Proposta di modifica n. 8.34/6 al DDL n. 1662
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8.34/6
All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.»;
b) dopo la lettera l) inserire la seguente:
«l-bis) prevedere che la vendita dei beni pignorati abbia sempre luogo in via telematica con modalità esclusiva o mista;».