Proposta di modifica n. 2.321 al DDL n. 1018

2.321

AIMI, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE

Al comma 1, lettera b), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I cittadini extracomunitari sono tenuti a produrre certificazione ufficiale rilasciata dal Paese di origine, dall'ambasciata o dal consolato competente, corredata da traduzione giurata, attestante il mancato possesso di beni immobili nel Paese di origine. La mancata presentazione della certificazione di cui al precedente periodo comporta la non accettazione della domanda di ammissione al RdC».