Proposta di modifica n. 4.1 al DDL n. 2448
Azioni disponibili
4.1
Respinto
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 4. - (Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile) - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella A, parte II, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
''44-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali; prodotti igienici femminili essenziali quali tamponi interni, assorbenti esterni e prodotti similari monouso.'';
b) alla tabella A, parte II-bis, il numero 1-quinquies) è abrogato.
Art. 4-bis. - (Distribuzione negli istituti scolastici secondari) - 1. Nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti igienici femminili monouso.
2. Il Ministro dell'istruzione definisce, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo».
Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 260 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.