Proposta di modifica n. 16.2100 al DDL n. 2111
Azioni disponibili
16.2100
LE RELATRICI
APPROVATO
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».