Ordine del Giorno n. G/1925/10/5 al DDL n. 1925
Azioni disponibili
G/1925/10/5
Arrigoni, Ferrero, Tosato, Faggi, Rivolta, Zuliani
Accolto come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento
Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici;
l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone, tra l'altro, semplificazioni e altre misure in materia edilizia;
non sembrerebbero tuttavia essere presenti disposizioni mirate e concrete a sostegno del settore turistico ricettivo;
tale settore, difatti, è il ramo dell'economia che per primo e più pesantemente ha subito l'impatto dell'epidemia Covid-19;
nel corso di questi mesi si è registrata un calo fortissimo della domanda che ha subito un primo rallentamento nel mese di gennaio a causa della contrazione dei flussi dalla Cina, è seguita una drastica frenata nel mese febbraio con il propagarsi dell'epidemia in Italia ed un blocco pressoché totale dai primi di marzo, quando i provvedimenti del Governo italiano e di altri governi hanno vietato o di fatto impedito ogni spostamento, dall'estero verso l'Italia ed all'interno del territorio nazionale;
un insieme di concause è destinato a far sì che le ricadute negative si protraggano anche dopo la conclusione della fase di emergenza. sanitaria: la limitazione agli spostamenti che impattano con i flussi turistici esteri, il ricorso generalizzato agli ammortizzatori sociali in tutti i settori produttivi, il prolungato periodo di chiusura di molte attività commerciali e" più in generale, la tendenza ad un rallentamento dell'economia, determineranno una riduzione dei consumi turistici;
i dati comunicati recentemente da Federalberghi fotografano una realtà a dir poco drammatica: rispetto ad un anno fa le presenze in Italia sono calate quasi dell'81%, contrazione pesantissima che ha vanificato oltre 110 mila posti di lavoro stagionali e temporanei, e a cui rischiano di aggiungersi ulteriori 140 mila posti, che potrebbero non superare il test dell'estate;
interventi di efficientamento energetico alle strutture alberghiere oggetto di benefici come il Superbonus consentirebbero agli operatori di ridurre in modo significativo i costi di gestione;
considerato che:
il comma 1, dell'art. 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77 stabilisce che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sia applicata nella misura del 110 per cento, sulle prime e seconde case e villette a schiera; i condomini; le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; alle unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
il comma 9 del succitato articolo 119 estende l'ambito di applicazione della misura del superbonus 110% agli Istituti autonomi case popolari (IACP); agli enti del terzo settore, oltre che alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
l'esclusione degli alberghi, dall'ambito di applicazione della misura, non trova fondamento in un'ottica di rilancio del compatto in sofferenza e più in generale dell'economia, dell'edilizia e, soprattutto, dell'efficientamcnto energetico,
impegna il Governo:
a includete gli alberghi tra i beneficiari del cd. «Superbonus».