Proposta di modifica n. 4.0.100 al DDL n. 1970
Azioni disponibili
4.0.100
Il Relatore
Approvato
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
"Art. 4-bis.
1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 ."