Proposta di modifica n. 8.34/12 al DDL n. 1662
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8.34/12
All'emendamento 8.34, capoverso «Art. 8» al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e) sostituire le parole: «al momento dell'aggiudicazione, ferma restando» con le seguenti: «al momento del trasferimento. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza. Resta ferma» e dopo le parole: «in uno stato di buona conservazione» inserire le seguenti: «per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,»;
b) alla lettera f) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «II terzo esperimento attuato nel corso del periodo annuale è effettuato senza automatico ribasso;»
c) alla lettera i), numero 1) dopo le parole: «per un prezzo non inferiore» inserire le seguenti: «al 75 per cento del»;
d) dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) prevedere la possibilità per il debitore esecutato di proporre, fino all'udienza prevista dal primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, un'istanza di sospensione delle attività esecutive per un periodo compreso tra i 90 e i 120 giorni, sulla base di quanto disposto dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di predisporre un piano volto alla vendita volontaria del bene, ai sensi dell'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;»;
e) dopo la lettera l) aggiungere, in fine, la seguente: «l-bis) prevedere, nell'ambito del pronunciamento del decreto di trasferimento, l'obbligo da parte del giudice di sospendere la vendita nei casi in cui ritiene che il prezzo offerto, relativamente al bene espropriato, sia notevolmente inferiore a quello giusto.».