, con dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore.

        7-ter. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508, hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età.»

        Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57o milioni di euro per l'anno 2022 e 470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»