Proposta di modifica n. 2.512 al DDL n. 1018
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2.512 (testo 2)
AUGUSSORI, SIMONE BOSSI, DE VECCHIS, PIZZOL
APPROVATO
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'Autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394».
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano nei seguenti casi: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appertenenti all'Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli affari esteri, è definito l'elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».