Proposta di modifica n. 8.34/4 al DDL n. 1662

8.34/4

Mirabelli, Cirinnà

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) prevedere che spetti al custode, a seguito del deposito del ricorso per la richiesta di vendita, depositare la documentazione ipocatastale di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile nei modi e nei tempi previsti da tale articolo;»;

            b) dopo la lettera c) inserire la seguente:

            «c-bis) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;»;

            c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

            «e-bis) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;»;

            d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

            «g-bis) prevedere che il professionista delegato predisponga il decreto di trasferimento contestualmente all'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e, trasmesso immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo provveda alla sottoscrizione del decreto di trasferimento in un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento del fascicolo;»;

            e) alla lettera h) dopo le parole: «per l'audizione», inserire le seguenti: «non oltre il termine di trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione;» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «prevedere che la distribuzione parziale abbia ad oggetto anche le rendite ed i frutti civili dei beni pignorati maturati durante il corso dell'amministrazione giudiziaria;»;

            f) dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

            «l-bis) nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sull'infruttuosità dell'espropriazione forzata di cui all'articolo 164-bis, prevedere che il giudice debba sentire anche i creditori della procedura prima di disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo;

            l-ter) nella sospensione per opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 624 del codice di procedura civile prevedere che, nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione abbia sospeso il processo, le attività prodromiche alla vendita possano proseguire su istanza del creditore e previa prestazione di una cauzione per le spese processuali. Qualora l'opposizione sia accolta, le spese rimangono a carico del creditore richiedente; in caso di rigetto dell'opposizione, la vendita ha luogo, le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione e il creditore ha diritto di ripeterle con prelazione sul ricavato».