Proposta di modifica n. 103.17 (testo 4) al DDL n. 2448
Azioni disponibili
103.17 (testo 4)
Verducci, Cattaneo, Rampi, Marilotti
All'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e, in fine, inserire le seguenti: «, e viene corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa»;
b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire le seguenti:
«e-bis) 10 milioni per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati ai dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e 2021/2022, i quali possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. La proroga di cui al presente comma e la proroga concessa ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis) e 2-ter), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non possono complessivamente superare le cinque mensilità. Della suddetta proroga possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato;
e-ter) 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;
e-quater) 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinati a incrementare il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012;
e-quinquies) ai fini del più ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola ''Non'' è soppressa e, in fine, dopo le parole ''attrezzature tecniche o informatiche'' sono aggiunte le seguenti: ''. È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare''.
e-sexies) per le finalità di cui al comma e-quinquies), il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 2 milioni a decorrere dall'anno 2022;
e-septies) ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
''e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.''»;
c) al comma 3, lettera a), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministero dell'università e della ricerca vigila sul corretto uso delle risorse assegnate, nel rispetto della autonomia statutaria degli enti beneficiari, anche mediante la nomina di propri membri negli organi di amministrazione e controllo, nonché l'espressione di un parere sulle modifiche statutarie.»;
d) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati all'assunzione di ricercatori, tecnologi e personale tecnico amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente comma.
7-ter. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
''4-quinquies. L'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1, anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.''.
7-quater. Agli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 e all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non ricompresi nelle misure di cui al comma 1 dell'articolo 104 della presente legge, sono destinati:
a) 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale per gli enti che al 31 dicembre 2021 risultino in possesso di graduatorie vigenti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75;
b) 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per il 2023 e 80 milioni di euro e decorrere dal 2024, all'aumento dei relativi fondi ordinari per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle suddette risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente comma. I medesimi adeguano i piani triennali ed emanano i relativi bandi di selezione riservata nel rispetto delle normative vigenti, determinando i criteri per il passaggio di livello rispettivamente al secondo e al primo livello;
c) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo degli stessi enti pubblici di ricerca mediante il finanziamento del fondo di cui all'articolo 90 del CCNL 2016-2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse tra gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al presente comma.
7-quinquies. Al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il ''piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)''. Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attività ai fini dell'applicazione della normativa vigente.
7-sexies. Il piano di cui al comma 7-quinquies è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti, con le medesime modalità previste dall'articolo 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
7-septies. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 7-quinquies, il consiglio di amministrazione del CNR si avvale del contributo e del parere degli organi statutari di rappresentanza del personale e della comunità scientifica, dell'amministrazione dell'ente, e, può avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b), al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.
7-octies. Il piano di cui al comma 7-quinquies può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla natura, alle procedure di nomina, alla composizione ed ai poteri degli organi statutari, con particolare riferimento alla messa in atto di procedure di consultazione democratica del personale per la selezione degli organi direttivi dell'ente, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.
7-novies. Il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca.
7-decies. L'approvazione del piano entro il termine di cui al comma 7-quinquies e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 7-novies costituiscono presupposto per l'accesso al finanziamento di cui al comma 7-duodecies.
7-undecies. Al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui: a) 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio.
7-duodecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 7-novies, a decorrere dall'anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.
7-terdecies. Il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
7-quaterdecies. In deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche delle istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2022/2023, 997 docenti per le predette istituzioni statali, con le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero, fino all'attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali vigenti. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 9 per l'anno 2022 e di euro 52 annui a decorrere dall'anno 2023.
7-quinquiesdecies. A decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo perequativo, con consistenza iniziale di 15 milioni di euro, al fine di compensare, a parità di impegno orario, la differenza di trattamento retributivo tra il personale docente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale e quello delle altre istituzioni di formazione superiore. Per l'anno 2022 la consistenza del fondo è pari a 15 milioni di euro. Con legge di bilancio si provvederà annualmente alla quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli esercizi 2023 e successivi.
7-sexdecies. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022 i professori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508 hanno titolo, su propria richiesta, a permanere in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età».
Conseguentemente,
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «422 milioni di euro per l'anno 2022, di 682 milioni di euro per l'anno 2023 e di 917 milioni di euro per l'anno 2024, di 967 milioni per l'anno 2025 e di 1017 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;
b) all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole «600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti «275 milioni di euro per l'anno 2022, di 117 milioni di euro per l'anno 2023 e 112 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
c) modificare la rubrica del presente articolo con la seguente: «Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore, del diritto allo studio, della ricerca e Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche - C.N.R.»;
d) sopprimere l'articolo 105