Proposta di modifica n. 9.0.100 al DDL n. 1870
Azioni disponibili
9.0.100
Il Governo
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Art. 9-bis
("Fondazione Italia Sociale")
1. È istituita la "Fondazione Italia Sociale" - di seguito Fondazione - con sede a Milano, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire con un elevato impatto sociale e occupazionale. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.
3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti, prevede:
a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati;
b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
6. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati e le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Per la realizzazione degli scopi della Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.