Proposta di modifica n. 56.21 (testo 2) al DDL n. 1883

56.21 (testo 2)

Arrigoni, Ripamonti, Augussori, Grassi, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni''