Proposta di modifica n. 112.0.2 al DDL n. 2448
Azioni disponibili
112.0.2
Rampi, Verducci, Marilotti, Manca
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 112-bis.
(Misure per il rafforzamento delle istituzioni scolastiche e per il regolare svolgimento degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023)
1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 126 milioni di euro per l'anno 2022. L'incremento previsto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 è trasferito al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022.
3. È soppresso il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la finalità di cui al precedente periodo sono stanziati 1,808 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,520 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
4. La graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 59, comma 14, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata con i soggetti che hanno conseguito nella prova orale il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo. L'immissione in ruolo dei soggetti di cui al periodo precedente avviene tenuto fermo quanto stabilito dai commi 17 e 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, a decorrere dall'anno 2022, un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro annui, per il rafforzamento dell'offerta di educazione e formazione musicale nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Le risorse previste dal fondo di cui al precedente periodo possono essere utilizzate per finanziare progetti educativi di rafforzamento delle attività curriculari scolastiche in materia musicale, finanziare progetti comuni in materia di formazione musicale, anche attraverso la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale e finanziare l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
6. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: ''a prorogare'' sono aggiunte le seguenti: ''o, qualora non già attribuiti, in tutto o in parte, a conferire, entro il limite di autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo, gli incarichi relativi a'';
b) al primo periodo, la parola: ''2021'' è sostituita dalla seguente: ''2022'';
c) al secondo periodo, le parole ''pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021'' sono sostituite dalle seguenti: ''pari a 7,9 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022''.
7. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1 comma 17-novies del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 dopo le parole: ''del presente articolo'' aggiungere le seguenti: ''nonché, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, i procedimenti per le assegnazioni provvisorie e per l'utilizzazione in altra istituzione scolastica.'' All'articolo 58, comma 2, lettera f) della legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da: al fine di tutelare'' fino a: ''qualunque sede della provincia chiesta'' sono soppresse.
8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di molo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti. L'esame è svolto esclusivamente in modalità telematica e verte in un colloquio orale in forma semplificata.
9. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
''9-bis. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni, sono destinati sino al 15 gennaio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica primo settembre 2021 ed economica primo settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avvenga dopo il 31/08/2021 ed entro il 30 novembre 2021.''
10. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''per la copertura'' aggiungere: del 50 per cento''
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
''2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione'';
c) al comma 3, dopo la parola: ''concorso'' sono inserite le seguenti: ''e della procedura straordinaria''
11. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, ultimo periodo, le parole: ''possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g)'' sono sostituite dalle seguenti: ''conseguono l'abilitazione all'insegnamento come previsto al comma 9 lettera e) del presente articolo'';
b) al comma 9, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
''e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, conseguono l'abilitazione per la relativa classe di concorso.''
d) al comma 9, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
''f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo.'';
e) al comma 9, la lettera g) è soppressa.
13. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis, le parole: ''Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori'' sono sostituite dalle seguenti: ''I candidati che partecipano alla procedura e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato.''.
14. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
''4-bis. All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i soli posti di sostegno, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'anno scolastico 2022/23.
15. L'articolo 5, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è sostituito dai seguenti periodi: ''Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento o alla determinazione, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere ai presidenti, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, ivi compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo e ATA per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nonché ai componenti dei comitati di vigilanza delle prove concorsuali, ai componenti della commissione nazionale di cui all'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla 23 luglio 2021, n. 106, qualora procedano alla redazione dei quesiti della prova scritta, e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Il decreto di cui ai periodi precedenti si applica ai concorsi ordinari e straordinari per il personale docente banditi nell'anno 2020 e alle selezioni per soli titoli del personale ATA effettuati nell'anno 2021. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad uno dei pubblici impieghi indicati nei periodi precedenti.''».
Conseguentemente, all'articolo 194, comma 1, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 432,192 milioni di euro per l'anno 2022 e 465,48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.