Proposta di modifica n. 8.25 al DDL n. 1662
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8.25
All'art. 8, comma 1, lett. b), aggiungere, alla fine, il seguente:
9-bis) che sia riformulato l'art. 560 del codice di procedura civile escludendo il diritto ora riconosciuto al debitore esecutato di occupare l'immobile pignorato durante tutto il periodo di durata dell'esecuzione fino alla pronuncia del decreto di trasferimento».