Proposta di modifica n. 4.22 al DDL n. 2167
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4.22
Emanuele Pellegrini, Arrigoni, Pillon, Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi
Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».