Proposta di modifica n. 62.12 (testo 2) al DDL n. 1883

62.12 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Approvato

Al comma 1, capoverso «2-quater»sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato o meno con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono considerati opere connesse ai predetti impianti, ai sensi della normativa vigente e autorizzati mediante:

       1) autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate o, per impianti potenza termica installata superiore a 300 MW termici dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia da realizzarsi;

        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile sia già realizzato e l'impianto di accumulo elettrochimico comporti l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

        3) procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo del 6 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree.».