Proposta di modifica n. 3.0.17 al DDL n. 989
Azioni disponibili
3.0.17 (testo 2)
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione nel settore della ricerca e della coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche)
1. All'articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili. La relazione e l'eventuale atto di assenso devono riportare la valutazione degli effetti sull'ambiente che possono generare gli scarichi delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico. I comuni trasmettono alla regione competente per territorio i dati relativi agli impianti, ai fini dell'istituzione e continuo aggiornamento da parte delle regioni di un registro regionale degli impianti di cui al presente comma, consultabile pubblicamente sul sito web di ciascuna regione";
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Il comma 7 si estende alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis"».