Proposta di modifica n. 1.0.15 al DDL n. 435
Azioni disponibili
1.0.15 (testo 2)
ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BAGNAI, FUSCO, TESEI, BONFRISCO, RIVOLTA, VALLARDI, BORGHESI, TOSATO
APPROVATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative)
1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come inserito dall'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge. 4 dicembre 2017, n. 172, è sostituito con il seguente:
''Art. 8-bis. - 1. Fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico, sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere o manufatti o strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla Protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data dell'entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione di cui al primo periodo si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers,case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori prevista dal medesimo articolo 6, comma 1, lettera e-bis) e sono realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile. Entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti di cui al primo periodo provvedono alla demolizione o rimozione delle opere o manufatti o strutture di cui al presente articolo e al ripristino dello stato dei luoghi, ad eccezione dei casi in cui, in base ad accertamenti eseguiti da uffici comunali, siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile, e la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Fermo restando l'obbligo di demolizione o rimozione della struttura prefabbricata o amovibile e al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 1, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 1, sono inefficaci.
4. In caso di inadempimento alle attività di demolizione previste dal presente articolo, provvede il Comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile della realizzazione delle opere o manufatti o strutture.
5. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione di cui al precedente comma 4, la domanda di contributo deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già presentato la domanda di contributo, sono tenuti a consegnare l'integrazione documentale di cui al presente comma entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. La garanzia di cui al comma 3 deve essere di importo corrispondente al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi ai sensi del comma 1, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune''».